cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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obiettivi della stessa CECA quello di impedire un riarmo della Germania. Ma i nuovi e sempre più<br />
inquietanti sviluppi della “guerra fredda”, con lo scoppio della guerra di Corea, la concentrazione<br />
delle forze armate americane in Estremo Oriente, il rischio di un’imminente invasione sovietica<br />
dell’Europa occidentale e l’impossibilità di contrastarla senza l’ausilio di un nuovo esercito tedesco,<br />
condussero all’iniziativa britannica (Churchill) di proporre in sede di Consiglio d’Europa la creazione<br />
di un esercito europeo, a cui partecipasse la Germania. Il Consiglio d’Europa accolse la proposta<br />
e lanciò l’idea di porre il costituendo esercito europeo sotto l’autorità di un ministero della difesa<br />
comune e con un adeguato controllo democratico.<br />
Di fronte a tale proposta, accolta pure dalla Germania, la Francia, per non finire isolata, lanciò a sua<br />
volta la proposta di porre il costituendo esercito europeo sotto il controllo di una nuova comunità<br />
europea (con un ministro della difesa comune), analoga alla CECA, precisando che la divisione tedesca,<br />
che avrebbe partecipato all’esercito europeo, doveva essere l’unica unità militare nazionale<br />
permessa alla Germania. In tal modo la Francia si garantiva da un lato il totale controllo europeo del<br />
pur piccolo nuovo esercito tedesco e dall’altro approfittava del lancio della nuova comunità europea<br />
per accelerare decisamente il processo d’integrazione, avviato da Schuman, verso traguardi già decisamente<br />
di natura politica.<br />
Una volta che tale proposta francese ottenne il benestare degli Stati Uniti, anche l’Italia (De Gasperi)<br />
avanzò una propria proposta: constatata la natura politica di tale nuovo tipo di comunità, richiese<br />
che i forti poteri politico-militari attribuitile fossero controbilanciati dalla creazione successiva di<br />
una vera e propria comunità politica europea, come tale democraticamente legittimata attraverso<br />
l’elezione popolare diretta dell’Assemblea; De Gasperi suggeriva altresì che a studiare la creazione<br />
di tale comunità politica fosse l’Assemblea della nuova comunità europea proposta dalla Francia.<br />
Infine, dopo un ultimatum degli Stati Uniti che minacciava, in caso di mancato accordo immediato<br />
tra i Paesi europei, l’armamento americano di un nuovo esercito tedesco, i sei Paesi della CECA<br />
firmarono a Parigi il 27 maggio 1952 il Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa<br />
(CED), che implicava il riconoscimento della piena sovranità della Germania.<br />
Il nuovo trattato di Parigi comportava peraltro, all’articolo 38, la ripresa della proposta italiana di<br />
affidare all’Assemblea della CED lo studio della creazione di un’Assemblea eletta democraticamente.<br />
Poiché, nel frattempo, il 24 luglio 1952, era già entrato in vigore il trattato istitutivo della CECA,<br />
i sei Paesi decisero, con un atto affrettato, quanto temerario, ossia con la risoluzione di Lussemburgo<br />
del 10 settembre 1952, di affidare immediatamente il compito di elaborare “un progetto di trattato<br />
istitutivo di una Comunità politica europea” alla stessa nuova Assemblea della CECA, allargata a<br />
membri dell’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa. Il risultato di tale studio fu la redazione<br />
di un progetto di Comunità politica europea, che tale assemblea allargata trasmise, il 9 marzo 1953,<br />
al Consiglio speciale dei ministri della CECA e approvò, il 10 marzo 1953, con il titolo di<br />
“Progetto di trattato recante uno Statuto della Comunità Europea”.<br />
Il progetto, sorretto dal Consiglio d’Europa e rivolto ai Paesi membri di quest’ultimo, prevedeva il<br />
varo di una Comunità Europea in senso politico (federale o confederale), attraverso uno Statuto che<br />
aveva tutti i caratteri di una vera e propria Costituzione. La prevista Comunità Europea, che doveva<br />
assorbire in sé sia la CECA, sia la prevista CED, sarebbe stata “fondata sull’unione dei popoli e degli<br />
Stati”, avrebbe avuto personalità giuridica, avrebbe avuto a suo punto fondamentale di riferimento<br />
la Convenzione per la salvaguardia dei <strong>diritti</strong> dell’uomo e delle libertà fondamentali, approvata<br />
dal Consiglio d’Europa, avrebbe prodotto delle vere e proprie leggi e avrebbe avuto competenze<br />
in materia economica, di salvaguardia dei <strong>diritti</strong> dell’uomo, di politica estera e sicurezza e di difesa.<br />
Per tali suoi caratteri tale Statuto anticipava di 50 anni esatti il progetto di “Trattato che stabilisce<br />
una Costituzione per l’Europa” del 2003. Rispetto a quest’ultimo lo Statuto prevedeva la creazione<br />
di un Parlamento bicamerale, con una Camera dei popoli, eletta a suffragio universale diretto,<br />
e un Senato, eletto dai Parlamenti nazionali dei diversi Stati membri. A queste due istituzioni legislative<br />
erano affiancate le altre istituzioni di un Consiglio dei ministri nazionali (con presidenza a<br />
turno), di un Consiglio esecutivo europeo e di una Corte.