27.05.2013 Views

cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

sulla gestione comune dei flussi migratori, nonché sulla riammissione obbligatoria in caso di immigrazione<br />

clandestina”.<br />

a) Il “peccato originale” della Convenzione<br />

Nel frattempo la Convenzione si accingeva ad affrontare il più importante problema, connesso al<br />

mandato che le era stato affidato. Prima che il gruppo di lavoro III arrivasse a pronunciarsi<br />

sull’ultimo dei quesiti a esso sottoposti ovvero sulle conseguenze della personalità giuridica unica<br />

dell’UE sulla semplificazione dei trattati, il Segretariato trasmetteva il 10 luglio 2002 alla Convenzione<br />

una proposta di decisione sulla redazione di un trattato costituzionale, avanzata, tra gli altri,<br />

dai membri del PE Olivier Duhamel, Sylvia-Yvonne Kaufmann e Anne van Lancker, nella quale si<br />

richiedeva al Praesidium di predisporre una decisione della Convenzione, da adottare nella sessione<br />

di luglio, così formulata:<br />

“La Convenzione invita la Commissione europea a redigere, per il mese di ottobre, un progetto di trattato costituzionale.<br />

Una prima versione potrebbe essere discussa dalla Convenzione nella sessione di fine ottobre.<br />

Tale progetto dovrebbe basarsi sulle proposte dell’Istituto universitario di studi europei di Firenze e sui risultati dei dibattiti<br />

finora svoltisi nell’ambito della Convenzione, concernenti in particolare […] la semplificazione del trattato stesso<br />

e dei relativi strumenti politici, incluse l’abolizione del concetto dei tre pilastri e la fusione dei trattati esistenti.<br />

[…] Il progetto di trattato dovrebbe inoltre essere suddiviso in due parti (disposizioni fondamentali/ non fondamentali).”<br />

Nella sessione plenaria dell’11-12 luglio 2002 il Praesidium comunicava di aver respinto tale proposta<br />

per il semplice fatto che la redazione stessa del progetto di trattato costituzionale sarebbe stata<br />

responsabilità della stessa Convenzione e chi aveva presentato la proposta, dichiaratosi del tutto<br />

soddisfatto di tale impegno, la ritirava. Pochi giorni dopo, il Segretariato trasmetteva, il 16 luglio<br />

2002, al gruppo di lavoro III il documento di lavoro 6 su “Personalità giuridica e semplificazione<br />

dei trattati”, nel quale si prospettava che conseguenza della fusione delle personalità giuridiche<br />

dell’Unione e della Comunità ossia di una personalità giuridica unica per l’UE avrebbe potuto essere<br />

la “fusione dei trattati” e precisamente di quello UE e di quello CE e che il risultato finale di tale<br />

fusione avrebbe potuto assumere la forma di<br />

“un nuovo strumento unico, rimaneggiato in due parti. La parte fondamentale sarebbe composta di disposizioni di natura<br />

costituzionale nuove o provenienti dai trattati attuali. La seconda parte fonderebbe e consoliderebbe tutte le altre disposizioni<br />

in vigore del TUE e del TCE (almeno quelle che non sono riprese e regolate nella parte fondamentale). Questa<br />

seconda parte potrebbe essere composta di statuti (per le istituzioni) o di protocolli speciali (per i blocchi di politiche:<br />

mercato interno, UEM, GAI, PESC, politiche comuni ecc.).”<br />

Questa ipotesi venne fatta propria dal gruppo di lavoro III nella sua riunione del 18 luglio 2002.<br />

Un mese dopo il Consiglio europeo di Siviglia, veniva a scadere, il 23 luglio 2002, il Trattato CE-<br />

CA (di durata cinquantennale) e con esso finiva la prima Comunità europea, che era stata all’origine<br />

del processo d’integrazione europea. Rimaneva dunque l’UE e, all’interno di essa, le due Comunità<br />

europee “superstiti” ossia la CE e la CEEA (o EURATOM), nonché la PESC (con la PESD) e la<br />

CPGMP: ancora troppi soggetti distinti, differenziati o persino irrelati tra loro, perché la Convenzione<br />

non cercasse di provvedere alla loro massima unificazione.<br />

Dopo la pausa estiva, il PE adottava la risoluzione del 5 settembre 2002 “sulla terza relazione della<br />

Commissione sulla <strong>cittadinanza</strong> europea”. In essa rammentava come la <strong>cittadinanza</strong> europea, in presenza<br />

già della Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione, fosse ormai “al cuore delle attività<br />

dell’UE” ed esigeva perciò fosse data risoluta attuazione al concetto di <strong>cittadinanza</strong> europea nella<br />

pienezza delle sue dimensioni politica, amministrativa, giudiziaria ed economica. Per la “dimensione<br />

politica” il PE invitava gli Stati membri a “concordare una data per lo svolgimento delle prossime<br />

elezioni europee” ossia un unico giorno in cui svolgerle contemporaneamente in tutta l’Unione,<br />

“in modo da ottimizzare le condizioni della partecipazione elettorale”, contrastando “il costante declino<br />

del tasso di partecipazione alle elezioni europee”. Per la “dimensione giudiziaria” raccoman-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!