cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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sulla gestione comune dei flussi migratori, nonché sulla riammissione obbligatoria in caso di immigrazione<br />
clandestina”.<br />
a) Il “peccato originale” della Convenzione<br />
Nel frattempo la Convenzione si accingeva ad affrontare il più importante problema, connesso al<br />
mandato che le era stato affidato. Prima che il gruppo di lavoro III arrivasse a pronunciarsi<br />
sull’ultimo dei quesiti a esso sottoposti ovvero sulle conseguenze della personalità giuridica unica<br />
dell’UE sulla semplificazione dei trattati, il Segretariato trasmetteva il 10 luglio 2002 alla Convenzione<br />
una proposta di decisione sulla redazione di un trattato costituzionale, avanzata, tra gli altri,<br />
dai membri del PE Olivier Duhamel, Sylvia-Yvonne Kaufmann e Anne van Lancker, nella quale si<br />
richiedeva al Praesidium di predisporre una decisione della Convenzione, da adottare nella sessione<br />
di luglio, così formulata:<br />
“La Convenzione invita la Commissione europea a redigere, per il mese di ottobre, un progetto di trattato costituzionale.<br />
Una prima versione potrebbe essere discussa dalla Convenzione nella sessione di fine ottobre.<br />
Tale progetto dovrebbe basarsi sulle proposte dell’Istituto universitario di studi europei di Firenze e sui risultati dei dibattiti<br />
finora svoltisi nell’ambito della Convenzione, concernenti in particolare […] la semplificazione del trattato stesso<br />
e dei relativi strumenti politici, incluse l’abolizione del concetto dei tre pilastri e la fusione dei trattati esistenti.<br />
[…] Il progetto di trattato dovrebbe inoltre essere suddiviso in due parti (disposizioni fondamentali/ non fondamentali).”<br />
Nella sessione plenaria dell’11-12 luglio 2002 il Praesidium comunicava di aver respinto tale proposta<br />
per il semplice fatto che la redazione stessa del progetto di trattato costituzionale sarebbe stata<br />
responsabilità della stessa Convenzione e chi aveva presentato la proposta, dichiaratosi del tutto<br />
soddisfatto di tale impegno, la ritirava. Pochi giorni dopo, il Segretariato trasmetteva, il 16 luglio<br />
2002, al gruppo di lavoro III il documento di lavoro 6 su “Personalità giuridica e semplificazione<br />
dei trattati”, nel quale si prospettava che conseguenza della fusione delle personalità giuridiche<br />
dell’Unione e della Comunità ossia di una personalità giuridica unica per l’UE avrebbe potuto essere<br />
la “fusione dei trattati” e precisamente di quello UE e di quello CE e che il risultato finale di tale<br />
fusione avrebbe potuto assumere la forma di<br />
“un nuovo strumento unico, rimaneggiato in due parti. La parte fondamentale sarebbe composta di disposizioni di natura<br />
costituzionale nuove o provenienti dai trattati attuali. La seconda parte fonderebbe e consoliderebbe tutte le altre disposizioni<br />
in vigore del TUE e del TCE (almeno quelle che non sono riprese e regolate nella parte fondamentale). Questa<br />
seconda parte potrebbe essere composta di statuti (per le istituzioni) o di protocolli speciali (per i blocchi di politiche:<br />
mercato interno, UEM, GAI, PESC, politiche comuni ecc.).”<br />
Questa ipotesi venne fatta propria dal gruppo di lavoro III nella sua riunione del 18 luglio 2002.<br />
Un mese dopo il Consiglio europeo di Siviglia, veniva a scadere, il 23 luglio 2002, il Trattato CE-<br />
CA (di durata cinquantennale) e con esso finiva la prima Comunità europea, che era stata all’origine<br />
del processo d’integrazione europea. Rimaneva dunque l’UE e, all’interno di essa, le due Comunità<br />
europee “superstiti” ossia la CE e la CEEA (o EURATOM), nonché la PESC (con la PESD) e la<br />
CPGMP: ancora troppi soggetti distinti, differenziati o persino irrelati tra loro, perché la Convenzione<br />
non cercasse di provvedere alla loro massima unificazione.<br />
Dopo la pausa estiva, il PE adottava la risoluzione del 5 settembre 2002 “sulla terza relazione della<br />
Commissione sulla <strong>cittadinanza</strong> europea”. In essa rammentava come la <strong>cittadinanza</strong> europea, in presenza<br />
già della Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione, fosse ormai “al cuore delle attività<br />
dell’UE” ed esigeva perciò fosse data risoluta attuazione al concetto di <strong>cittadinanza</strong> europea nella<br />
pienezza delle sue dimensioni politica, amministrativa, giudiziaria ed economica. Per la “dimensione<br />
politica” il PE invitava gli Stati membri a “concordare una data per lo svolgimento delle prossime<br />
elezioni europee” ossia un unico giorno in cui svolgerle contemporaneamente in tutta l’Unione,<br />
“in modo da ottimizzare le condizioni della partecipazione elettorale”, contrastando “il costante declino<br />
del tasso di partecipazione alle elezioni europee”. Per la “dimensione giudiziaria” raccoman-