cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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Tale complesso “iter” di formazione (peraltro quanto mai serrato nei tempi previsti d’esecuzione)<br />
partiva dunque dal “Progetto di Costituzione dell’Unione Europea”, accluso alla stessa risoluzione<br />
del PE. Tale Progetto era quanto mai illuminante già nel suo Preambolo:<br />
“In nome dei popoli d’Europa,<br />
- premesso che una sempre più stretta unione tra i popoli d’Europa e l’emersione di un’identità politica europea sono in<br />
linea con la continuità del processo d’integrazione iniziato nei primi trattati della Comunità e con la prospettiva di sviluppo<br />
verso un’Unione di stile federale,<br />
- insistendo sul fatto che l’appartenenza all’Unione Europea è basata su valori condivisi dai suoi popoli, in particolare<br />
libertà, uguaglianza, solidarietà, dignità umana, democrazia, rispetto dei <strong>diritti</strong> umani e la norma della legge,<br />
- desiderando rafforzare la solidarietà tra questi popoli, pur rispettando la loro diversità, storia, cultura, lingue e strutture<br />
istituzionali e politiche,<br />
- consapevole del bisogno di assicurare che le decisioni che li riguardino siano prese al livello più vicino possibile ai<br />
cittadini stessi, con poteri che siano delegati a livelli superiori solo per provate ragioni del bene comune,<br />
- premesso che l’Unione Europea ha a suoi scopi lo sviluppo economico, il progresso sociale, il rafforzamento della coesione,<br />
la partecipazione <strong>attiva</strong> delle autorità regionali e locali, insieme con il rispetto dell’ambiente e dell’eredità culturale,<br />
- desiderando garantire ai cittadini e a tutti coloro che risiedono nell’Unione Europea migliori condizioni di vita e un<br />
ruolo attivo nello sviluppo economico e sociale,<br />
- dichiarando che l’Unione Europea deve portare un contributo effettivo alla sicurezza dei suoi popoli, all’inviolabilità<br />
delle sue frontiere esterne, al mantenimento della pace internazionale, allo sviluppo economico sostenibile ed equo di<br />
tutti i popoli del mondo e a un’appropriata protezione dell’ambiente mondiale,<br />
- confermando che l’Unione Europea è aperta a quegli Stati europei desiderosi di partecipare a essa, che condividano gli<br />
stessi valori, perseguano gli stessi obiettivi e accettino lo stesso acquis communautaire,<br />
- accettando l’idea che alcuni Stati membri possano essere capaci di progredire più velocemente e più oltre verso<br />
l’integrazione rispetto ad altri, purché questo processo rimanga aperto in ogni tempo a ciascuno degli Stati membri che<br />
desiderano parteciparvi e purché gli obiettivi che essi perseguono rimangano compatibili con l’Unione Europea,<br />
gli Stati membri e il Parlamento Europeo hanno adottato questa Costituzione dell’Unione Europea, allo scopo di<br />
- definire i suoi obiettivi,<br />
- aumentare l’efficacia, la trasparenza e la vocazione democratica delle sue istituzioni,<br />
- semplificare e chiarire le sue procedure decisionali,<br />
- garantire in [forma di] legge i <strong>diritti</strong> umani e le libertà fondamentali.”<br />
Il Preambolo riprendeva la stessa premessa solenne (“in nome dei popoli d’Europa”) già presente<br />
nella “Dichiarazione dei <strong>diritti</strong> e delle libertà fondamentali” del 1989. A differenza di quest’ultima<br />
(proclamata dal solo PE), al Progetto di Costituzione venivano peraltro attribuiti due soggetti ovvero<br />
sia gli Stati membri, sia il Parlamento Europeo, a riprova della duplice fonte di sovranità<br />
dell’UE, costituita dagli Stati membri e dai cittadini dell’Unione (rappresentati dallo stesso PE).<br />
La ragion d’essere della Costituzione veniva fatta risiedere nella necessità di assecondare la naturale<br />
prosecuzione del processo d’integrazione verso “l’emersione di un’identità politica europea” e dunque<br />
lo “sviluppo verso un’Unione di stile federale”.<br />
Tale duplice traguardo storico sarebbe stato realizzato soprattutto da quella finalità, fondamentale,<br />
della Costituzione, consistente nel “garantire in (forma di) legge i <strong>diritti</strong> umani e le libertà fondamentali”.<br />
Infatti, proprio attraverso l’inserimento in essa di un “elenco” di tali <strong>diritti</strong>, che avrebbero<br />
con ciò acquisito valore legale cogente, la Costituzione avrebbe, da un lato, conferito unità, corpo e<br />
sostanza alla “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione” e, dall’altro lato, attribuito all’UE l’autorità di emettere atti<br />
giuridici non solo vincolanti, ma anche aventi il carattere di veri e propri atti legislativi, anzi di vere<br />
e proprie leggi, valide, come tali, non solo nell’ambito delle istituzioni e del diritto dell’UE, bensì,<br />
grazie al così rafforzato primato del diritto europeo sul diritto nazionale, anche nell’ambito della legislazione<br />
e della giurisdizione nazionali degli Stati membri, conferendo con ciò all’UE il carattere<br />
di un ente pubblico dotato di una vera e propria “personalità legale” (“l’identità politica europea”)<br />
con caratteristiche schiettamente “federali” (“un’Unione di stile federale”).<br />
Rispetto a tale nuova UE, il Progetto di Costituzione prevedeva l’adesione a essa di tutti quegli Stati<br />
“europei”, che avessero tuttavia accettato effettivamente tale sua configurazione in senso politico e