cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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“I. una potenziata definizione della <strong>cittadinanza</strong> europea e un evidenziato rispetto dei <strong>diritti</strong> umani […];<br />
II. una più effettiva risposta alle preoccupazioni del pubblico sulla sicurezza interna […];<br />
III. sviluppo della dimensione sociale ed ecologica e della politica per l’occupazione entro il mercato unico e il rafforzamento<br />
della coesione economica e sociale come obiettivo fondamentale dell’Unione e parte integrante del patrimonio<br />
della Comunità [...];<br />
IV. rafforzamento del ruolo esterno dell’Unione Europea, in particolare nel salvaguardare la pace e la sicurezza […];<br />
V. una positiva risposta al desiderio del pubblico di una maggiore apertura e trasparenza […];<br />
VI. un decisivo progresso verso un’Europa più democratica e più efficiente […]:<br />
VII. maggiore credibilità per l’Unione Europea, da conseguire per mezzo di un’effettiva azione contro l’uso fraudolento<br />
delle risorse finanziarie della Comunità a tutti i livelli […];<br />
VIII. un trattato semplificato, codificato e più comprensibile.”<br />
La risoluzione del PE proponeva quindi “una strategia, una dinamica istituzionale e degli strumenti<br />
al servizio di queste priorità-chiave”. A proposito della prima priorità-chiave, il PE proponeva questa<br />
nutrita quanto impegnativa serie di punti:<br />
“4.1. Una <strong>cittadinanza</strong> europea dovrebbe avere una precisa sostanza legale; i <strong>diritti</strong> e gli obblighi riguardanti la <strong>cittadinanza</strong><br />
europea dovrebbero essere consolidati nel primo capitolo del trattato sotto il titolo “Dichiarazione dei <strong>diritti</strong><br />
fondamentali e delle disposizioni che governano l’esercizio dei <strong>diritti</strong> dei cittadini europei e dei residenti” e ciò<br />
sulla base della Dichiarazione dei <strong>diritti</strong> e delle libertà fondamentali adottata dal Parlamento Europeo il 12 aprile 1989;<br />
questo nuovo capitolo nel trattato dovrebbe chiarire che la <strong>cittadinanza</strong> europea dà al cittadino nuovi <strong>diritti</strong> e obblighi<br />
verso l’Unione e non sostituisce la <strong>cittadinanza</strong> nazionale, ma la completa;<br />
4.2. L’Unione Europea dovrebbe accedere alla Convenzione europea sui <strong>diritti</strong> umani e le libertà fondamentali, in modo<br />
tale che i <strong>diritti</strong> umani presenti nella Convenzione non solo abbiano applicabilità legale a livello dell’Unione Europea,<br />
ma anche possano essere sottoposti all’esame della Corte europea dei <strong>diritti</strong> umani;<br />
4.3 Il trattato dovrebbe attribuire agli Stati membri l’incombenza di proteggere i <strong>diritti</strong> fondamentali e umani;<br />
4.4. Il trattato dovrebbe includere una lista di <strong>diritti</strong> fondamentali che si riferisca alla trasposizione e all’applicazione<br />
della legge dell’Unione e delle Comunità. Questa dovrebbe tener conto dell’aspetto transfrontaliero della protezione<br />
dei <strong>diritti</strong> fondamentali (p.e. della protezione della libertà d’associazione e della protezione della famiglia);<br />
4.5. L’Unione Europea dovrebbe includere in questo capitolo speciale il principio del pari trattamento e della non discriminazione,<br />
a prescindere, in particolare, da razza, genere, orientamento sessuale, età, religione o svantaggio;<br />
4.6. Nello stesso capitolo dovrebbe essere fatto un riferimento specifico all’abolizione della pena capitale e alla punizione<br />
di tutti gli atti di violenza, incitamento e abuso razziale o antisemitico;<br />
4.7. Il pari trattamento di donne e uomini dovrebbe essere riconosciuto come un diritto fondamentale nel trattato riformato;<br />
la sostanza dell’articolo 119 del trattato dovrebbe essere mantenuta, ma dovrebbe essere estesa a tutti gli aspetti<br />
delle pari opportunità in tutte le aree, in particolare economica, sociale e di vita familiare, con esplicito riferimento a<br />
un’azione affermativa;<br />
4.8. i <strong>diritti</strong> economici e sociali di portata transnazionale dovrebbero essere definiti chiaramente in questo capitolo, specialmente<br />
i <strong>diritti</strong> individuali e collettivi dei dipendenti;<br />
4.9. La lista dei <strong>diritti</strong> fondamentali dovrebbe contenere una sezione sui <strong>diritti</strong> politici europei, che dovrebbe contemplare,<br />
in particolare, l’adozione di un uniforme sistema elettorale con una scadenza per la realizzazione, un unico statuto<br />
dei membri del Parlamento Europeo e lo sviluppo di partiti politici a livello di Unione Europea;<br />
4.10. La posizione tradizionale dei gruppi sociali negli Stati membri dovrebbe essere rispettata e non menomata dalla<br />
legislazione comunitaria, nel debito riguardo dell’acquis communautaire;<br />
4.11. L’Unione dovrebbe promuovere lo sviluppo di politiche comuni nella sfera della gioventù;<br />
4.12. Per incoraggiare un sentimento d’appartenenza all’Unione e di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare tra i<br />
giovani, dovrebbe essere allestito un Corpo Volontario di <strong>Pace</strong> Europeo, per esempio per missioni umanitarie entro e<br />
oltre l’Unione Europea;<br />
4.13. L’Unione Europea dovrebbe sostenere il riconoscimento della diversità culturale e linguistica e la protezione delle<br />
minoranze nazionali tradizionali e delle loro lingue da parte degli Stati membri e, nel contesto dei <strong>diritti</strong> umani, della<br />
democrazia e del dominio della legge, disporre espressamente un riconoscimento, protezione e sostegno per le sue<br />
lingue e culture minoritarie;<br />
4.14 Dovrà essere tenuto conto della specifica natura della dimensione culturale e del bisogno di garantire il pluralismo<br />
nelle misure e nelle politiche realizzate in tutti i settori di attività; l’Unione dovrebbe prendere le misure congiunte necessarie<br />
a promuovere un’intesa culturale e linguistica sia entro, sia fuori l’Unione, scambi e reti d’istituzioni ed esperienze,<br />
la protezione dei beni culturali, l’armonizzazione della legislazione sul diritto d’autore, e il sostegno per la traduzione,<br />
la circolazione e la diffusione di opere e informazione culturali;<br />
4.15. I cittadini europei non devono, in nessuna circostanza, essere trattati come stranieri all’interno dell’Unione Europea;