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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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CECA non era altro che l’inizio di un percorso che avrebbe dovuto portare a una comunità economica<br />

integrale e infine a una vera e propria comunità politica.<br />

Ma cosa significava propriamente il termine “Comunità”? Esso differiva dal termine invalso di<br />

semplice “organizzazione” internazionale, perché intendeva qualcosa di più di quest’ultimo: il nuovo<br />

termine significava infatti un’unione di Stati sovrani e indipendenti, ma anche uguali fra loro e<br />

soprattutto solidali fra loro, nata dall’atto di porre appunto in comune le produzioni e i mercati nazionali<br />

del carbone e dell’acciaio in vista della creazione di una produzione e di un mercato comuni<br />

di tali beni economici, da affidare alla gestione di un’autorità sovranazionale, dotata di proprie istituzioni,<br />

che doveva assicurare “la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di<br />

produttività”, al fine di “contribuire … all’espansione economica, all’incremento dell’occupazione e<br />

al miglioramento del tenore di vita negli Stati membri”.<br />

Inoltre, pur essendo questo il fine principale, il trattato istitutivo della CECA sottolineava che esso<br />

andava perseguito “insieme tutelando la continuità dell’occupazione ed evitando di provocare, nelle<br />

economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti”. In altri termini il perseguimento<br />

del fine economico della produzione ottimale e del mercato competitivo non andava disgiunto<br />

dall’attenzione al fattore umano, personale dei lavoratori e nazionale dei popoli, coinvolti in tale<br />

operazione. Si può dire quindi nascesse fin da allora quell’ideale economico comunitario europeo,<br />

che sarà poi denominato con l’espressione di “economia sociale di mercato”.<br />

Le istituzioni della CECA, dotata di personalità giuridica, vedevano in primo luogo l’”Alta Autorità”,<br />

prevista dalla Dichiarazione Schuman. Essa era l’istituzione esecutiva ossia il “governo” sovranazionale<br />

della CECA, composto da nove membri (non più di due per ciascuno Stato membro) con<br />

un mandato di sei anni. E tuttavia, al fine di riprodurre in qualche modo nella CECA la natura democratica<br />

dei suoi Stati membri, tra le istituzioni comunitarie era prevista pure l’”Assemblea”,<br />

composta di 78 deputati, eletti, in misura proporzionale alle popolazioni dei rispettivi Paesi, dai loro<br />

Parlamenti nazionali, e dotata di poteri di controllo. Ma l’istituzione più alta era il “Consiglio”,<br />

comprendente i rappresentanti dei sei Stati membri con una presidenza a turno di tre mesi e avente<br />

l’ultima voce in capitolo per le decisioni più importanti della CECA. E infine v’era pure<br />

l’istituzione della Corte di Giustizia della CECA, deputata a decidere, sulla base della propria interpretazione<br />

del trattato di Parigi, di ogni vertenza giudiziaria riguardante le materie di competenza<br />

della Comunità. Inoltre era prevista la creazione di un’apposita “Gazzetta Ufficiale” della CECA,<br />

incaricata di pubblicare le norme emanate dalla Comunità, le quali, in quanto attuative del nuovo<br />

diritto comunitario e aventi valore di atti giuridici, dovevano essere perciò pubblicate e trarre<br />

dall’atto della loro pubblicazione il decorso della loro entrata in vigore. In definitiva già la CECA<br />

prevedeva un complesso di istituzioni che non aveva confronti con quelle delle organizzazioni internazionali<br />

propriamente dette e avrebbe portato a ulteriori sviluppi.<br />

Infine nel suo trattato istitutivo la CECA confermava le proprie relazioni privilegiate con il Consiglio<br />

d’Europa, ponendosi quasi come una sorta di avanguardia di quest’ultimo.<br />

La prima conseguenza politica della firma del trattato di Parigi fu perciò quella di contribuire<br />

all’accoglimento della Germania occidentale poche settimane dopo, il 2 maggio 1951, come membro<br />

a pieno titolo del Consiglio d’Europa.<br />

Il trattato istitutivo della CECA entrò in vigore il 24 luglio 1952 e, poiché esso stabiliva una propria<br />

durata massima nel periodo di 50 anni dalla data di entrata in vigore, la CECA terminò la propria<br />

vita il 24 luglio 2002. Ma il suo successo immediato fu tale che non occorse aspettare nemmeno<br />

cinque anni per assistere a sviluppi ulteriori del processo d’integrazione europea.<br />

La (fallita) Comunità Europea di Difesa (CED)<br />

Infatti persino già prima dell’entrata in vigore del trattato istitutivo della CECA era stato firmato<br />

sempre a Parigi anche il Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa (CED).<br />

Si trattava di una nuova forma di comunità europea, nata peraltro da sollecitazioni esterne<br />

all’originario piano francese di Monnet e di Schuman. Infatti la Francia aveva posto come uno degli

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