cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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- in conseguenza di tale “deroghe” britannica e irlandese gli altri 13 Stati membri erano “autorizzati” a instaurare tra loro<br />
una “cooperazione rafforzata” sull’”acquis” di Schengen (da estendere ovviamente a tutti i futuri Stati membri<br />
dell’UE)<br />
- la Danimarca, pur partecipando all’”acquis” di Schengen, otteneva anch’essa una “deroga” rispetto al citato titolo III<br />
bis del trattato CE, salvo per i “visti” (condizione minima per l’adesione a tale “acquis”), nonché la conferma della “deroga”<br />
già concessa rispetto alla PESD, che quindi sarebbe stata anch’essa oggetto soltanto di un’eventuale “cooperazione<br />
rafforzata”, a cui la Danimarca non si sarebbe opposta. 246<br />
C) l’inserimento di un nuovo Titolo VI bis (“Occupazione”), con i seguenti punti principali:<br />
- “Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore<br />
dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile<br />
e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici” (dall’articolo 109 N)<br />
- “Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo,<br />
al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione<br />
e di mercato del lavoro” (dall’articolo 109 S) 247<br />
D) l’inserimento di un nuovo Titolo VII bis (“Cooperazione doganale”), ad articolo unico (n. 116)<br />
E) per il titolo VIII (“Politica sociale ecc.):<br />
a) per il capo 1 (“Disposizioni sociali”), l’inserimento dei seguenti nuovi punti:<br />
- la menzione della “Carta comunitaria dei <strong>diritti</strong> fondamentali dei lavoratori del 1989” e perciò l’aggiunta, tra gli obiettivi<br />
sociali della CE, di: promozione dell’occupazione, protezione sociale adeguata, dialogo sociale, sviluppo delle risorse<br />
umane<br />
- le misure da prendere avrebbero dovuto tenere conto peraltro “della necessità di mantenere la competitività<br />
dell’economia”<br />
- l’inserimento dei seguenti nuovi settori d’intervento della CE ossia del Consiglio, con deliberazioni a maggioranza<br />
qualificata: condizioni di lavoro, informazione e consultazione dei lavoratori, integrazione delle persone escluse dal<br />
mercato del lavoro, parità tra uomini e donne<br />
- l’inserimento dei seguenti nuovi settori d’intervento della CE ossia del Consiglio, con deliberazioni all’unanimità: sicurezza<br />
sociale e protezione sociale dei lavoratori, protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,<br />
rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, condizioni<br />
di impiego dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità, contributi finanziari<br />
volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro<br />
- possibilità per lo Stato membro di affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le<br />
direttive (la “concertazione”)<br />
- l’esclusione dalle competenze CE ossia del Consiglio di emanare direttive su: retribuzioni, diritto di associazione, diritto<br />
di sciopero, diritto di serrata<br />
- l’inserimento della seguente nuova redazione dell’articolo 118 A:<br />
“1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni<br />
misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.<br />
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul<br />
possibile orientamento di un'azione comunitaria.<br />
246 Veniva quindi confermato nel modo più pieno che la facoltà di “deroga”, concessa ai tre Stati membri, entrati nella<br />
CE nel 1973, lungi dal dar luogo a un’eccezione temporanea e circoscritta a un solo settore, conduceva a una “norma”<br />
permanente ed estesa a sempre più numerosi e importanti settori, approfondendo sempre più il divario tra questi Stati<br />
membri, e in particolare il Regno Unito, e gli altri Stati membri dell’UE. La conseguenza incredibile di tale situazione<br />
era che l’altra facoltà delle “cooperazioni rafforzate”, lungi dall’essere spinta propulsiva all’accelerazione della realizzazione<br />
degli obiettivi degli stessi trattati, si riduceva invece a diventare la semplice misura compensativa a tali “deroghe”,<br />
necessaria a portare avanti il lavoro di “ordinaria amministrazione” all’interno dell’UE da parte degli altri Stati<br />
membri, dietro graziosa “concessione” da parte dei primi.<br />
247 In tale nuovo Titolo del trattato CE è ravvisabile il “luogo di nascita” delle successive politiche occupazionali degli<br />
Stati membri (compresa quella italiana), volte alla cosiddetta “flessibilità” del mercato del lavoro, come chiave di volta<br />
per coniugare sviluppo economico e crescita dell’occupazione nell’era della “globalizzazione”. Non a caso Marco Biagi,<br />
l’ispiratore dell’omonima legge italiana sull’occupazione ucciso dalle BR nel 2002, inizierà la sua attività di consulenza<br />
politica quale rappresentante italiano nel Comitato per l’occupazione dell’UE, di cui diverrà vicepresidente dal<br />
1999, e verrà nominato nel 2001 anche membro del Gruppo di alta riflessione sul futuro delle relazioni industriali, istituito<br />
dalla Commissione europea.