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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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“- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell’indipendenza dell’Unione; 148<br />

- rafforzamento della sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri in tutte le sue forme;<br />

- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle<br />

Nazioni Unite, nonché ai principi dell’Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi; [ovvero della CSCE]<br />

- promozione della cooperazione internazionale;<br />

- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché rispetto dei <strong>diritti</strong> dell’uomo e delle libertà<br />

fondamentali.”<br />

La realizzazione di tali obiettivi era affidata da un lato al Consiglio europeo, che “definisce i principi<br />

e gli orientamenti generali” della PESC, e dall’altro lato al Consiglio, che “prende le decisioni<br />

necessarie per la definizione e l’attuazione” della PESC. Entrambe le istituzioni avrebbero dovuto<br />

deliberare all’unanimità. La presidenza di turno delle due istituzioni avrebbe rappresentato la “voce<br />

unica” dell’Unione Europea sulla scena internazionale.<br />

Per il nuovo “terzo pilastro” dell’Unione Europea ossia la “cooperazione nei settori della giustizia e<br />

degli affari interni”, il trattato di Maastricht stabiliva che si trattava appunto di una semplice “cooperazione”,<br />

peraltro aperta alla possibilità di adottare “azioni comuni” e persino di elaborare “convenzioni”<br />

in settori della cooperazione, le quali li avrebbero fatti ricadere entro le competenze e<br />

l’autorità della stessa Corte di giustizia della Comunità Europea, con le conseguenze del caso quanto<br />

a grado di cogenza normativa 149 . Inoltre, anche per il “terzo pilastro”, il trattato di Maastricht<br />

prevedeva la possibilità dell’instaurazione o dello sviluppo (vedi l’”area Schengen”) “di una cooperazione<br />

più stretta tra due o più Stati membri”, come possibilità strutturale di avanzamento più rapido<br />

del processo d’integrazione europea in questo ambito.<br />

Tale nuova cooperazione, così aperta a futuri sviluppi, era dettata dalla necessità di realizzare effettivamente<br />

la stessa “libera circolazione delle persone”, di competenza della Comunità Europea, grazie<br />

all’adozione di “posizioni comuni” nei settori della “giustizia” e degli “affari interni”, situati al<br />

di fuori delle competenze della Comunità Europea, in quanto competenze tradizionali degli Stati<br />

membri.<br />

Tale cooperazione era finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo dell’adozione di “posizioni comuni”<br />

nei seguenti settori specifici “di interesse comune”:<br />

“1) la politica di asilo;<br />

2) le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone e<br />

l’espletamento dei relativi controlli;<br />

3) la politica d’immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi;<br />

a) le condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei Paesi terzi nel territorio degli Stati membri;<br />

b) le condizioni di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi nel territorio degli Stati membri, compresi il ricongiungimento<br />

delle famiglie e l’accesso all’occupazione;<br />

c) la lotta contro l’immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei Paesi terzi nel territorio degli Stati<br />

membri;<br />

4) la lotta contro la tossicodipendenza […]<br />

5) la lotta contro la frode su scala internazionale […]<br />

6) la cooperazione giudiziaria in materia civile;<br />

7) la cooperazione giudiziaria in materia penale;<br />

148 Naturalmente la PESC era stata evocata sia nel Preambolo al trattato(dove si evocava l’endiadi “l’identità<br />

dell’Europa la sua indipendenza”, sia tra gli obiettivi generali dell’Unione in quanto tale (dove si evocava solo “la sua<br />

identità sulla scena internazionale”). In tal modo, pur in presenza della struttura a pilastri dell’UE, veniva fissata nel<br />

modo più ufficiale la necessità per la PESC di darsi come principale obiettivo quello di rafforzare “l’identità<br />

dell’Europa e la sua indipendenza” ossia il riconoscimento internazionale dell’UE come di un’unica potenza politica<br />

(coincidente con l’”Europa” ossia con l’intero continente europeo) e la conseguente attribuzione all’Unione di alcune<br />

prerogative esterne dell’indipendenza già proprie degli Stati nazionali suoi membri (politica estera, politica di difesa e<br />

difesa ossia forze armate, esercito ecc.), al servizio degli stessi fini della Carta delle Nazioni Unite.<br />

149 La previsione di tale possibilità tradiva la consapevolezza dell’insufficienza del pur esplicito “rispetto della Convenzione<br />

europea” nel caso di un soggetto, come la semplice “cooperazione”, non basato a sua volta su una o più “convenzioni”<br />

proprie (modellate sulla stessa Convenzione europea), a cui attenersi in maniera effettivamente vincolante nella<br />

definizione delle “posizioni comuni” e soprattutto nell’esecuzione di eventuali “azioni comuni”.

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