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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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Il mercato comune generalizzato avrebbe dovuto essere realizzato, in un periodo di 12 anni (scandito<br />

in tre tappe di 4 anni ciascuna), attraverso:<br />

A) l’instaurazione delle “quattro libertà” ovvero della libera circolazione:<br />

1) delle merci: tale obiettivo sarebbe stato raggiunto mediante la creazione di un’unione doganale,<br />

ottenuta mediante: a) l’abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati<br />

membri e b) la fissazione della tariffa doganale comune;<br />

2) delle persone (in particolare dei lavoratori e con il diritto di stabilimento), dei servizi e dei capitali.<br />

B) la creazione delle politiche comuni dell’agricoltura (PAC) e dei trasporti (PTC).<br />

La politica generale della CEE, invece, puntava a:<br />

1) stabilire delle norme comuni, ravvisate nei seguenti punti: a) la creazione di regole di concorrenza,<br />

intese a garantire che nel mercato comune “la concorrenza non sia falsata”, e quindi il divieto di:<br />

intese fra imprese, pratiche di dumping e aiuti concessi dagli Stati; b) delle disposizioni fiscali, tese<br />

all’armonizzazione dei regimi nazionali per le imposte indirette; c) un ravvicinamento delle legislazioni<br />

nazionali “nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune” (con la possibilità<br />

dunque di avviare ulteriori politiche comuni);<br />

2) creare una politica economica, basata su: a) una politica di congiuntura ovvero un coordinamento<br />

delle politiche economiche nazionali teso ad affrontare in comune eventuali nuove circostanze economiche<br />

internazionali di segno negativo; b) una sana bilancia dei pagamenti ovvero un’azione<br />

concertata, tesa ad assicurare che in nessuno Stato membro potesse registrarsi un forte squilibrio<br />

nella propria bilancia dei pagamenti; c) una vera e propria politica commerciale comune (PCC) nei<br />

confronti degli Stati terzi;<br />

3) stabilire una parallela politica sociale, con relative disposizioni sociali comuni e soprattutto con<br />

l’istituzione del Fondo sociale europeo (FSE) (“allo scopo di migliorare le possibilità di occupazione<br />

dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita”);<br />

4) creare la Banca europea per gli investimenti (BEI), “destinata a facilitare l’espansione economica<br />

della Comunità mediante la creazione di nuove risorse”.<br />

Infine il trattato prevedeva pure l’associazione alla CEE dei “Paesi e territori d’oltremare” ovvero<br />

delle aree extraeuropee poste sotto la sovranità sia di Stati membri della CEE, sia di Paesi terzi excolonie<br />

di tali Stati. 54<br />

Per quanto riguarda le istituzioni previste, ciascuna delle due nuove Comunità si dotava di organismi<br />

analoghi a quelli in vigore nella CECA, ossia di un proprio Consiglio, composto di membri dei<br />

governi degli Stati membri e avente il potere decisionale, e di una propria Commissione, nominata<br />

dal Consiglio e dotata dei poteri di proporre le iniziative di azione e di eseguire ossia applicare e far<br />

rispettare le decisioni prese. Inoltre ciascuna delle tre Comunità si dotava di proprie disposizioni finanziarie<br />

e dunque di un proprio bilancio.<br />

Entrambe le nuove Comunità peraltro si dotavano pure di un nuovo organismo, comune a entrambe,<br />

ossia il Comitato Economico e Sociale, “a carattere consultivo”, “composto di rappresentanti delle<br />

varie categorie della vita economica e sociale”, per lo più appartenenti al mondo del lavoro indipendente,<br />

al fine di porre il Consiglio e la Commissione in grado di chiedere e ottenere dei pareri qualificati<br />

in ordine alle decisioni da assumere. Per tale sua natura l’istituzione di tale organismo si può<br />

considerare come l’atto fondativo originario di quella che diventerà la dimensione della “democrazia<br />

partecipativa” europea.<br />

Entrambe le nuove comunità e la CECA si dotavano di una comune “Gazzetta Ufficiale delle Comunità<br />

Europee”, di una comune Corte di Giustizia e di una comune Assemblea (in modo analogo a<br />

54 Tale obiettivo verrà realizzato dapprima con la convenzione di Yaoundé del 20 luglio 1963 (un accordo<br />

d’associazione alla CEE di 17 Stati africani e del Madagascar (SAMA)), poi con la convenzione di Lomé del 28 gennaio<br />

1975 (un accordo di associazione di 46 Stati dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico (ACP)) e infine con la convenzione<br />

di Cotonou del 23 giugno 2000 (che stabilirà l’inserimento di rappresentanti della società civile dei Paesi associati<br />

nel rapporto di partenariato e la creazione di aree regionali di libero scambio aperte al commercio senza barriere con la<br />

CE), sino alla situazione attuale (2007), che vede ben 79 Paesi ACP associati alla CE.

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