cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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l) sviluppa in modo insufficiente la protezione dei <strong>diritti</strong> e delle libertà fondamentali, così come la <strong>cittadinanza</strong> e, in particolare,<br />
si astiene dall’introdurre una Carta di questi <strong>diritti</strong> e libertà sulla base della sua [del PE] risoluzione del 12 aprile<br />
1989 che adotta la Dichiarazione dei <strong>diritti</strong> e delle libertà fondamentali;<br />
m) non affronta il problema della classificazione e della gerarchia degli atti comunitari, mantenendo così la mancata distinzione<br />
tra atti legislativi e atti esecutivi, né il problema delle procedure di delega delle misure d’applicazione alla<br />
Commissione […];<br />
n) incorpora formalmente, in materia di bilancio, il principio secondo cui le spese non devono tutte essere iscritte in bilancio<br />
[…];<br />
o) mantiene sempre il FSE fuori del bilancio comunitario […];<br />
p) non fonde i trattati CEEA e CECA nel trattato CEE, e non adatta le loro procedure legislative per allinearle al trattato<br />
CEE; 152<br />
q) non adatta il numero dei membri del Parlamento Europeo in funzione della riunificazione della Germania;<br />
r) non definisce delle disposizioni particolari in materia d’energia, di protezione civile e di turismo […];<br />
s) non modifica le procedure di nomina dei membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti al fine di rafforzare la<br />
loro indipendenza e di permettere al Parlamento Europeo di confermare la loro nomina;<br />
t) non riconosce al Parlamento Europeo gli stessi <strong>diritti</strong> delle altre istituzioni politiche e degli Stati membri per quel che<br />
riguarda il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia e di partecipare alle azioni prese assunte davanti a questa;<br />
u) avrebbe dovuto prevedere che le riunioni del Consiglio deliberante in qualità di legislatore fossero pubbliche;<br />
[v] lamenta che solo il Consiglio abbia il potere di rigettare o di approvare gli accordi intercorsi tra le parti sociali […];<br />
[z] deplora l’utilizzazione di un protocollo a un trattato che riforma le istituzioni della Comunità europea ai fini di privare<br />
i cittadini europei del diritto di consultare la Corte di giustizia […].<br />
Oltre a questa vera e propria requisitoria sul trattato in quanto tale, la risoluzione del PE prendeva<br />
duramente posizione contro il principio delle “deroghe”, in particolare contro quelle concesse al<br />
Regno Unito:<br />
“deplora l’attitudine dell’attuale governo britannico che ha condotto al fatto che siano previste per il Regno Unito delle<br />
disposizioni speciali relative all’Unione monetaria e alla politica sociale; constata tuttavia con soddisfazione che gli altri<br />
Stati membri si sono rifiutati di lasciarsi bloccare dall’attitudine negativa di un solo governo; auspica che la clausola di<br />
opzione di non-partecipazione relativa all’UEM non sia mai utilizzata nella pratica e considera che le deroghe in materia<br />
di politica sociale sono inaccettabili e dovrebbero essere rettificate appena possibile” 153<br />
Per quanto riguarda “l’Unione economica e monetaria”, la risoluzione sottolineava che il PE:<br />
“7. deplora che l’UEM sembri orientata esclusivamente verso la stabilità […]<br />
8. deplora che la struttura di gestione ritenuta per l’Istituto monetario europeo sia talmente simile a quella del Comitato<br />
di governatori e del FECOM [Fondo europeo di cooperazione monetaria]<br />
9. deplora che l’entrata in vigore del processo decisionale relativo alla politica economica si farà a detrimento delle possibilità<br />
d’intervento parlamentare ai livelli nazionale ed europeo […] 154<br />
10. lamenta che l’attuazione della politica economica, così come concepita nel trattato, renda caduco il controllo democratico<br />
esercitato in precedenza dai Parlamenti nazionali […]<br />
13. deplora che il Consiglio europeo di Maastricht non abbia previsto che le decisioni riguardanti l’armonizzazione fiscale<br />
possano essere prese a maggioranza dal Consiglio, seguendo una procedura di codecisione con il Parlamento […]<br />
Per quanto riguarda, infine, le “conclusioni”, il PE:<br />
1) invitava i Parlamenti nazionali a collaborare con la strategia globale del PE,<br />
152<br />
Il PE prendeva dunque nettamente posizione a favore di un’indispensabile fusione almeno dei tre trattati comunitari<br />
nell’unico trattato CE.<br />
153<br />
Era forse la prima volta che una risoluzione del PE prendeva così duramente posizione direttamente contro il governo<br />
di uno Stato membro. Eppure gli auspici pur così chiari del PE sarebbero, a questo proposito, caduti letteralmente nel<br />
vuoto sino a tuttora.<br />
154<br />
In questa “nota dolente” il PE giustificava la sua affermazione, dicendo che “i Parlamenti nazionali” avrebbero perduto<br />
“la possibilità di sanzionare i governi dal momento che il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata e il Parlamento<br />
Europeo” non sarebbe stato “informato che a posteriori”. Infatti il governo interessato avrebbe avuto in tal modo<br />
la possibilità di declinare ogni responsabilità in merito di fronte al proprio Parlamento e l’assenza di un preventivo<br />
coinvolgimento del PE avrebbe completato l’opera di esautoramento di ogni istituzione direttamente rappresentativa dal<br />
controllo della politica economica comunitaria. Di qui, sembrava concludere il PE, la necessità di un coinvolgimento, a<br />
diverso titolo, del PE e dei Parlamenti nazionali in tale politica.