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Nouvelles normalités Nouvelles pathologies Nouvelles ... - Psynem

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6° 6éme Congresso Congrès Européen Europeo de di Psicopatologia Psychopathologie dell’Infanzia de l’Enfance e et dell’Adolescenza<br />

de l’Adolescence<br />

Nuove <strong>Nouvelles</strong> normalità <strong>normalités</strong> Nuove <strong>Nouvelles</strong> patologie <strong>pathologies</strong> Nuove pratiche <strong>Nouvelles</strong> pratiques<br />

THURSDAY, May 5 WORKSHOPS<br />

Workshop 7 Abusi, maltrattamenti e filicidio<br />

GLI INTERVENTI A CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E DELLA<br />

PEDOPORNOGRAFIA. ALCUNE RIFLESSIONI SUI CASI SEGNALATI IN VENETO<br />

Daniela Catullo, Roberto Bellio, Erica Trolese Fondazione Ferraioli BO- ONLUS, San Donà di Piave (Venezia - IT)<br />

La “tratta di persone” è intesa come:<br />

“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare<br />

o accogliere persone, tramite l’impiego o la<br />

minaccia di impiego della forza o di altre forme di<br />

coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso<br />

di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite<br />

il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi<br />

per ottenere il consenso di una persona che<br />

ha l’autorità su un’altra a scopo di sfruttamento.<br />

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo<br />

sfruttamento della prostituzione altrui o altre<br />

forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o<br />

prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe,<br />

l’asservimento o il prelievo di organi;”<br />

In particolare, “nella definizione è incluso il concetto<br />

di abuso della condizione di vulnerabilità. Nei<br />

traveaux préparatoires il criterio interpretativo suggerito<br />

è quello di intendere qualsiasi situazione<br />

nella quale la persona coinvolta non ha una reale<br />

ed accettabile alternativa se non quella di sottostare<br />

all’abuso.” 7<br />

“Il consenso di una vittima della tratta di persone<br />

allo sfruttamento di cui alla lettera a) dell’articolo<br />

3 è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi<br />

usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;” 8<br />

Particolare attenzione è rivolta ai bambini, intensi<br />

come qualsiasi persona al di sotto di anni 18 poiché:<br />

“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare<br />

o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento<br />

sono considerati “tratta di persone” anche<br />

se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi<br />

di cui alla lettera a) dell’articolo 3;” 9<br />

76<br />

“Nel Protocollo non vi è una definizione di sfruttamento,<br />

ma sono elencate delle fattispecie esemplificative<br />

che ciascuno Stato dovrà considerare<br />

come base minima da cui partire, per poter individuare<br />

altre ipotesi nei singoli contesti nazionali.” 10<br />

“La strategia di contrasto si basa su un approccio<br />

integrato di azioni da adottare e nel Preambolo<br />

ne sono contemplati i tre livelli: la prevenzione e la<br />

repressione della tratta e la protezione delle vittime.”<br />

11<br />

Nel settore dei minori sfruttati sessualmente il<br />

Dipartimento per la giustizia minorile, al fine di<br />

orientare i propri servizi sulle modalità di assistenza<br />

ai minor vittime di reati sessuali, il 1° giugno del<br />

2001 ha emanato una circolare diretta a tutti i centri<br />

per la giustizia minorile (CGM) fornendo indicazioni<br />

sull’applicazione e la presa in carico dei minori<br />

vittime dei reati sessuali, in modo tale che i servizi<br />

possano adottare misure efficaci per assicurare<br />

anche in questo campo un’effettiva protezione dei<br />

minori.<br />

Gli interventi effettuati per proteggere i minori vittime<br />

di tali reati (Articoli 25 bis) non risultano efficaci<br />

contro le organizzazioni criminali, che attuano<br />

sempre nuove strategie per evitare l’individuazione<br />

dei minori costretti e prostituirsi e per costringerli<br />

se individuati a scappare e tornare dagli aguzzini.<br />

Solo l’attenta analisi delle singole storie e dei percorsi<br />

individuati permette di attivare forme di contrasto<br />

efficienti e gli elementi raccolti spesso sono<br />

scarsi e non organizzati.<br />

Alcune riflessioni sulle storie dei minori costretti a<br />

prostituirsi nel Veneto. <br />

1 La Rocca S., Scarpa S., Prostituzione straniera e tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale: gli strumenti giuridici posti a contrasto, in Istituto degli Innocenti;<br />

I piccoli schiavi: il recupero e la presa in carico di minori prostituiti, Questioni e Documenti, Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanza<br />

e l’Adolescenza pagg. 296-297.<br />

2 ibidem, pag 95.<br />

3 La Convenzione sulla Schiavitù è stata adottata a Ginevra il 25 settembre 1926 ed è entrata in vigore il 9 marzo 1927.<br />

4 Convenzione sulla schiavitù, art. 1.1.<br />

5 Convenzione sulla schiavitù, art. 1.2.<br />

6 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dei diritti e per le pari opportunità, Comitato di coordinamento delle azioni di Governo contro la tratta, Verso la<br />

costruzione di un Piano nazionale Anti-tratta, Roma, 2008, pag. 4.<br />

7 La Rocca S. Resta S., Op. cit., p.311<br />

8 Protocollo addizionale alla convenzione sul Crimine transnazionale organizzato del 2000, art. 3b.<br />

9 Protocollo addizionale alla convenzione sul Crimine transnazionale organizzato del 2000, art. 3c.<br />

10 La Rocca S. Resta S., Op. cit., p.311<br />

11 Ibidem, pag. 311.

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