Gruppo di ricerca della Zancan Formazione - Assemblea Legislativa
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certamente non in modo esaustivo - come quell’insieme <strong>di</strong> condotte che si<br />
pongono più o meno apertamente in contrasto con le norme giuri<strong>di</strong>che o<br />
culturali <strong>di</strong> un società (L. Regoliosi, 1994, p. 20), ossia con tutte quelle<br />
aspettative che dovrebbero essere reciprocamente orientate in quanto<br />
fondamentali per lo sviluppo e per l’integrazione <strong>di</strong> una determinata comunità.<br />
Dalla loro violazione deriva perciò lo stigma <strong>di</strong> deviante attribuito al soggetto<br />
che ha infranto le regole del patto sociale, sul quale poggiano i presupposti <strong>di</strong><br />
convivenza.<br />
Pertanto è possibile affermare come, rispetto a queste definizioni, mutino “(…)<br />
la natura delle tre con<strong>di</strong>zioni (una percezione, una relazione, un<br />
comportamento) e soprattutto gli elementi <strong>di</strong> riscontro (uno stato <strong>di</strong> malessere<br />
soggettivo, le aspettative e le risposte <strong>di</strong> un determinato ambiente, le norme e<br />
gli stigmi <strong>di</strong> un certo sistema sociale)” (ibid.), sottolineando la sostanziale<br />
eterogeneità delle tre con<strong>di</strong>zioni e, al contempo, in<strong>di</strong>cando la necessità <strong>di</strong><br />
intraprendere modalità <strong>di</strong> intervento altrettanto <strong>di</strong>fferenziate a seconda dei casi<br />
concreti e delle necessità reali. Perciò, appare suscettibile <strong>di</strong> critiche<br />
l’approccio che intenda interpretare in termini meccanicistici e consequenziali<br />
tali <strong>di</strong>mensioni, sposando la <strong>di</strong>scussa logica <strong>della</strong> profezia che si auto-adempie<br />
(A. C. Moro, op. cit.): qui, inevitabilmente, con esiti certo infausti quanto<br />
all’immagine (negativa) <strong>di</strong> sé che verrebbe trasmessa al minore, e dalla quale<br />
gli risulterebbe <strong>di</strong>fficile sottrarsi in futuro.<br />
Ecco, dunque, perché la funzione rieducativa ricompresa nella competenza<br />
amministrativa del Tribunale per i minorenni va interpretata, essenzialmente,<br />
come la possibilità <strong>di</strong> contrastare efficacemente, ossia materialmente, tutte<br />
quelle situazioni che allontanano, ostacolano e mettono in pericolo la piena e<br />
armoniosa evoluzione <strong>della</strong> personalità del minore. Il percorso <strong>di</strong> recupero si<br />
estrinseca pertanto in un progetto che, elaborato insieme al minore e, quando<br />
possibile, ai suoi familiari, nonché con la partecipazione fondamentale degli<br />
operatori dei servizi sociali, si propone <strong>di</strong> far incontrare il giovane con modelli<br />
educativi concreti, in<strong>di</strong>candogli nuove opportunità formative, lavorative e<br />
culturali adatte alle sue propensioni ed aspirazioni, senza con ciò perdere <strong>di</strong><br />
vista le effettive possibilità <strong>di</strong> realizzazione; l’inserimento in gruppi <strong>di</strong> riferimento<br />
aventi valori positivi; lo svolgimento <strong>di</strong> attività significative per lo sviluppo <strong>della</strong><br />
sua personalità. In breve, tutto un insieme <strong>di</strong> risorse educative valide in grado<br />
<strong>di</strong> sostituire quelle – <strong>di</strong> segno opposto – che in precedenza permeavano la sua<br />
esistenza (A. C. Moro, op. cit.).<br />
4. Gli strumenti <strong>di</strong> contrasto<br />
In tal senso, come si è detto, due sono le misure che possono essere assunte<br />
con decreto motivato dal Tribunale per i minorenni; esse sono relative<br />
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