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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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Nel suo Preambolo gli Stati membri affermavano:<br />

“Mossi dalla volontà di continuare l’opera intrapresa sulla base dei trattati che stabiliscono le Comunità Europee e di<br />

trasformare le relazioni come tali tra gli Stati in una Unione Europea, in accordo con la Dichiarazione solenne di Stoccarda<br />

del 19 giugno 1983,<br />

Risolti ad attuare questa Unione Europea sulla base, in primo luogo, delle Comunità, operando in accordo con le loro<br />

proprie norme, e, in secondo luogo, della Cooperazione europea tra gli Stati firmatari nella sfera di politica estera e a<br />

investire questa unione con i necessari mezzi d’azione,<br />

Determinati a lavorare insieme per promuovere la democrazia sulla base dei <strong>diritti</strong> fondamentali riconosciuti nelle Costituzioni<br />

e nelle leggi degli Stati membri, nella Convenzione per la protezione dei <strong>diritti</strong> umani e delle libertà fondamentali<br />

e nella Carta sociale europea, segnatamente la libertà, l’uguaglianza e la giustizia sociale,<br />

Convinti che l’idea europea, i risultati conseguiti nei campi dell’integrazione economica e della cooperazione politica, e<br />

il bisogno di nuovi sviluppi corrispondono ai desideri dei popoli democratici d’Europa, per i quali il Parlamento Europeo,<br />

eletto a suffragio universale, è un indispensabile mezzo d’espressione,<br />

Consapevoli della responsabilità incombente sull’Europa di mirare a parlare sempre più con una sola voce e di agire con<br />

coerenza e solidarietà allo scopo di proteggere più effettivamente i suoi interessi comuni e la sua indipendenza comune,<br />

in particolare di manifestare i principi della democrazia e del rispetto della legge e dei <strong>diritti</strong> umani, ai quali essi sono<br />

devoti, in modo tale che insieme essi possano arrecare il loro proprio contributo al mantenimento della pace e della sicurezza<br />

internazionali in accordo con l’impresa avviata a tal proposito da loro entro il quadro della Carta delle Nazioni<br />

Unite,<br />

Determinati a migliorare la situazione economica e sociale, estendendo le politiche comuni e perseguendo nuovi obiettivi,<br />

e ad assicurare un più agevole funzionamento delle Comunità, mettendo in grado le istituzioni di esercitare i loro<br />

poteri, a condizione che ciò sia al massimo in accordo con gli interessi della Comunità, […]”<br />

Veniva con ciò confermato lo scopo finale, quello di costruire un’Unione Europea, nonché i due<br />

mezzi per conseguirlo ossia quelli che sarebbero stati chiamati i due ”pilastri” dell’integrazione europea,<br />

da un lato le Comunità, basate sul metodo comunitario e aventi competenze sovrastatali in<br />

campo economico-sociale, e dall’altro lato la Cooperazione, basata sul metodo intergovernativo e<br />

rivolta al campo della politica estera e di sicurezza.<br />

Ma veniva anche confermato che ciò che teneva insieme questi due ambiti era la comune sottomissione<br />

di entrambi al principio fondamentale del rispetto dei <strong>diritti</strong> umani, così come sanciti in particolare<br />

dalla Convenzione decisa dal Consiglio d’Europa, e all’obiettivo della promozione, sulla base<br />

di essi, della democrazia.<br />

Quanto a quest’ultima si faceva intendere chiaramente che si doveva intendere per essa anche e soprattutto<br />

una democrazia europea, che trovava la sua insostituibile espressione rappresentativa nel<br />

Parlamento Europeo.<br />

Per quanto riguarda il secondo “pilastro” ossia quello della cooperazione europea in politica estera,<br />

si ponevano come scopi di quest’ultima la protezione degli interessi e dell’indipendenza<br />

dell’Europa nel mondo e insieme la promozione degli stessi obiettivi fondamentali della Comunità,<br />

i <strong>diritti</strong> umani, la legge e la democrazia, in tutto il mondo, nel supremo interesse della pace e della<br />

sicurezza internazionali e nell’osservanza della Carta delle Nazioni Unite.<br />

Per il primo “pilastro”, infine, quello delle Comunità, si confermava l’intento di estendere le loro<br />

competenze ad altri settori economici e sociali e perciò di introdurre le modifiche istituzionali necessarie<br />

a conseguire i nuovi obiettivi previsti.<br />

Il testo dell’Atto unico europeo prevedeva: a) delle disposizioni comuni; b) delle disposizioni che<br />

emendavano i trattati comunitari; c) delle disposizioni di trattato sulla cooperazione europea nella<br />

sfera di politica estera.<br />

Per quanto riguarda le disposizioni comuni, l’Atto unico a) sanciva che “le Comunità europee e la<br />

Cooperazione politica europea avranno a loro obiettivo di contribuire insieme a costruire un progresso<br />

concreto verso l’Unione Europea”, distinguendo accuratamente le diverse nature di tali due<br />

“pilastri” dell’integrazione europea, nonché b) riconosceva formalmente la specifica natura del<br />

divise dal Governo, sull’Atto unico europeo, in linea con i veri sentimenti del Parlamento Europeo. Anche al momento<br />

della firma italiana, il 28 febbraio 1986, tali riserve trovarono voce in una severa dichiarazione del Governo, reiterata<br />

poi, in termini analoghi, al momento della consegna dello strumento di ratifica.

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