cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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l’”ambiente”: sua presenza in tutte le politiche comunitarie e sua estensione alla protezione degli animali;<br />
h) per la “gioventù”: cooperazione tra Stati membri per politiche trasversali; i) per<br />
l’”energia”: inserimento nel trattato di un nuovo capitolo apposito (con l’integrazione degli aspetti<br />
di politica energetica della CEA e dell’Euratom entro un quadro di politica energetica comune); l)<br />
per il “turismo”: suo inserimento nel trattato come campo individuale e separato di politica comune;<br />
e m) per la “pesca”: inserimento nel trattato di un titolo separato e procedura per consenso sugli accordi<br />
internazionali.<br />
A proposito della quarta priorità-chiave, il PE proponeva: a) per il “rafforzamento del ruolo esterno<br />
dell’Unione Europea attraverso lo sviluppo di un’effettiva politica estera e di sicurezza comune”, il<br />
PE proponeva l’inserimento nel trattato: 1) dello spirito di solidarietà tra gli Stati membri, 2) della<br />
personalità legale dell’Unione 209 , 3) del compito dell’UE di “garantire la sua integrità territoriale e<br />
la sicurezza delle sue frontiere esterne”, 4) di un unico capitolo sui vari aspetti della politica esterna<br />
(comprensivo sia di quelli di competenza comunitaria sia della PESC), 5) per gli aspetti della politica<br />
economica esterna (di competenza comunitaria): a) dell’introduzione della codecisione e b)<br />
dell’estensione della procedura per consenso a tutti gli accordi internazionali e alle sanzioni economiche,<br />
6) dell’inclusione del Fondo europeo di sviluppo nella politica di cooperazione allo sviluppo<br />
(di ambito comunitario), 7) della creazione, per la PESC, di un’”Unità comune di analisi e pianificazione”,<br />
gestita dalla Commissione di concerto con il Segretariato generale del Consiglio, 8) del<br />
voto a maggioranza qualificata (anche per la PESC, con il diritto di non aderire a posizioni comuni<br />
o azioni congiunte di natura militare, ma senza il diritto di porre veti a esse), 9) della designazione<br />
dello stesso commissario alle relazioni esterne della CE come rappresentante dell’Unione per la<br />
PESC, 210 10) della creazione di una rappresentanza dell’Unione in ogni paese terzo, ove esistessero<br />
meno di quattro Stati membri avessero rappresentanza diplomatica, 11) del finanziamento della<br />
PESC a carico del bilancio comunitario e 12) del conferimento al PE del controllo parlamentare sulla<br />
PESC; b) per la “politica di sicurezza e di difesa”, il PE proponeva l’inserimento nel trattato: 1)<br />
della graduale incorporazione dell’UEO nell’UE e dell’attribuzione all’Unione degli obiettivi dei<br />
compiti di Petersberg (vincolanti per tutti gli Stati membri dell’UE), 2) del diritto di ogni Stato<br />
membro a non partecipare ad azioni militari e del suo dovere di non impedire fossero intraprese da<br />
una maggioranza di Stati membri, 3) del finanziamento delle operazioni dell’UEO (una volta integrata<br />
nell’UE) a carico del bilancio comunitario, 4) della creazione di una politica comune degli<br />
armamenti.<br />
A proposito della quinta priorità-chiave ossia di “una positiva risposta alle domande popolari di più<br />
apertura e trasparenza”, il PE proponeva l’inserimento nel trattato: 1) del principio d’apertura delle<br />
istituzioni europee, 2) di una norma generale d’accesso ai documenti dell’UE (con l’obbligo della<br />
pubblicazione immediata di quelli legislativi e della loro “leggibilità” 211 ) e 3) della pubblicità degli<br />
incontri del Consiglio dedicati alle funzioni legislative.<br />
A proposito della sesta priorità-chiave ossia di un “decisivo progresso verso un’Europa più democratica<br />
e più efficiente”, il PE proponeva: 1) l’estensione del voto a maggioranza qualificata, come<br />
procedura generale entro l’Unione (con l’introduzione di una nuova maggioranza superqualificata<br />
per certi temi sino ad allora soggetti al voto all’unanimità e con la restrizione di quest’ultimo ai soli<br />
casi di modifiche al trattato e di “decisioni costituzionali”, come l’allargamento, le risorse proprie e<br />
209<br />
Il PE sottolineava che questa misura, di portata di per sé fondamentale, era tanto più essenziale in politica estera, nella<br />
misura in cui nessun Paese terzo poteva prendere seriamente in considerazione la PESC di un’entità che non aveva<br />
personalità legale ovvero che non era un vero e proprio soggetto politico-istituzionale. Per converso tale conferimento<br />
avrebbe invece attribuito all’UE i connotati di tale soggettività anche in politica interna (compresa la CSGAI), comportando<br />
il superamento della struttura a tre “pilastri” dell’UE entro l’unico ambito comunitario.<br />
210<br />
Il PE si dichiarava invece contrario alla proposta, emersa in sede di Gruppo di riflessione, di affidare l’incarico di<br />
rappresentante solo della PESC a una nuova apposita figura, chiamata “Alto rappresentante” dell’UE per la PESC (a<br />
motivo della definitiva divisione, che si sarebbe così venuta a produrre, della politica esterna dell’UE fra gli ambiti comunitario<br />
e della PESC e quindi della conseguente permanenza definitiva della struttura almeno a due pilastri dell’UE).<br />
211<br />
A questo proposito il PE sosteneva (a maggior ragione): “I trattati devono essere compendiati, ristrutturati, semplificati<br />
e commentati”.