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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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Dall’altro lato esso dedicava ampio spazio ai temi dell’allargamento, 171 delle relazioni con Malta e<br />

Cipro, con la Turchia e soprattutto con i Paesi dell’Europa centrale e orientale (in particolare sui<br />

Paesi associati 172 e su altri Paesi), su un proposto Patto di stabilità in Europa, sulla Russia,<br />

sull’Ucraina, sull’ex Jugoslavia, sulle relazioni con i Paesi del Maghreb e infine, nell’ambito della<br />

PESC, sul lavoro preparatorio all’elaborazione di una politica della sicurezza comune.<br />

Come pure stabilito, il Consiglio europeo invitava a sviluppare il programma “una Comunità vicina<br />

ai suoi cittadini” (per quanto riguarda i temi della “sussidiarietà” e dell’”apertura”) e infine si pronunciava<br />

contro la frode coinvolgente la Comunità e contro il razzismo e la xenofobia.<br />

Raccogliendo l’invito del Consiglio europeo di Copenhagen a realizzare “una Comunità vicina ai<br />

suoi cittadini”, tutte e tre le massime istituzioni delle Comunità europee (il Consiglio, il Parlamento<br />

Europeo e la Commissione) partecipavano alla Conferenza interistituzionale di Lussemburgo del 25<br />

ottobre 1993, nella quale, veniva adottata la “Dichiarazione interistituzionale su democrazia, trasparenza<br />

e sussidiarietà”, vero manifesto fondatore della “democrazia europea”, soprattutto nella nuova<br />

dimensione della “democrazia partecipativa”.<br />

In tale Dichiarazione le tre istituzioni comunitarie stabilivano:<br />

1) per quanto riguarda la democrazia: la prossima sostituzione del quadro della “procedura cooperativa”<br />

con il nuovo quadro della “procedura legislativa”, nel quale la Commissione avrebbe formalmente<br />

proposto un programma legislativo annuale, il Parlamento Europeo avrebbe adottato la sua<br />

risoluzione al riguardo e il Consiglio avrebbe statuito la sua posizione sul programma in una dichiarazione<br />

e si sarebbe impegnato a eseguire quanto prima le disposizioni a suo avviso prioritarie. A<br />

questo proposito la Dichiarazione conteneva in allegato delle apposite “Intese per i procedimenti del<br />

Comitato di conciliazione previsto dall’articolo 189b” (del prossimo trattato CE), volti a determinare<br />

i passi da seguire nel caso di un mancato accordo fra le tre istituzioni comunitarie a proposito di<br />

una proposta legislativa.<br />

2) per quanto riguarda la trasparenza:<br />

“a) il Parlamento Europeo conferma […] la natura pubblica degli incontri delle sue commissioni e delle sue sedute plenarie;<br />

b) il Consiglio è d’accordo di prendere misure:<br />

- per aprire al pubblico alcuni dei suoi dibattiti;<br />

- per pubblicare registrazioni e spiegazioni delle sue votazioni;<br />

- per pubblicare le posizioni comuni che esso adotta […] e la dichiarazione delle ragioni che le accompagnano;<br />

- per migliorare l’informazione per la stampa e il pubblico sul suo lavoro e sulle sue decisioni;<br />

- per migliorare l’informazione generale sul suo ruolo e sulle sue attività;<br />

- per semplificare e consolidare la legislazione della Comunità [...];<br />

- per disporre l’accesso ai suoi archivi.<br />

c) la Commissione” assume “le seguenti misure”:<br />

- più ampie consultazioni prima di presentare proposte, in particolare una pubblicazione di Libri Verdi o Bianchi sui<br />

temi elencati nel programma legislativo del 1993;<br />

- segnalare nel programma legislativo proposte sopravvenute che appaiano adatte a consultazioni preliminari di<br />

ampio spettro;<br />

171 In diretto contrasto con il PE, il Consiglio europeo stabiliva per i quattro Paesi EFTA candidati all’adesione alla futura<br />

UE la loro entrata effettiva in essa per il 1° gennaio 1995, senza prima aver deciso la convocazione di una CIG per<br />

l’elaborazione di un nuovo trattato.<br />

172 Sempre in diretto contrasto con il PE, il Consiglio europeo stabiliva che tutti i Paesi dell’Europa centrale e orientale,<br />

che risultassero associati alle Comunità europee, avevano il diritto di entrare nella futura UE, alle seguenti condizioni (i<br />

“criteri di Copenhagen”): “L’appartenenza richiede che il Paese candidato abbia raggiunto una stabilità delle istituzioni,<br />

che garantisca la democrazia, la norma della legge, i <strong>diritti</strong> umani e il rispetto per e la protezione delle minoranze,<br />

l’esistenza di un’economia di mercato funzionante, così come la capacità di far fronte alla pressione competitiva e alle<br />

forze di mercato dentro l’Unione. L’appartenenza presuppone l’abilità del candidato di assumere le obbligazioni<br />

dell’appartenenza, inclusa l’adesione agli intenti dell’Unione politica, economica e monetaria.”, definiti, peraltro, esclusivamente<br />

in base al trattato di Maastricht.

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