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RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL ... - Regione Lazio

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L’efficienza depurativa sopra indicata deve essere raggiunta con la seguente tempistica:<br />

1. entro il 2008, nei bacini idrografici,bacino n.33 Liri Gari (sottobacino del Liri), bacino n.30<br />

Sacco, bacino n.28 Badino, bacino n.27 Rio Martino, bacino n.26 Moscarello, bacino n.25<br />

Astura, bacino n.20 Aniene (basso corso), bacino n.15 Foce Tevere, bacino n.14 Basso<br />

Tevere, bacino n.8 Arrone, bacino n.7 Mignone (basso bacino), bacino n.6 Marta (alto<br />

bacino), bacino n.17 Turano (alto bacino) così come definiti e numerati nelle tabella<br />

precedente ed evidenziati nella figura 24 in colore arancione (qualità scadente) e rosso (qualità<br />

pessima), devono essere depurati, con l’efficienza depurativa precedentemente indicata:<br />

a) gli effluenti di comuni con popolazione superiore a 7000 abitanti equivalenti;<br />

b) gli scarichi industriali con portata superiore a 1000 metri cubi per giorno, rimanendo<br />

comunque salvi i limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs.n.152/1999.<br />

Tutti gli effluenti degli altri insediamenti urbani e industriali non considerati nei punti a) e b)<br />

devono essere depurati entro i limiti stabiliti dall’allegato 5 al D.Lgs.n.152/1999.<br />

2. Agli effluenti urbani e industriali ricadenti nelle aree sensibili definite dai bacini del medio<br />

Tevere, Salto, Turano, Velino e Fondi Itri si applicano le disposizioni contenute al punto 1.<br />

La popolazione residente nei suddetti bacini che non può essere servita da fognature, stimata<br />

nel 7% degli abitanti equivalenti, deve entro il 2008 adottare impianti di depurazione basati su<br />

sistemi di evapotraspirazione o fitodepurazione a seconda delle dimensioni dell’insediamento.<br />

Con deliberazione della Giunta Regionale sono definite le caratteristiche tecniche degli<br />

impianti di evapotraspirazione e fitodepurazione.<br />

IDROSFERA<br />

228<br />

3. Entro il 2016 devono conseguire l’efficienza depurativa di almeno il 90% relativamente al<br />

BOD, di almeno l’80% relativamente alle sostanze azotate e nelle aree sensibili di almeno il<br />

80% relativamente al fosforo agli effluenti di tutti gli insediamenti non ricompresi nel punto<br />

1, con popolazione superiore a 2000 abitanti equivalenti nonché gli effluenti industriali con<br />

portata superiore a 500 metri cubi per giorno.<br />

Aree a specifica tutela<br />

Oltre che i corpi idrici significativi, alcune porzioni di territorio necessitano di particolari norme per il<br />

perseguimento degli specifici obiettivi di salvaguardia. Le aree a specifica tutela sono:<br />

1. Aree sensibili<br />

2. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola<br />

3. Aree critiche<br />

4. Aree di salvaguardia di acque destinate ad uso potabile<br />

Aree sensibili<br />

Sono aree sensibili i laghi e i rispettivi bacini drenanti individuati con deliberazione della Giunta<br />

Regionale n 317 del 11 aprile 2003. In tali aree, per il contenimento dell’apporto dei nutrienti<br />

derivanti dalle acque reflue urbane, deve essere abbattuto almeno il 75% del carico complessivo dei<br />

nutrienti. Per il raggiungimento dell’obbiettivo devono essere abbattuti i nutrienti provenienti dagli<br />

effluenti di tutti gli agglomerati con abitanti equivalenti superiori a 10000; qualora non si raggiunga<br />

ancora l’abbattimento del 75% del carico dei nutrienti dovranno essere sottoposti a trattamento per<br />

l’abbattimento del suddetto carico anche gli effluenti degli agglomerati superiore a 5000 abitanti<br />

equivalenti.<br />

Per il contenimento dei nutrienti di origine agricola e zootecnica, nelle aree sensibili devono essere<br />

applicate le indicazioni contenute nel “Codice di buona pratica agricola” approvato con decreto del<br />

Ministro delle Politiche Agricole del 19 aprile 1999.

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