Nouvelles normalités Nouvelles pathologies Nouvelles ... - Psynem
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6° 6éme Congresso Congrès Européen Europeo de di Psicopatologia Psychopathologie dell’Infanzia de l’Enfance e et dell’Adolescenza<br />
de l’Adolescence<br />
Nuove <strong>Nouvelles</strong> normalità <strong>normalités</strong> Nuove <strong>Nouvelles</strong> patologie <strong>pathologies</strong> Nuove pratiche <strong>Nouvelles</strong> pratiques<br />
THURSDAY, May 5 WORKSHOPS<br />
Workshop 7 Abusi, maltrattamenti e filicidio<br />
GLI INTERVENTI A CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E DELLA<br />
PEDOPORNOGRAFIA. ALCUNE RIFLESSIONI SUI CASI SEGNALATI IN VENETO<br />
Daniela Catullo, Roberto Bellio, Erica Trolese Fondazione Ferraioli BO- ONLUS, San Donà di Piave (Venezia - IT)<br />
La “tratta di persone” è intesa come:<br />
“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare<br />
o accogliere persone, tramite l’impiego o la<br />
minaccia di impiego della forza o di altre forme di<br />
coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso<br />
di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite<br />
il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi<br />
per ottenere il consenso di una persona che<br />
ha l’autorità su un’altra a scopo di sfruttamento.<br />
Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo<br />
sfruttamento della prostituzione altrui o altre<br />
forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o<br />
prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe,<br />
l’asservimento o il prelievo di organi;”<br />
In particolare, “nella definizione è incluso il concetto<br />
di abuso della condizione di vulnerabilità. Nei<br />
traveaux préparatoires il criterio interpretativo suggerito<br />
è quello di intendere qualsiasi situazione<br />
nella quale la persona coinvolta non ha una reale<br />
ed accettabile alternativa se non quella di sottostare<br />
all’abuso.” 7<br />
“Il consenso di una vittima della tratta di persone<br />
allo sfruttamento di cui alla lettera a) dell’articolo<br />
3 è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi<br />
usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;” 8<br />
Particolare attenzione è rivolta ai bambini, intensi<br />
come qualsiasi persona al di sotto di anni 18 poiché:<br />
“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare<br />
o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento<br />
sono considerati “tratta di persone” anche<br />
se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi<br />
di cui alla lettera a) dell’articolo 3;” 9<br />
76<br />
“Nel Protocollo non vi è una definizione di sfruttamento,<br />
ma sono elencate delle fattispecie esemplificative<br />
che ciascuno Stato dovrà considerare<br />
come base minima da cui partire, per poter individuare<br />
altre ipotesi nei singoli contesti nazionali.” 10<br />
“La strategia di contrasto si basa su un approccio<br />
integrato di azioni da adottare e nel Preambolo<br />
ne sono contemplati i tre livelli: la prevenzione e la<br />
repressione della tratta e la protezione delle vittime.”<br />
11<br />
Nel settore dei minori sfruttati sessualmente il<br />
Dipartimento per la giustizia minorile, al fine di<br />
orientare i propri servizi sulle modalità di assistenza<br />
ai minor vittime di reati sessuali, il 1° giugno del<br />
2001 ha emanato una circolare diretta a tutti i centri<br />
per la giustizia minorile (CGM) fornendo indicazioni<br />
sull’applicazione e la presa in carico dei minori<br />
vittime dei reati sessuali, in modo tale che i servizi<br />
possano adottare misure efficaci per assicurare<br />
anche in questo campo un’effettiva protezione dei<br />
minori.<br />
Gli interventi effettuati per proteggere i minori vittime<br />
di tali reati (Articoli 25 bis) non risultano efficaci<br />
contro le organizzazioni criminali, che attuano<br />
sempre nuove strategie per evitare l’individuazione<br />
dei minori costretti e prostituirsi e per costringerli<br />
se individuati a scappare e tornare dagli aguzzini.<br />
Solo l’attenta analisi delle singole storie e dei percorsi<br />
individuati permette di attivare forme di contrasto<br />
efficienti e gli elementi raccolti spesso sono<br />
scarsi e non organizzati.<br />
Alcune riflessioni sulle storie dei minori costretti a<br />
prostituirsi nel Veneto. <br />
1 La Rocca S., Scarpa S., Prostituzione straniera e tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale: gli strumenti giuridici posti a contrasto, in Istituto degli Innocenti;<br />
I piccoli schiavi: il recupero e la presa in carico di minori prostituiti, Questioni e Documenti, Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanza<br />
e l’Adolescenza pagg. 296-297.<br />
2 ibidem, pag 95.<br />
3 La Convenzione sulla Schiavitù è stata adottata a Ginevra il 25 settembre 1926 ed è entrata in vigore il 9 marzo 1927.<br />
4 Convenzione sulla schiavitù, art. 1.1.<br />
5 Convenzione sulla schiavitù, art. 1.2.<br />
6 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dei diritti e per le pari opportunità, Comitato di coordinamento delle azioni di Governo contro la tratta, Verso la<br />
costruzione di un Piano nazionale Anti-tratta, Roma, 2008, pag. 4.<br />
7 La Rocca S. Resta S., Op. cit., p.311<br />
8 Protocollo addizionale alla convenzione sul Crimine transnazionale organizzato del 2000, art. 3b.<br />
9 Protocollo addizionale alla convenzione sul Crimine transnazionale organizzato del 2000, art. 3c.<br />
10 La Rocca S. Resta S., Op. cit., p.311<br />
11 Ibidem, pag. 311.