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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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federale; 178 inoltre incoraggiava il perseguimento di quelle che poi sarebbero state chiamate “cooperazioni<br />

rafforzate” tra alcuni Stati membri per anticipare tra loro e così promuovere globalmente la<br />

realizzazione dell’integrazione europea.<br />

Quanto al testo della vera e propria Costituzione, il Progetto perciò stabiliva, già nei “Principi” di<br />

essa, in primo luogo la duplice sovranità degli Stati membri e dei cittadini, la “personalità legale”<br />

dell’UE e il primato della “legge dell’Unione” “sulla legge degli Stati membri”.<br />

Per quanto riguarda poi la <strong>cittadinanza</strong> dell’Unione (riservata ai soli cittadini degli Stati membri), le<br />

attribuiva i seguenti <strong>diritti</strong> specifici:<br />

- di partecipare alle elezioni comunali ed europee nel proprio luogo di residenza (dovunque fosse<br />

all’interno dell’UE);<br />

- di impegnarsi in attività politiche in tutto il territorio dell’UE;<br />

- di tenere un ufficio pubblico nell’Unione;<br />

- di godere della protezione diplomatica dell’UE in Paesi terzi;<br />

- di godere della libertà di muoversi, risiedere, restare liberamente e svolgere l’occupazione di propria<br />

scelta nel territorio dell’UE;<br />

- di lasciare l’Unione e di ritornarvi;<br />

- di appellarsi (come tutte le persone residenti nell’UE) al Mediatore;<br />

- di presentare (come ogni persona residente nell’UE) una petizione al PE.<br />

Inoltre si affermava: “Nelle aree dove si applica la legge dell’Unione, l’Unione e gli Stati membri<br />

assicurano il rispetto dei <strong>diritti</strong> esposti nel Titolo VIII” dello stesso Progetto di Costituzione.<br />

Per quanto riguarda le “Competenze dell’Unione”, il Progetto precisava:<br />

“1. L’Unione avrà le competenze delineate da questa Costituzione e dai trattati comunitari. Essa rileverà l’acquis communautaire<br />

.[…]<br />

3. Le disposizioni dei Trattati concernenti i loro obiettivi e campi d’applicazione, che non sono modificate da questa<br />

Costituzione, formano parte della legge dell’Unione. […]”<br />

In tal modo il Progetto prefigurava una Costituzione che da un lato dava all’UE in quanto tale tutte<br />

le competenze sinora distribuite fra i “tre pilastri” del processo d’integrazione europea e dall’altro<br />

lato lasciava, peraltro, valere, sia pur modificati dalla Costituzione stessa, i Trattati comunitari<br />

(CECA, CEEA e CE). 179 Quanto al superamento della stessa struttura “a pilastri”, il Progetto era<br />

piuttosto esplicito per quanto riguardava il “terzo pilastro” ovvero la “cooperazione nei settori della<br />

giustizia e degli affari interni”:<br />

“ L’Unione intenderà rafforzare le forme esistenti di cooperazione tra Stati membri allo scopo di applicare loro le procedure<br />

e i meccanismi comunitari.<br />

Avendo in vista questa intenzione, l’Unione agirà adottando posizioni comuni e assumendo un’azione congiunta, coerente<br />

con le linee guida generali delineate dal Consiglio europeo e dal Parlamento Europeo.”<br />

In tal modo era prevista una progressiva trasformazione di tale “cooperazione” in una vera e propria<br />

“politica comune”, da assorbire a sua volta entro le regole del metodo “comunitario”.<br />

In definitiva, dunque, l’UE si sarebbe dovuta trasformare con ciò da un semplice “cappello”, incarnato<br />

dal solo Consiglio europeo e coprente realtà molto diverse tra loro ossia i “tre pilastri”, in un<br />

unico ente dotato di intrinseca unità; la prova di questa era data dal “Quadro istituzionale” unico<br />

178 Con tali affermazioni, peraltro, il PE sembrava aver ormai abbandonato le proprie riserve sulla possibilità di<br />

un’Unione comprensiva di tutti gli Stati europei e quindi l’idea di un “sistema di cooperazione confederale in Europa”,<br />

entro il quale inscrivere la stessa UE.<br />

179 In tal modo il Progetto di Costituzione o meglio il trattato costituzionale, a cui il Progetto avrebbe dovuto mettere<br />

capo, era visto come un trattato insieme costitutivo (sostituendosi anzi al TUE) ed emendativo dei trattati costitutivi<br />

comunitari, lasciati valere quasi come “appendici” di esso. A motivo di questa scelta il Progetto era di gran lunga più<br />

“agile” (una dozzina di pagine in tutto) e di ben più facile lettura rispetto al futuro TCE, che avrà invece l’ambizione di<br />

abrogare anche il trattato CE, assorbendone in sé il contenuto molto voluminoso e complesso, con il conseguente “appesantimento”<br />

e quindi la scarsa “leggibilità” del TCE.

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