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AAS 70 [1978] - El Vaticano

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Acta Commissionum 375<br />

33. È però necessario rilevare che compiti tanto delicati non possono<br />

essere assolti che da presbiteri adeguatamente preparati. La prepara­<br />

zione specifica costituisce una necessità imprescindibile, prima per la<br />

natura, poi per l'eflicacia di questa pastorale.<br />

Rientra in tale ordine di idee anche l'esigenza, sempre più palese,<br />

che la formazione spirituale, teologica, giuridica e pastorale nei se­<br />

minari e nei vari tirocinii dei futuri sacerdoti, sia improntata ai pro­<br />

blemi sollevati nel campo pastorale della mobilità. È questo il criterio<br />

a cui si ispirano le nuove norme « De cleri transitu ab una ad aliam<br />

dioecesim secundum Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum ))<br />

approvate dal Santo Padre Paolo VI il 16 marzo 1974. 67<br />

L'esercizio del ministero qualificato del sacerdote nei campi speci­<br />

fici del movimento, deve essere tenuto in grande onore dalle comunità<br />

cristiane, le quali non possono esimersi dai doveri di giustizia e di<br />

carità verso coloro che sono votati a questo arduo compito.<br />

34. È evidente che la figura del cappellano assume una fisionomia giu­<br />

ridica diversa a seconda del settore di attività e delle mansioni che gli<br />

vengono assegnate. Gli può essere affidata una parrocchia personale o<br />

una missione con cura d'anime o una missione semplice o una Vicaria, 68<br />

come è previsto per l'assistenza agli emigranti, e, per la missione con<br />

cura d'anime, anche in taluni porti di mare. 69<br />

Analogamente dicasi<br />

per quei sacerdoti che sono nominati cappellani d'aeroporto, o dei<br />

turisti, o dei nomadi, o della strada.<br />

35. In ogni caso, ciò che sommamente importa è che, oltre i vincoli<br />

giuridici, siano sinceramente valorizzati i legami pastorali che inter­<br />

corrono reciprocamente tra il cappellano e la Chiesa locale, si tratti<br />

della Chiesa da cui egli proviene o di quella che serve. In nessun modo<br />

egli potrebbe essere considerato un estraneo. Al contrario, l'equipara­<br />

zione con il clero diocesano <strong>70</strong><br />

è un presupposto per la sua integrale<br />

partecipazione alla vita della Chiesa locale, per ricevere da essa tutto<br />

il necessario sostegno morale e materiale e contribuire all'elaborazione<br />

della pastorale d'insieme.<br />

67<br />

Rivista della Pontificia Commissione per la pastorale delle migrazioni e del<br />

turismo On the Move, n. 9, Settembre 1974. pp. 9-12.<br />

68<br />

69<br />

Cfr. Istr. De pastorali migratorum cura n. 33.<br />

Cfr. Leges Operis Apostolatus Maris n. 7, 17; Normae et Facultates pro mariti­<br />

morum ete, art. 8, 4. ,<br />

<strong>70</strong><br />

Cfr. Istr. De pastorali migratorum cura n. 43.

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