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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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quanto valeva già per la CECA). Per quanto riguardava la nuova Assemblea comune, tuttavia, era<br />

già prevista, in base all’art. 144 del trattato CEE, la possibilità per essa di approvare un’eventuale<br />

mozione di censura verso la Commissione, che avrebbe comportato le dimissioni di quest’ultima<br />

(meccanismo di sfiducia); infine, all’articolo 138, comma 3, del trattato CEE, veniva ripresa la disposizione<br />

già prevista per la CED: “L’Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l’elezione a<br />

suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri”, ai fini di una<br />

legittimazione democratica delle tre Comunità europee.<br />

I due trattati di Roma, istitutivi della CEE e dell’EURATOM, entrarono in vigore l’1 gennaio 1958<br />

e, poiché prevedevano una durata illimitata, resteranno in vigore sino a oggi, nelle rispettive versioni<br />

consolidate, ossia comprensive degli emendamenti apportati dai successivi trattati europei. 55<br />

La “Comunità Europea”<br />

Dal gennaio 1958 iniziava un lungo periodo in cui le tre Comunità europee, ma soprattutto la CEE,<br />

perverranno con successo e in tempi rapidi alla realizzazione degli obiettivi prefissati, ma proprio<br />

perciò produrranno nuove situazioni storiche, che richiederanno la definizione di nuovi traguardi,<br />

l’attribuzione di nuove competenze, la realizzazione di nuovi equilibri istituzionali più funzionali e<br />

la necessità di una maggiore legittimazione democratica.<br />

Ai fini di quest’ultimo punto, anzi, sono da segnalare alcune iniziative significative, risalenti già a<br />

quell’anno: infatti il primo regolamento del Consiglio, il 15 aprile 1958, decretava come lingue ufficiali<br />

delle Comunità tutte le lingue ufficiali nazionali, a riprova della condizione di uguaglianza e<br />

parità degli Stati membri, ma, insieme, il 13 maggio 1958 i deputati dell’Assemblea si riunivano,<br />

ripartiti per la prima volta per gruppi politici, anziché per nazionalità, a riprova della volontà di porre<br />

le premesse per la creazione di una “normale” assemblea politica, sia pur transnazionale. E infatti,<br />

durante la sessione del 27-30 marzo 1962, l’Assemblea decideva di cambiare il proprio nome in<br />

quello di “Parlamento Europeo”, che conserva tuttora: un’istituzione rappresentativa dell’unica volontà<br />

politica, e perciò politicamente, e non già nazionalmente, diversificata, dei popoli d’Europa. 56<br />

Il passaggio obbligato per una maggiore funzionalità del nuovo Parlamento Europeo, nonché delle<br />

stesse Comunità europee, era peraltro la possibilità di aver a che fare non già con tre diversi tipi di<br />

Consigli e di Commissioni, bensì con uno solo, valido per tutte e tre le Comunità. L’obiettivo fu<br />

raggiunto con il cosiddetto “Trattato di fusione degli esecutivi” delle tre Comunità europee, firmato<br />

a Bruxelles il 1° luglio 1965. Tale trattato entrò in vigore il 1° luglio 1967 e, nonostante la permanenza<br />

dei tre trattati costitutivi e quindi delle tre Comunità europee, da quel momento si userà<br />

per esse anche il termine complessivo, al singolare, della “Comunità Europea” (CE) in quanto tale.<br />

Questa nuova denominazione peraltro tradiva pure l’avvio di una serie di modificazioni che trasformavano<br />

le Comunità europee in una Comunità europea declinata in senso ormai politico.<br />

Una diretta conseguenza del trattato di Bruxelles del 1965 fu infatti la necessità di adottare una<br />

nuova disciplina di bilancio comunitario. Essa venne sancita con il “Trattato che modifica talune<br />

disposizioni in materia di bilancio”, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, che stabiliva la sostituzione<br />

dei bilanci distinti delle tre Comunità con un unico bilancio comunitario, nonché del sistema<br />

di finanziamento attraverso i contributi degli Stati membri con quello attraverso le risorse<br />

55 In quanto trattati fondamentali o costitutivi, i trattati di Roma comportavano che qualunque successivo trattato, in<br />

quanto emendativo di essi, entrasse in vigore, una volta che tutti gli Stati membri consegnassero i rispettivi strumenti di<br />

ratifica in Roma al governo italiano. Per la versione consolidata (1992) del trattato EURATOM, vedi: http://eurlex.europa.eu/it/treaties/dat/12006A/12006A.html<br />

. Per la versione consolidata (2002) del trattato CEE, poi e tuttora denominato<br />

della Comunità Europea (CE), vedi: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf ; si ricorda<br />

che con la prossima CIG dell’estate-autunno 2007 questo trattato, ulteriormente emendato, assumerà la denominazione<br />

di “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.<br />

56 Primo presidente del Parlamento Europeo (PE) diventava, tra il 1962 e il 1964, l’italiano Gaetano Martino. Esponente<br />

del Partito liberale italiano (PLI), membro dell’Assemblea Costituente (1946-’47) e della Camera dei deputati (dal<br />

1948), Martino era stato dal settembre 1954 al maggio 1957 il ministro degli esteri italiano e in tale veste il diretto artefice<br />

del successo diplomatico dei trattati di Roma.

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