27.05.2013 Views

cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In essa i Dodici, confermando la necessità di ratificare il trattato di Maastricht per progredire verso<br />

l’Unione Europea, quale condizione per conservare alla Comunità il ruolo di “un’ancora di stabilità<br />

e di prosperità in un continente in rapido mutamento”, affermavano:<br />

“Quale comunità di democrazie, possiamo andare avanti solo con l’appoggio dei nostri cittadini. Siamo determinati a<br />

rispondere alle preoccupazioni emerse nel recente dibattito pubblico. Dobbiamo:<br />

- dimostrare ai nostri cittadini i benefici della Comunità e del trattato di Maastricht;<br />

- rendere più aperta la Comunità, per assicurare un dibattito meglio informato sulle sue attività;<br />

- rispettare la storia, la cultura e le tradizioni delle singole nazioni, con una comprensione più chiara di ciò che gli Stati<br />

membri devono fare e di ciò che hanno bisogno sia fatto dalla Comunità;<br />

- chiarire che la <strong>cittadinanza</strong> dell’Unione porta ai nostri cittadini <strong>diritti</strong> e protezione aggiuntive, senza sostituire in alcun<br />

modo la loro <strong>cittadinanza</strong> nazionale.”<br />

La “Dichiarazione di Birmingham” proponeva, a questo scopo, di rendere pubbliche le discussioni<br />

in seno al Consiglio per quanto riguarda i programmi futuri; che la Commissione procedesse a più<br />

ampie consultazioni con gli Stati membri, preliminari alle sue proposte legislative; di migliorare<br />

l’accesso pubblico all’informazione; di semplificare e chiarire la legislazione comunitaria. Inoltre<br />

proponeva un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e delle stesse Regioni nelle attività<br />

comunitarie; sottolineava tre principi alla base delle attività comunitarie: l’attribuzione, la proporzionalità<br />

e la sussidiarietà, in ordine allo sviluppo della “più leggera”legislazione comunitaria possibile,<br />

lasciando agli Stati membri il compito di applicarla secondo le rispettive esigenze nazionali e<br />

“senza interferire senza motivo nella vita quotidiana dei nostri cittadini”. Erano le parole che i cittadini<br />

(soprattutto danesi) desideravano fossero dette loro.<br />

Nel successivo Consiglio europeo di Edimburgo dell’11-12 dicembre 1992, si pervenne finalmente<br />

alla soluzione del problema “danese”. Con un’apposita dichiarazione il Consiglio europeo prendeva<br />

atto della decisione della Danimarca, in seguito al referendum nazionale, di avvalersi fin da allora<br />

della “deroga” riconosciutale dal trattato di Maastricht (con la conseguente dichiarazione effettiva<br />

di non partecipare alla terza e ultima fase di realizzazione dell’UEM e quindi di non adottare la moneta<br />

unica), nonché di chiedere un’ulteriore “deroga” rispetto alla propria partecipazione (indesiderata)<br />

alla futura “politica di difesa comune”; di fronte a tale duplice richiesta danese, il Consiglio<br />

europeo riconosceva alla Danimarca entrambe tali “deroghe”. 164<br />

Il Consiglio europeo di Edimburgo provvedeva anche, sviluppando le indicazioni del trattato di Maastricht<br />

e delle ultime riunioni dell’istituzione, ad approvare un documento sull’applicazione del<br />

principio di sussidiarietà nella legislazione comunitaria.<br />

Con un altro documento apposito, il Consiglio europeo, riprendendo la “Dichiarazione di Birmingham”,<br />

adottava misure specifiche atte a dare apertura e trasparenza alle attività comunitarie.<br />

Rendeva nota la propria decisione di aprire i negoziati di adesione alle Comunità con i Paesi EFTA<br />

candidati all’inizio del 1993 e di concluderli solo dopo l’entrata in vigore del trattato di Maastricht.<br />

Annunciava l’imminente entrata in vigore del mercato interno alla data prevista, ma faceva insieme<br />

presente che esso non sarebbe stato accompagnato dall’entrata in vigore del libero movimento delle<br />

persone, in considerazione delle difficoltà emerse nella “cooperazione nei settori della giustizia e<br />

degli affari interni” (per via del voto all’unanimità in essa richiesto) a proposito dei necessari provvedimenti<br />

atti a garantire che tale traguardo fosse raggiunto nella garanzia della sicurezza pubblica.<br />

Il Consiglio europeo prendeva, in particolare, posizione, con un altro documento, sul grave problema<br />

della migrazione e sulla necessità di una sua equa soluzione, soprattutto di fronte<br />

164 Se con ciò il problema della ratifica danese del trattato di Maastricht sembrava avviato a risolversi, la via di soluzione<br />

vedeva l’allargamento del principio della “deroga” al principio delle “deroghe”, nel senso che si era ormai dimostrato<br />

che la concessione anche di una sola deroga a uno Stato membro l’avrebbe portato a sentirsi autorizzato a chiederne,<br />

e a ottenerne, altre ancora ad ogni nuova occasione. In altri termini: il meccanismo delle deroghe, lungi dal portare a un<br />

riavvicinamento di uno Stato membro agli altri, avrebbe condotto a un progressivo allontanamento dal comune processo<br />

d’integrazione europea, determinando, in combinazione con il meccanismo inverso delle “cooperazioni rafforzate”, la<br />

creazione di un’Europa “a due velocità”, con esiti pericolosi per l’unità effettiva della futura UE.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!