cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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ti effettivamente tali <strong>diritti</strong>. In realtà tale primo punto conteneva pure delle conseguenze, peraltro<br />
ancora implicite, di ben più ampia portata. 99<br />
Il secondo punto, per certi versi, ancora più “rivoluzionario”, chiariva esplicitamente che, fatto salvo<br />
il principio che la <strong>cittadinanza</strong> europea era riservata solo ai cittadini degli Stati membri, esisteva<br />
la possibilità di estendere i <strong>diritti</strong> specifici di quest’ultima, in tutto o in parte, “ad altre persone”<br />
(non precisate, ma ravvisabili comunque negli o tra gli stranieri residenti nel territorio della Comunità)<br />
e soprattutto faceva intendere che il soggetto (non precisato) della decisione al riguardo non<br />
avrebbe potuto essere se non la stessa Comunità.<br />
Con l’adozione di tale impegnativo documento il Parlamento Europeo chiudeva la sua seconda legislatura<br />
e si procedeva quindi allo svolgimento delle nuove elezioni europee, svoltesi tra il 15 e il 18<br />
giugno 1989. Esse vedevano un’ulteriore leggera diminuzione dell’affluenza complessiva alle urne,<br />
pari al 58,5%, e soprattutto registrava un aumento del numero dei casi nazionali insoddisfacenti:<br />
Francia (48,7%), Paesi Bassi (47,2%), Danimarca (46,2%), nonché il caso preoccupante del Regno<br />
Unito (36,2%). E tuttavia, in occasione di tali elezioni, i “cittadini europei” d’Italia il 18 giugno<br />
1989 raccolsero l’appello citato del Parlamento Europeo in modo assolutamente speciale, in quanto<br />
parteciparono anche al referendum, che Spinelli aveva sognato si potesse svolgere in tutta la Comunità<br />
Europea, “sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel<br />
1989”. 100 L’esito referendario fu il seguente: votanti 80,7%, voti validi 80,3%, risposte affermative<br />
88,0%. Con un simile risultato l’Italia diventava, fin da quel momento, lo Stato membro all’assoluta<br />
avanguardia nel movimento verso l’Unione Europea e anzi verso la “Costituzione Europea” e soprattutto<br />
assurgeva fin da subito per il Parlamento Europeo a modello esemplare da additare a tutti i<br />
“cittadini europei”. 101<br />
LA TERZA LEGISLATURA EUROPEA (1989-1994)<br />
Ciononostante il Consiglio europeo preferiva proseguire il proprio, diverso e più tortuoso, cammino<br />
verso l’Unione Europea. Il Consiglio europeo di Madrid del 26-27 giugno 1989 recepiva il rapporto,<br />
nel frattempo pervenuto, del Comitato Delors sull’unificazione economica e monetaria, stabilendo<br />
l’inizio della prima fase dell’attuazione di essa per il 1° luglio 1990, nonché prevedendo la creazione<br />
di un’apposita conferenza intergovernativa per studiare le fasi successive. 102 Quanto all’”Europa<br />
dei cittadini” (un’espressione dal significato equivalente a quella dell’Europa del popolo), il Consi-<br />
99 Tale Dichiarazione fondava infatti: a) la possibilità di una Comunità, che trovasse la propria ragion d’essere proprio<br />
nella tutela dei <strong>diritti</strong> e delle libertà fondamentali (presenti nella Dichiarazione) e perciò fosse legittimata a produrre atti<br />
legislativi, anzi vere e proprie “leggi” per trasformare quei <strong>diritti</strong> e quelle libertà in compiuti <strong>diritti</strong> civili e politici; b)<br />
un’inevitabile estensione perciò del campo d’applicazione della legge della Comunità a tutti i settori investiti dai contenuti<br />
di tali <strong>diritti</strong> ossia alla creazione soprattutto, ma non solo, del futuro “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.<br />
100 La determinazione del Governo (vedi nota 98), del Parlamento e della stessa società civile (soprattutto il Movimento<br />
federalista europeo) d’Italia nell’assicurare il massimo sostegno al Parlamento Europeo in ordine all’effettiva costruzione<br />
dell’Unione Europea condusse persino a una modifica straordinaria della Costituzione italiana, in quanto questa consente<br />
lo svolgimento solo di referendum abrogativi. Con l’apposita Legge costituzionale del 3 aprile 1989 n. 2, infatti,<br />
veniva introdotto il cosiddetto “referendum d’indirizzo”, ossia il principio del referendum consultivo. In questo (e tuttora<br />
unico) caso il quesito proposto era: “Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee<br />
in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo<br />
il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi<br />
competenti degli Stati membri della Comunità?». Era proprio il piano Spinelli, espresso nei termini più semplici, ma<br />
anche più incisivi.<br />
101 Del resto, l’Italia degli anni Ottanta si segnalava nell’ambito della Comunità Europea anche dal punto di vista economico,<br />
avendo conosciuto, nei decenni di appartenenza a esse, uno sviluppo produttivo e commerciale tanto significativo,<br />
da averle consentito, nel 1986, di superare, nel PIL, lo stesso Regno Unito, diventando così la terza potenza economica<br />
d’Europa.<br />
102 A questa decisione, assunta a prescindere dall’obiettivo politico della costruzione dell’Unione Europea, il Parlamento<br />
Europeo avrebbe più tardi reagito con la vigorosa risoluzione del 23 novembre 1989 “sulla proposta conferenza intergovernativa”,<br />
dove anzi richiedeva, in nome di tale obiettivo, che in sede di CIG fossero riconosciuti al PE precisi<br />
poteri politici, nonché un diritto ”di veto sulle conclusioni della stessa CIG (vedi oltre).