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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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ceversa alla Commissione una legittimazione democratica dei propri accresciuti poteri esecutivi e<br />

quindi di “governo” delle Comunità.<br />

d) in quarto luogo veniva riconosciuto al PE il diritto di “costituire una commissione temporanea<br />

d’inchiesta incaricata di esaminare […] le denunce di infrazione o di c<strong>attiva</strong> amministrazione<br />

nell’applicazione del diritto comunitario […]”. In tal modo veniva riconosciuto al PE il potere di<br />

controllo sull’operato della Commissione e degli stessi Stati membri in sede di esecuzione e di applicazione<br />

degli atti delle Comunità.<br />

e) in quinto luogo veniva riconosciuto al PE il potere di ricevere “petizioni” di cittadini dell’Unione,<br />

nei seguenti termini: “Qualsiasi cittadino dell’Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che<br />

risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in<br />

associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento Europeo su una materia che<br />

rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente”. Tale diritto quindi<br />

riguardava in realtà qualsiasi persona residente nel territorio comunitario e comportava un notevole<br />

avvicinamento del PE alla gente vivente in tale territorio. Per converso a quest’ultima nella sua globalità<br />

veniva data con ciò la possibilità di adire a un primo strumento di “democrazia europea”,<br />

proprio nel senso della stessa “democrazia partecipativa”.<br />

f) in sesto luogo al Parlamento Europeo veniva riconosciuto il potere di nominare “un Mediatore,<br />

abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica<br />

che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardante casi di c<strong>attiva</strong> amministrazione<br />

nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari […]”. Anche questa misura, fortemente<br />

innovativa, poneva il PE (in quanto autore della nomina del Mediatore) in diretto rapporto<br />

con la gente tutta residente nel territorio comunitario e precisamente con la vita della singola persona,<br />

in quanto danneggiata da eventuali casi di c<strong>attiva</strong> amministrazione da parte della Comunità. E<br />

viceversa tale nuova figura, chiamata a esercitare “le sue funzioni in piena indipendenza”, offriva a<br />

ogni persona una prima possibilità di difesa di fronte agli eventuali abusi della Comunità nei suoi<br />

confronti, contribuendo con ciò a rendere (come voleva la citata risoluzione del PE sulla <strong>cittadinanza</strong><br />

dell’Unione) “i cittadini direttamente responsabili per l’esercizio dei loro fondamentali <strong>diritti</strong> di<br />

<strong>cittadinanza</strong>”.<br />

Tale difesa delle persone nei confronti di atti della Comunità veniva configurata nel seguente modo:<br />

“Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli<br />

sono state presentate direttamente o attraverso un membro del Parlamento Europeo, procede alle indagini<br />

che ritiene giustificate […]”. In tal modo era offerta la possibilità: 1) allo stesso PE, nella<br />

persona di un suo membro, di presentare denuncia per conto di chiunque si sentisse danneggiato; 2)<br />

al Mediatore di godere di ampi poteri discrezionali d’inchiesta. Tale indagine avrebbe potuto comportare<br />

il seguente esito: “Qualora il Mediatore constati un caso di c<strong>attiva</strong> amministrazione, egli ne<br />

investe l’istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore<br />

trasmette poi una relazione al Parlamento Europeo e all’istituzione interessata. La persona che ha<br />

sporto denuncia viene informata dei risultati dell’indagine.” In tal modo la nuova figura del Mediatore<br />

si poneva (insieme all’appoggio del PE nei suoi confronti) come fondamentale elemento di<br />

ravvicinamento tra gli estremi della singola persona e delle istituzioni comunitarie, spingendo queste<br />

ultime a tener conto delle istanze individuali e viceversa rendendo le singole persone consapevoli<br />

dei propri <strong>diritti</strong>, della possibilità di farli valere in prima persona e del decisivo ruolo del Mediatore<br />

e quindi dello stesso PE nel campo della difesa dei <strong>diritti</strong>.<br />

Infine il dovere del Mediatore di presentare ogni anno “una relazione al Parlamento Europeo sui risultati<br />

delle sue indagini” ovvero sul lavoro complessivo annuale da lui svolto offriva al PE la possibilità<br />

di individuare i casi più frequenti di c<strong>attiva</strong> amministrazione e quindi di istruire una commissione<br />

d’inchiesta al proposito, secondo quanto citato sopra (alla lettera d)).<br />

Per quanto riguarda la Corte di giustizia, si introduceva il nuovo Tribunale di prima istanza e soprattutto<br />

si riconosceva alla Corte di giustizia vera e propria il diritto di: interpretare il trattato CE e<br />

quindi di:

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