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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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- “per il conferimento di nuove competenze all’Unione, diverse dalle competenze concorrenti o potenziali, deve essere<br />

richiesta una procedura di revisione costituzionale”<br />

- “nel corso della procedura di bilancio l’Unione deve determinare le sue entrate; queste entrate devono essere acquisite<br />

per mezzo di tasse esistenti a livello nazionale e di tasse appropriate determinate dall’Unione, entro i limiti fissati nel<br />

programma finanziario pluriennale e secondo il principio di non aumentare il carico fiscale complessivo sui cittadini<br />

dell’Unione”<br />

- “nei settori per i quali è competente l’Unione deve assicurare coerenza tra le sue proprie politiche e quelle degli Stati<br />

membri, in particolare nei settori economico, sociale e monetario e rispetto alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo<br />

e alla politica ambientale”<br />

Per quanto riguarda, infine, “entrata in vigore ed emendamento della Costituzione”, si prevedeva:<br />

- “Gli emendamenti alla Costituzione, inclusi i nuovi accessi all’Unione, devono essere soggetti a una procedura coinvolgente<br />

il consenso del Parlamento Europeo e del Consiglio e la ratifica da parte dei Parlamenti degli Stati membri; la<br />

Costituzione deve stipulare i casi di emendamento costituzionale che possono essere decisi sulla base di una procedura<br />

semplificata”<br />

- “il Parlamento Europeo deve proporre le procedure in base alle quali il progetto di Costituzione, redatto sulla base del<br />

mandato assegnato a esso, deve essere convertito in una Costituzione Europea, per mezzo di decisioni delle istituzioni<br />

europee e degli organi responsabili degli Stati membri”<br />

- “se certi Stati membri non dovessero essere preparati ad accettare questa Costituzione, deve essere fatta una disposizione<br />

per procedure per assicurare che essa possa cionondimeno entrare in vigore negli Stati membri che l’hanno accettata,<br />

pur salvaguardando in ogni caso gli stretti legami fra tutti gli Stati membri” 118<br />

Infine il PE dava istruzioni alla “sua Commissione sugli affari istituzionali di preparare un progetto<br />

di Costituzione secondo queste linee guida e tenendo conto dei risultati delle Conferenze intergovernative”.<br />

In stretta connessione con quest’ultima affermazione della prima risoluzione, la seconda risoluzione<br />

ovvero la risoluzione del PE dell’11 luglio 1990 “sulla conferenza intergovernativa nel quadro della<br />

strategia del Parlamento Europeo per l’Unione Europea” (relatore: David Martin) definiva i termini<br />

del possibile mandato della prevista CIG sull’Unione politica.<br />

In primo luogo essa riassumeva le richieste del PE nel modo seguente:<br />

1) la preferenza del PE per un’unica GIG;<br />

2) che il termine “Unione politica” dovesse essere inteso nel senso datogli dal progetto di trattato<br />

del PE istitutivo dell’Unione Europea del febbraio 1984;<br />

3) che entro tale Unione politica dovessero essere compresi:<br />

a) un’unione economica e monetaria (comprensiva di una moneta unica e di una Banca centrale autonoma),<br />

b) una politica estera comune (avente competenza sulla pace, sulla sicurezza e sul controllo degli<br />

armamenti),<br />

c) un mercato unico compiuto e dotato di politiche integrative comuni (soprattutto nei settori della<br />

coesione economica e sociale e di un ambiente equilibrato),<br />

d) una <strong>cittadinanza</strong> comune e un quadro comune di protezione dei <strong>diritti</strong> fondamentali,<br />

e) un sistema istituzionale efficace e democratico (con i seguenti nuovi poteri attribuiti al PE: un diritto<br />

d’iniziativa, un diritto di codecisione con il Consiglio in materia di legislazione comunitaria, il<br />

diritto di coratifica, assieme agli Stati membri, di tutte le decisioni costituzionali, il diritto di eleggere<br />

il presidente della Commissione) e<br />

f) che le responsabilità dell’Unione fossero esercitate conformemente a un’applicazione del principio<br />

della sussidiarietà, “che permetterà lo sviluppo dinamico dell’Unione”<br />

4) la conferma dell’obiettivo di un’Unione politica su base federale e quindi della necessità che al<br />

futuro trattato emendativo avrebbe dovuto seguire una Costituzione , che lo stesso PE avrebbe preparato,<br />

partendo dal suo progetto di trattato istitutivo dell’UE del 1984.<br />

118 In tal modo il PE manteneva la proposta originaria di Spinelli di prevedere l’entrata in vigore della Costituzione anche<br />

nel caso della sua mancata ratifica da parte di alcuni Stati membri, con la “novità” che questi ultimi, pur non adottandola,<br />

avrebbero comunque continuato a far parte dell’Unione.

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