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Nouvelles normalités Nouvelles pathologies Nouvelles ... - Psynem

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6° 6éme Congresso Congrès Européen Europeo de di Psicopatologia Psychopathologie dell’Infanzia de l’Enfance e et dell’Adolescenza<br />

de l’Adolescence<br />

Nuove <strong>Nouvelles</strong> normalità <strong>normalités</strong> Nuove <strong>Nouvelles</strong> patologie <strong>pathologies</strong> Nuove pratiche <strong>Nouvelles</strong> pratiques<br />

FRIDAY, May 6 PLENARY SESSIONS<br />

Plenary Session 3 Impact of social changes in development<br />

LA FASE PATOLOGICA DELLA FAMIGLIA E LA TUTELA DELLA BIGENITORIALITÀ<br />

Katia Lanosa Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), per la tutela delle Persone, dei Minorenni e della<br />

Famiglia. Sezione Distrettuale di Bologna (Bologna - IT)<br />

consentendolo solo nelle situazioni in cui un<br />

genitore (quello da escludere dall'affidamento)<br />

costituirebbe motivo di pregiudizio per i figli, prevedendo<br />

altresì la possibilità di condanna per lite<br />

temeraria del genitore che abbia pretestuosamente,<br />

o infondatamente accusato l'altro di<br />

essere pregiudizievole per la prole; A Tale ipotesi<br />

si affianca peraltro un'altra forma, più subdola, di<br />

inosservanza della legge: stabilire l'affidamento<br />

condiviso, privandolo dei suoi contenuti qualificanti,<br />

quali la presenza equilibrata presso i due<br />

genitori (alcune sentenze introducono il concetto<br />

di collocazione dei figli, rendendo collocatario il<br />

precedente genitore affidatario) e l'assegnazione<br />

di compiti di cura, anche sotto il profilo economico,<br />

a ciascuno di essi; Simili gravi carenze rappresentano,<br />

a nostro avviso, un danno per la collettività<br />

intera, ma soprattutto per i figli, che in<br />

caso di separazione dei genitori hanno invece<br />

diritto di mantenere, se non la famiglia, almeno<br />

relazioni positive con ciascun genitore, onde<br />

prevenire sofferenze psicologiche e danni allo<br />

sviluppo della loro personalità, che possono arrivare<br />

ad innescare depressioni, suicidi, tossicodipendenze<br />

e comportamenti asociali; sono intervenute<br />

a garantire la piena applicazione della<br />

legge n. 54 del 2006 in modo tale che i diritti dei<br />

genitori separati e dei loro figli possano essere<br />

realmente tutelati varie sentenze delle Corti di<br />

Merito, tra cui si ricorda Tribunale di Ascoli<br />

Piceno 13/3/06, la Corte di Appello di Bologna<br />

decreto 17/5/06 laddove si sostiene che “in tema<br />

di affidamento della prole, la scelta operata dal<br />

Legislatore a favore dell’affidamento condiviso<br />

non consente di ritenere la conflittualità tra i genitori<br />

elemento sufficiente, di per sé solo a disporre<br />

l’affidamento esclusivo”, Tribunale di Catania<br />

1/6/2006, ma, dopo queste pronunce anticipatrici<br />

è stata la Cassazione a spazzare via definitivamente<br />

l’impedimento della conflittualità con la<br />

sentenza n. 16593 del 18/6/08. La Corte inve-<br />

198<br />

stita del ricorso proposto da un marito avverso<br />

una sentenza della Corte di Napoli in data 11/4/07<br />

(che, confermando quella emessa dal Tribunale<br />

tra i due coniugi, addebitava la responsabilità del<br />

fallimento del matrimonio al marito) affidava il<br />

figlio alla moglie ed assegnava, alla stessa la<br />

casa coniugale, determinando un assegno per la<br />

moglie e il figlio osservava che …non avendo il<br />

Legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze<br />

ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione<br />

resta rimessa alla decisione del Giudice<br />

nel caso concreto da adottarsi con “provvedimento<br />

motivato”, con riferimento alla peculiarità<br />

della fattispecie che giustifichi, in via d’eccezione;<br />

l’affidamento condiviso non può ragionevolmente<br />

ritenersi comunque precluso, di per sé<br />

dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi,<br />

poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente,<br />

solo residuale, finendo di fatto con<br />

il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.<br />

Occorre viceversa, perché possa derogarsi<br />

alla regola dell’affidamento condiviso, che<br />

risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua<br />

condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa<br />

o comunque tale, appunto, da rendere<br />

quell’affidamento in concreto pregiudizievole per<br />

il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua<br />

anomala condizione di vita, di insanabile contrasto<br />

con il figlio, di obiettiva lontananza…). Per cui<br />

l’esclusione della modalità di affidamento esclusivo<br />

dovrà risultare sorretta da una motivazione<br />

non più solo in senso positivo sulla idoneità del<br />

genitore affidatario, ma anche in negativo sulla<br />

inidoneità educativa del genitore che in tal modo<br />

si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale<br />

e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse<br />

del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del<br />

modello legale prioritario di affidamento.<br />

Da ultimo occorre evidenziare che dall'analisi<br />

dei dati diffusi dall'ISTAT il 21 luglio 2010 - rela-

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