Gruppo di ricerca della Zancan Formazione - Assemblea Legislativa
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situazione in cui versavano (e versano a tutt’oggi) i servizi sociali del Ministero<br />
<strong>della</strong> Giustizia e quelli del territorio; nonché la previsione dell’impiego <strong>di</strong> misure<br />
fortemente contestate e successivamente abolite (così fu, ad esempio, per le<br />
case <strong>di</strong> rieducazione); infine, la convinzione che gli strumenti del penale, da un<br />
lato, e del civile, dall’altro, potessero bastare, intervenendo i primi <strong>di</strong>rettamente<br />
sul giovane che <strong>di</strong>sattendeva la norma, i secon<strong>di</strong> sul contesto familiare ritenuto<br />
incapace o inadeguato attraverso la limitazione <strong>della</strong> potestà genitoriale.<br />
Più in generale, è possibile asserire che la posizione maggiormente con<strong>di</strong>visa,<br />
capace <strong>di</strong> dar conto del progressivo abbandono <strong>di</strong> tale strumento da parte <strong>di</strong><br />
molti tribunali, è quella per cui le misure rieducative hanno perso, <strong>di</strong> fatto, la<br />
loro efficacia anche in seguito all’avvenuto passaggio delle competenze<br />
rieducative agli enti locali (D.P.R. n. 616 del 1977). A tal proposito, netta (e<br />
certo <strong>di</strong>ffusa, seppure con <strong>di</strong>fferenti sfumature) è la posizione <strong>di</strong> Paolo<br />
Vercellone (già Presidente del Tribunale per i minorenni <strong>di</strong> Torino negli anni<br />
‘70-80), per il quale l’ambito degli interventi rieducativi si è gradualmente ridotto<br />
fino a <strong>di</strong>ventare - del tutto impropriamente - una sorta <strong>di</strong> surrogato alla<br />
sanzione penale, senza però possederne la medesima incisività in grado <strong>di</strong><br />
intervenire sui comportamenti devianti del minore (R. Maurizio, 2005, pp. 209-<br />
215; A. Fiorillo, 2005, pp. 216-218).<br />
Tuttavia va ora notato come, così ragionando, si concorse a lasciare scoperta<br />
tutta quell’area <strong>di</strong> condotte ritenute spiacevoli e incresciose sul piano sociale, o<br />
ad<strong>di</strong>rittura proprio inaccettabili sebbene non già criminali, che <strong>di</strong> fatto è<br />
cresciuta nel tempo, escludendo così in buona misura la possibilità <strong>di</strong><br />
intraprendere interventi mirati sull’area del <strong>di</strong>sagio e del <strong>di</strong>sadattamento<br />
giovanile.<br />
Va intanto osservato come l’art. 25 <strong>della</strong> legge minorile, attraverso il riferimento<br />
a uno dei componenti del Tribunale designato dal presidente, che può essere<br />
un giu<strong>di</strong>ce onorario, può <strong>di</strong> fatto rappresentare anche un momento <strong>di</strong><br />
accrescimento dell’autonomia culturale e propositiva del giu<strong>di</strong>ce onorario<br />
medesimo, attribuendo a tale figura funzioni <strong>di</strong> rilievo nella fase istruttoria <strong>della</strong><br />
procedura. In questo compito proprio tale giu<strong>di</strong>ce può rappresentare il<br />
collegamento più adatto del tribunale con i servizi dell’ente locale che meglio<br />
sono in grado <strong>di</strong> apportare informazioni relativamente alle caratteristiche dello<br />
stesso minore con problemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio, <strong>di</strong>sadattamento o anche devianza,<br />
nonché alle peculiarità <strong>della</strong> realtà sociale nella quale il minore si trova a<br />
vivere, identificando l’esistenza <strong>di</strong> concrete possibilità <strong>di</strong> aiuto presenti sul<br />
territorio allo scopo <strong>di</strong> dar vita ad una effettiva ed efficace azione <strong>di</strong> recupero<br />
del giovane (A. C. Moro, 2002).<br />
Quanto ai destinatari dell’intervento, la nozione <strong>di</strong> irregolarità <strong>della</strong> condotta o<br />
del carattere fa riferimento ad un complesso <strong>di</strong> atteggiamenti e comportamenti,<br />
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