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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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11. Richiede il pieno e illimitato diritto di movimento e di residenza nel territorio dell’Unione per tutti i cittadini, e per<br />

tutte le persone residenti legalmente nella Comunità, e di mettere fuori legge le ultime vestigia di discriminazione, in<br />

particolare per motivi di nazionalità; 133<br />

12. Richiede che tutte le attività aventi un rapporto con la libertà dei cittadini e delle persone in generale, in particolare<br />

quelle relative alla sicurezza interna, e all’entrata nel e all’uscita dal territorio della Comunità, siano rese soggette<br />

all’opportuno grado di controllo parlamentare; richiede in particolare che gli accordi di cooperazione di polizia e giudiziaria,<br />

conclusi per creare un complemento al libero movimento , incluso il diritto di residenza, siano resi parte della<br />

legge della Comunità e che le disposizioni relative, così come la loro applicazione, siano governate da atti del Parlamento,<br />

soggette al controllo parlamentare e opportunamente protette dalla legge; 134<br />

13. Richiede che ai cittadini sia garantita un’amministrazione equa, trasparente ed efficiente; 135<br />

14. Richiede che ai cittadini sia garantita una protezione diplomatica, dove del caso, non solo da parte del Paese<br />

d’origine, ma anche da parte degli altri Stati membri dell’Unione; 136<br />

15. Richiede che agli stranieri residenti siano garantiti i <strong>diritti</strong> richiesti al fine di condurre un’attività economica, occupazionale<br />

o sociale pienamente legale, e che qualsiasi forma di discriminazione sia proibita e soggetta a sanzioni dal<br />

momento che a loro sia stato dato permesso di esercitare tali attività; 137<br />

16. Richiede che sia più chiaramente definito il concetto di “persone residenti legalmente nella Comunità”; 138<br />

17. Richiede che, in aggiunta, agli stranieri residenti e ai cittadini sia dato riconoscimento dei <strong>diritti</strong>, libertà e garanzie<br />

essenziali a permettere alla personalità umana di trovare la più piena espressione, come un individuo o entro un’unità<br />

sociale, in particolare un’unità familiare; 139<br />

18. Sottolinea il bisogno che le norme enunciate dalla Comunità e dai suoi Stati membri sulla libertà di movimento per<br />

le persone tengano conto specialmente dell’estrema povertà che interessa diversi milioni di cittadini della Comunità (il<br />

“quarto mondo”) e che impedisce loro di esercitare i loro <strong>diritti</strong> sociali e politici, inclusa la libertà di movimento e<br />

d’insediamento; 140<br />

19. Richiede che il suo comitato appropriato indaghi più a fondo sulle questioni specifiche dell’acquisizione e della perdita<br />

della <strong>cittadinanza</strong>, dei <strong>diritti</strong> elettorali, e dei <strong>diritti</strong> e delle obbligazioni dei residenti diversi dai cittadini;”<br />

Il complesso e quanto mai ricco e generoso dispositivo della risoluzione del PE “sulla <strong>cittadinanza</strong><br />

dell’Unione” sarà destinato in generale ad alimentare il successivo dibattito politico europeo (nelle<br />

istituzioni europee, ma anche nei singoli Stati membri) e le successive acquisizioni per tutti gli anni<br />

a venire sino a tuttora. Tuttavia, per il momento, lo spazio d’intervento sulla CIG sull’Unione politica<br />

sembrava ormai chiudersi, con risultati largamente inferiori alle aspettative.<br />

Infatti il successivo Consiglio europeo di Lussemburgo del 28-29 giugno 1991, nelle sue conclusioni,<br />

prevedeva esplicitamente la fusione dei risultati delle due CIG all’interno di un unico Trattato<br />

sull’Unione Politica e sull’Unione Economica e Monetaria, 141 proponendo la sua entrata in vigore<br />

per il 1° gennaio 1993.<br />

I punti considerati nelle conclusioni del Consiglio europeo erano i seguenti: 1) l’Unione Politica; 2)<br />

l’Unione Economica e Monetaria; 3) il mercato interno; 4) la dimensione sociale; 5) il libero movimento<br />

delle persone; 6) la lotta alle droghe.<br />

133 In tal modo la fondamentale libertà di movimento e di residenza all’interno dell’Unione veniva fatta diventare un universale<br />

diritto civile, valido anche per gli stranieri residenti.<br />

134 In quanto riferita alla realizzazione effettiva dei <strong>diritti</strong> e delle libertà fondamentali, la tanto più necessaria predisposizione<br />

di un’adeguata sicurezza interna e di un severo controllo delle frontiere esterne della Comunità e soprattutto di<br />

una cooperazione di polizia e giudiziaria in materia di libertà di movimento e di residenza nella CE avrebbe dovuto ricadere<br />

nell’ambito della legge europea e dunque dei poteri del Parlamento Europeo.<br />

135 Questo diritto entrerà effettivamente nelle acquisizioni comunitarie.<br />

136 Questo diritto entrerà effettivamente nelle acquisizioni comunitarie.<br />

137 In tal modo veniva prefigurato l’istituto di una sanzionabilità, stabilita dalle istituzioni della Comunità, delle discriminazioni<br />

nei confronti degli stranieri residenti svolgenti un’attività legale.<br />

138 Tutti i <strong>diritti</strong> attribuiti agli stranieri residenti sottintendevano il loro possesso di una “residenza legale”, che avrebbe<br />

dovuto essere perciò anch’essa definita in modo univoco e regolata in modo uniforme a livello comunitario.<br />

139 Tale richiesta, come già notato, racchiudeva in sé tutte le altre, in quanto definiva lo stesso scopo ultimo dei <strong>diritti</strong><br />

umani e delle libertà fondamentali, e proprio perciò lasciava aperta la strada a ulteriori sviluppi nell’elaborazione e nella<br />

codificazione di essi.<br />

140 Questa richiesta metteva in conto l’obbligo, da parte della Comunità, di prevedere particolari agevolazioni finanziarie<br />

per i cittadini europei più poveri, soprattutto in ordine all’effettivo esercizio della libertà di movimento e<br />

d’insediamento nel territorio comunitario.<br />

141 Tale trattato doveva basarsi sul Progetto di trattato sull’Unione presentato il 18 giugno 1991 dalla presidenza lussemburghese<br />

del Consiglio europeo quale fusione dei risultati dei lavori sino ad allora svolti delle due CIG.

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