Nouvelles normalités Nouvelles pathologies Nouvelles ... - Psynem
Nouvelles normalités Nouvelles pathologies Nouvelles ... - Psynem
Nouvelles normalités Nouvelles pathologies Nouvelles ... - Psynem
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6° 6éme Congresso Congrès Européen Europeo de di Psicopatologia Psychopathologie dell’Infanzia de l’Enfance e et dell’Adolescenza<br />
de l’Adolescence<br />
Nuove <strong>Nouvelles</strong> normalità <strong>normalités</strong> Nuove <strong>Nouvelles</strong> patologie <strong>pathologies</strong> Nuove pratiche <strong>Nouvelles</strong> pratiques<br />
FRIDAY, May 6 PLENARY SESSIONS<br />
Plenary Session 3 Impact of social changes in development<br />
LA FASE PATOLOGICA DELLA FAMIGLIA E LA TUTELA DELLA BIGENITORIALITÀ<br />
Katia Lanosa Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), per la tutela delle Persone, dei Minorenni e della<br />
Famiglia. Sezione Distrettuale di Bologna (Bologna - IT)<br />
consentendolo solo nelle situazioni in cui un<br />
genitore (quello da escludere dall'affidamento)<br />
costituirebbe motivo di pregiudizio per i figli, prevedendo<br />
altresì la possibilità di condanna per lite<br />
temeraria del genitore che abbia pretestuosamente,<br />
o infondatamente accusato l'altro di<br />
essere pregiudizievole per la prole; A Tale ipotesi<br />
si affianca peraltro un'altra forma, più subdola, di<br />
inosservanza della legge: stabilire l'affidamento<br />
condiviso, privandolo dei suoi contenuti qualificanti,<br />
quali la presenza equilibrata presso i due<br />
genitori (alcune sentenze introducono il concetto<br />
di collocazione dei figli, rendendo collocatario il<br />
precedente genitore affidatario) e l'assegnazione<br />
di compiti di cura, anche sotto il profilo economico,<br />
a ciascuno di essi; Simili gravi carenze rappresentano,<br />
a nostro avviso, un danno per la collettività<br />
intera, ma soprattutto per i figli, che in<br />
caso di separazione dei genitori hanno invece<br />
diritto di mantenere, se non la famiglia, almeno<br />
relazioni positive con ciascun genitore, onde<br />
prevenire sofferenze psicologiche e danni allo<br />
sviluppo della loro personalità, che possono arrivare<br />
ad innescare depressioni, suicidi, tossicodipendenze<br />
e comportamenti asociali; sono intervenute<br />
a garantire la piena applicazione della<br />
legge n. 54 del 2006 in modo tale che i diritti dei<br />
genitori separati e dei loro figli possano essere<br />
realmente tutelati varie sentenze delle Corti di<br />
Merito, tra cui si ricorda Tribunale di Ascoli<br />
Piceno 13/3/06, la Corte di Appello di Bologna<br />
decreto 17/5/06 laddove si sostiene che “in tema<br />
di affidamento della prole, la scelta operata dal<br />
Legislatore a favore dell’affidamento condiviso<br />
non consente di ritenere la conflittualità tra i genitori<br />
elemento sufficiente, di per sé solo a disporre<br />
l’affidamento esclusivo”, Tribunale di Catania<br />
1/6/2006, ma, dopo queste pronunce anticipatrici<br />
è stata la Cassazione a spazzare via definitivamente<br />
l’impedimento della conflittualità con la<br />
sentenza n. 16593 del 18/6/08. La Corte inve-<br />
198<br />
stita del ricorso proposto da un marito avverso<br />
una sentenza della Corte di Napoli in data 11/4/07<br />
(che, confermando quella emessa dal Tribunale<br />
tra i due coniugi, addebitava la responsabilità del<br />
fallimento del matrimonio al marito) affidava il<br />
figlio alla moglie ed assegnava, alla stessa la<br />
casa coniugale, determinando un assegno per la<br />
moglie e il figlio osservava che …non avendo il<br />
Legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze<br />
ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione<br />
resta rimessa alla decisione del Giudice<br />
nel caso concreto da adottarsi con “provvedimento<br />
motivato”, con riferimento alla peculiarità<br />
della fattispecie che giustifichi, in via d’eccezione;<br />
l’affidamento condiviso non può ragionevolmente<br />
ritenersi comunque precluso, di per sé<br />
dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi,<br />
poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente,<br />
solo residuale, finendo di fatto con<br />
il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.<br />
Occorre viceversa, perché possa derogarsi<br />
alla regola dell’affidamento condiviso, che<br />
risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua<br />
condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa<br />
o comunque tale, appunto, da rendere<br />
quell’affidamento in concreto pregiudizievole per<br />
il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua<br />
anomala condizione di vita, di insanabile contrasto<br />
con il figlio, di obiettiva lontananza…). Per cui<br />
l’esclusione della modalità di affidamento esclusivo<br />
dovrà risultare sorretta da una motivazione<br />
non più solo in senso positivo sulla idoneità del<br />
genitore affidatario, ma anche in negativo sulla<br />
inidoneità educativa del genitore che in tal modo<br />
si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale<br />
e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse<br />
del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del<br />
modello legale prioritario di affidamento.<br />
Da ultimo occorre evidenziare che dall'analisi<br />
dei dati diffusi dall'ISTAT il 21 luglio 2010 - rela-