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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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“la Costituzione sarà considerata adottata ed entrerà in vigore quando sia stata ratificata da una maggioranza di Stati<br />

membri rappresentanti quattro quinti della popolazione totale. Gli Stati membri che non sono stati capaci di depositare<br />

gli strumenti di ratifica entro il limite di tempo stabilito saranno obbligati a scegliere tra il lasciare<br />

l’Unione e il rimanere entro l’Unione sulla nuova base.”<br />

In tal modo il Progetto intendeva garantire, in modo peraltro largamente democratico, l’effettiva entrata<br />

in vigore della Costituzione, impedendo il fallimento di essa per via del suo affossamento da<br />

parte di alcuni Stati membri. La conseguenza del “ritiro volontario” di questi Stati membri dall’UE<br />

sarebbe stata ampiamente giustificata dalla preventiva informazione di tale clausola, che avrebbe<br />

automaticamente comportato che un eventuale voto negativo sarebbe stato equivalente<br />

all’espressione, parlamentare o popolare, della volontà che lo Stato in questione non facesse più<br />

parte dell’UE. 180<br />

Per quanto riguardava, infine, i “Diritti umani garantiti dall’Unione”, il Progetto prevedeva:<br />

- il diritto alla vita<br />

- la dignità (umana)<br />

- l’uguaglianza davanti alla legge<br />

- la libertà di pensiero<br />

- la libertà di opinione e d’informazione<br />

- la vita privata (privacy)<br />

- la protezione della famiglia<br />

- la libertà di riunione<br />

- la libertà d’associazione<br />

- il diritto alla proprietà privata<br />

- la libertà di scegliere un’occupazione e condizioni di lavoro<br />

- i <strong>diritti</strong> sociali collettivi<br />

- la protezione sociale<br />

- il diritto all’educazione<br />

- il diritto d’accesso all’informazione<br />

- i partiti politici<br />

- l’accesso ai tribunali<br />

- il non bis in idem<br />

- la non-retroattività<br />

- il diritto alla petizione<br />

- il diritto al rispetto per l’ambiente<br />

- i limiti (“Non sarà concessa nessuna deroga dal requisito di rispettare i <strong>diritti</strong> e le libertà garantiti<br />

da questa Costituzione, salvo nei termini di una legge coerente con la loro sostanza, entro ragionevoli<br />

limiti vitali alla salvaguardia di una società democratica.”) 181<br />

- il grado di protezione (“Nessuna disposizione in questa Costituzione può essere interpretata come<br />

restrittiva della protezione offerta dalla legge dell’Unione, dalla legge degli Stati membri e dalla<br />

legge internazionale.”)<br />

180 La stessa Costituzione degli Stati Uniti entrò a suo tempo in vigore, anche senza la preventiva ratifica all’unanimità<br />

da parte dei vari Stati firmatari. E invece: sembra incredibile quanto poco abbiano insegnato le esperienze fatte, sia prima<br />

di questa risoluzione del PE, sia ancor più dopo di essa, a proposito delle ratifiche nazionali, soprattutto referendarie,<br />

dei vari trattati, in particolare di quelli costitutivi, ma soprattutto di quello costituzionale. Ancora oggi vale infatti la<br />

regola della ratifica all’unanimità, con tutti i rischi che costantemente ne derivano e con la prospettiva della perdita di<br />

anni e anni per nulla e del pericolo crescente della deriva e dell’involuzione dell’UE in quanto tale.<br />

181 La mancanza dell’indicazione degli autori della legge in questione lascia pensare che tale divieto fosse riferito a qualunque<br />

legge, compresa quella degli Stati membri, confutando così i “<strong>diritti</strong> umani garantiti dall’Unione” come validi<br />

non solo per quest’ultima, ma anche per qualsiasi suo Stato membro.

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