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Gruppo di ricerca della Zancan Formazione - Assemblea Legislativa

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II. La riscoperta delle misure amministrative<br />

Di fronte a questi acca<strong>di</strong>menti tutte le istituzioni, da quelle centrali a quelle<br />

locali, nonché tutte le realtà non istituzionali, sono chiamate a riflettere sui<br />

caratteri o<strong>di</strong>erni dell’adolescenza e sulle problematiche che gli adolescenti si<br />

trovano a fronteggiare nel loro percorso <strong>di</strong> costruzione dell’identità e nel loro<br />

<strong>di</strong>venire adulti.<br />

In base alle normative vigenti le Regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le<br />

istituzioni scolastiche, le Autorità Giu<strong>di</strong>ziarie minorili (sia la Procura <strong>della</strong><br />

Repubblica per i minorenni, sia il Tribunale per i minorenni) sono chiamate a<br />

interrogarsi e a mettere a <strong>di</strong>sposizione <strong>della</strong> collettività gli strumenti <strong>di</strong> loro<br />

pertinenza per avviare o sostenere, con la propria autorità ed autorevolezza,<br />

percorsi <strong>di</strong> prevenzione dei giovani maggiormente a rischio <strong>di</strong> comportamenti<br />

devianti.<br />

Per quanto riguarda le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie e l’Autorità<br />

giu<strong>di</strong>ziaria, inoltre, vi è la con<strong>di</strong>visione <strong>della</strong> responsabilità in or<strong>di</strong>ne alla<br />

possibilità <strong>di</strong> attivare percorsi “rieducativi” dei minori coinvolti in situazione <strong>di</strong><br />

devianza.<br />

A fianco dei percorsi e progetti <strong>di</strong> prevenzione attivati nel territorio o nelle<br />

scuole, appare interessante operare una maggior conoscenza degli strumenti<br />

operativi <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone l’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria e, in particolare, appare utile<br />

soffermarsi su uno strumento molto <strong>di</strong>scusso e criticato, in un passato anche<br />

recente: il proce<strong>di</strong>mento per l’applicazione delle misure amministrative<br />

cosiddette “rieducative” ex art. 25 <strong>della</strong> legge del 1934 che ha istituito il<br />

tribunale per i minorenni (r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404), in<strong>di</strong>cata appunto come<br />

“legge minorile”.<br />

Riscoprire oggi tale proce<strong>di</strong>mento, in un clima culturale tanto <strong>di</strong>verso rispetto a<br />

quello in cui era stato pensato e attribuendogli finalità certamente <strong>di</strong>stanti da<br />

quelle originarie, può sembrare un’operazione non particolarmente importante<br />

o significativa.<br />

In realtà, a fronte <strong>di</strong> un <strong>di</strong>battito giuri<strong>di</strong>co e culturale che ha assegnato a questo<br />

proce<strong>di</strong>mento un valore progressivamente in calo, nella realtà o<strong>di</strong>erna esso<br />

appare uno strumento utilizzato dalle Autorità Giu<strong>di</strong>ziarie, seppur con gran<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fferenziazioni da Ufficio a Ufficio. Nel corso degli ultimi nove anni, infatti, in<br />

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