cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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cipi di sussidiarietà e di proporzionalità e c) sulla rappresentanza dei cittadini nel Parlamento Europeo<br />
e sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dei ministri.<br />
Pochi giorni dopo, il PE, a coronamento della sua impresa di stabilire uno stretto legame fra la <strong>cittadinanza</strong><br />
europea e la sua rappresentanza democratica nel PE, adottava, il 19 giugno 2003, due documenti<br />
su “status e finanziamento dei partiti politici europei”. Il primo documento era la risoluzione<br />
del PE “sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo allo status<br />
e al finanziamento dei partiti politici europei”, con la quale il PE approvava “la proposta della<br />
Commissione quale emendata”. Il secondo documento era la posizione del PE “definita in prima lettura<br />
il 19 giugno 2003 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. …/2003 del Parlamento Europeo<br />
e del Consiglio relativo allo status e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo”, con<br />
la quale il PE presentava la propria proposta di regolamento. Essa stabiliva in primo luogo le condizioni<br />
per il riconoscimento di un “partito politico a livello europeo”, definito come “un partito politico<br />
o un’alleanza di partiti politici” con le seguenti caratteristiche:<br />
1) “avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede”;<br />
2) “essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento Europeo o nei Parlamenti<br />
nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno<br />
il 3 per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento Europeo”;<br />
3) “rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l’Unione Europea, vale<br />
a dire i principi di libertà, democrazia, rispetto dei <strong>diritti</strong> dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto”;<br />
4) “aver partecipato alle elezioni del Parlamento Europeo o averne espresso l’intenzione”.<br />
Un partito politico a livello europeo avrebbe potuto presentare ogni anno una domanda al PE per<br />
beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’UE, non superiore al 75% del<br />
proprio bilancio e non trasmissibile a partiti politici nazionali. Per la prima domanda avrebbe dovuto<br />
presentare: a) i documenti attestanti la soddisfazione delle condizioni di riconoscimento, b) un<br />
programma politico con gli obiettivi di detto partito e c) uno statuto indicante gli organi responsabili<br />
della gestione politica e finanziaria e gli organismi o le persone fisiche detenenti, in ciascuno degli<br />
Stati membri interessati, il potere di rappresentanza legale per l’acquisizione o la cessione di beni<br />
mobili e immobili e la capacità di stare in giudizio. Era prevista pure una complessa procedura di<br />
verifica dell’effettivo rispetto dei principi fondamentali dell’UE, che prevedeva, in caso di esito negativo,<br />
il disconoscimento di tale partito politico come “europeo” e quindi la sua esclusione dal finanziamento<br />
erogato. Inoltre il partito politico europeo avrebbe dovuto dimostrare la massima trasparenza<br />
nel proprio bilancio, escludendo da esso donazioni anonime o provenienti dai bilanci di<br />
gruppi politici rappresentati al PE o da imprese pubbliche o comunque superiori a 12.000 euro<br />
l’anno per donatore, nonché spese non collegate agli obiettivi del proprio programma politico. 381<br />
Nello stesso giorno si apriva il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003, l’ultimo<br />
Consiglio europeo svoltosi in una città diversa da Bruxelles. Esso era iniziato con il consueto<br />
discorso del presidente del PE dello stesso 19 giugno 2003, in cui venivano così condensate le principali<br />
novità apportate dalle prime due parti del Progetto di trattato che istituisce una Costituzione<br />
per l’Europa ossia dalla vera e propria “Costituzione europea”:<br />
“Essa propone una personalità giuridica per l'Unione.<br />
Essa incorpora la Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali.<br />
Essa semplifica l’assunzione di decisioni e rimuove l'artificiale struttura a "pilastri".<br />
Essa prevede controlli adeguati per rispettare la sussidiarietà.<br />
Essa stipula che quando il Consiglio discute e adotta gli atti legislativi, deve farlo pubblicamente.<br />
Essa chiarisce, meglio di quanto non avvenisse in precedenza, chi si occupa di cosa.<br />
Essa crea una struttura unificata in materia di affari esteri alle dipendenze di un Ministro che è responsabile verso di Lei<br />
[il presidente del Consiglio europeo], ma che risponde al Parlamento.<br />
Essa estende il voto a maggioranza qualificata.<br />
381<br />
Questa proposta del PE verrà ripresa alla lettera nell’effettivo regolamento del PE e del Consiglio emanato il 4 novembre<br />
2003.