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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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Il Consiglio avrebbe provveduto a porre le basi legali di questa complessiva azione comune nei due<br />

settori della CPGMP attraverso l’adozione, all’unanimità, di: a) decisioni-quadro per il ravvicinamento<br />

delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, vincolanti per questi ultimi<br />

quanto ai risultati da ottenere; b) decisioni, comunque vincolanti, con misure attuative votate a<br />

maggioranza qualificata (con la stessa soglia prevista per la PESC); c) convenzioni, da ratificare,<br />

ma che, in presenza della ratifica di almeno la metà degli Stati membri sarebbero entrate subito in<br />

vigore per questi ultimi.<br />

Altra novità era quella dell’espressa competenza della Corte di giustizia in materia di CPGMP, che<br />

faceva ricadere quest’ultima nell’ambito delle attribuzioni di un’istituzione comunitaria e quindi<br />

della CE. Tale riconoscimento era limitato soltanto dalla facoltà dello Stato membro di decidere autonomamente<br />

se e quando permettere, una volta per tutte, alle diverse istanze della giurisdizione nazionale<br />

di adire alla Corte di giustizia per gli atti della CPGMP.<br />

L’unica novità di rilievo concernente invece il Parlamento Europeo era data dall’obbligo di una<br />

preventiva sua consultazione su ogni atto da adottare nell’ambito della CPGMP.<br />

Inoltre anche per i settori della CPGMP era prevista la possibilità dell’adozione, a maggioranza<br />

qualificata, di una “cooperazione rafforzata” tra Stati membri all’espresso “fine di consentire<br />

all’Unione di svilupparsi più rapidamente come spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Tuttavia tale<br />

concessione era vanificata ancora una volta dal principio del potere di veto dello Stato membro,<br />

rendendo di fatto alquanto incerta la stessa possibilità di una cooperazione rafforzata in settori della<br />

CPGMP.<br />

Anche per la CPGMP infine valevano i principi comunitari dell’astensione costruttiva e della pubblicità<br />

dei documenti, nonché dell’attribuzione delle sue spese anche operative a carico del bilancio<br />

comunitario.<br />

7) veniva aggiunto un nuovo Titolo VI bis intitolato “Disposizioni su una cooperazione rafforzata”,<br />

contenente tutte le disposizioni relative a questo principio ormai ufficialmente inserito a pieno titolo<br />

nell’ambito del trattato di Maastricht, in quanto valido per qualsiasi pilastro dell’UE. Fra tali disposizioni<br />

spiccava la condizione del coinvolgimento in essa di almeno la maggioranza degli Stati<br />

membri, perché una cooperazione rafforzata potesse essere semplicemente proponibile.<br />

8) riscrittura del primo comma dell’articolo O, al fine di precisare che la stessa domanda di adesione<br />

di uno Stato europeo all’UE era presentabile solo alla condizione che esso rispettasse effettivamente<br />

i principi stabiliti all’articolo F (paragrafo 1) (vedi sopra).<br />

Per quanto riguarda l’articolo 2 del trattato di Amsterdam, relativo alle modifiche apportate al trattato<br />

della Comunità Europea, si prevedeva:<br />

1) per il Preambolo, l’aggiunta del seguente nono e ultimo punto:<br />

“DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso<br />

un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante,” 235<br />

2) per la parte I (“Principi”):<br />

- per l’articolo 2, l’inserimento dei seguenti punti (sottolineati) nella “missione” complessiva della<br />

CE:<br />

“La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, …, uno sviluppo…sostenibile delle attività<br />

economiche, …, la parità tra uomini e donne, …, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici,<br />

un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo,…”<br />

- per l’articolo 3, l’inserimento dei seguenti nuovi obiettivi della CE:<br />

235 Faceva così la sua comparsa nell’UE e proprio nell’ambito del primo pilastro comunitario l’affermazione più ufficiale<br />

e anzi solenne della promozione della conoscenza popolare attraverso l’istruzione e l’aggiornamento come una delle<br />

stesse finalità della CE.

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