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CAPITOLO TERZO<br />

I FINI DEL MATRIMONIO<br />

Il Matrimonio ha un fine primario, e un fine secondario che è essenzialmente subordinato al primo.<br />

Questi fini vengono descritti nel Can. 1013 del Codice di Diritto Canonico: «Il fine primario del<br />

Matrimonio è la procreazione ed educazione della prole, secondario il mutuo aiuto e il rimedio alla<br />

concupiscenza».<br />

Questi due fini si rilevano già dal Genesi, (128) quando parla della creazione dei nostri<br />

progenitori. In quel tempo Dio istituiva il Matrimonio quale contratto comandando loro: «Crescete e<br />

moltiplicatevi e riempite la terra».<br />

Così pure la donna viene data come aiuto dell’uomo: «Facciamogli un aiuto simile a lui» (Ivi 2,18).<br />

S. Paolo (1 Cor. 7,1-2; 5,2-9) commenta come questo aiuto si estende al rimedio per la concupiscenza.<br />

LE PROPRIETÀ DEL MATRIMONIO<br />

Da questi fini si vede come l’uomo è il capo, ma la donna non è la sua schiava, bensì la sua socia e<br />

compagna.<br />

L’UNITÀ - Il Matrimonio è uno, vale a dire che fino a che sono viventi due coniugi non possono<br />

essere sposati ad altri.<br />

Sono contrari perciò alla legge naturale sia la poliandria (il matrimonio di una donna con più<br />

uomini), che la poligamia (il matrimonio di un uomo con più donne).<br />

Quest’ultima fu permessa per concessione divina dal diluvio fino alla nuova Legge, dove Gesù<br />

espressamente l’abrogò, dicendo che: «Ognuno che rimanda la propria sposa e ne sposa un’altra<br />

commette adulterio» (cfr. Mt. 19,9 e Mc. 10,11; Lc. 16,18).<br />

Il Conc. di Trento (D. B. 972) definisce: «Se uno dirà che è lecito ai Cristiani avere<br />

contemporaneamente più spose e che non è proibito da nessuna legge divina, sia scomunicato».<br />

INDISSOLUBILITÀ - Il Matrimonio è indissolubile, cioè non può essere sciolto che per la morte di un<br />

coniuge. Così fu stabilito da Dio fino dal principio: «L’uomo non divida ciò che Dio ha congiunto» e lo<br />

stesso Adamo, per istinto dello Spirito Santo, come dice il Conc. di Trento (D. B. 96) lo affermò quando<br />

disse: «Ora questo è ossa delle mie ossa, carne della mia carne» (Gn. 2, 23).<br />

Oltre che legge divina è pure legge di natura che Dio però dispensò nella legge mosaica per la<br />

«durezza di cuore» di quel popolo, (Mt. 19,3 s.).<br />

Gesù la conferma nuovamente rispondendo ai Farisei che gli domandavano se uno può ripudiare la<br />

moglie: «Non avete letto che chi fece l’uomo, fino dal principio lo creò maschio e femmina? E disse: Per<br />

questo lascerà l’uomo il padre e la madre e si unirà alla sua sposa e saranno due in una, sola carne.<br />

Perciò non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto. Gli<br />

dicono: Perchè Mosè allora comandò di dare il libello di ripudio e rimandare? Disse loro: Perchè Mosè vi<br />

permise di rimandare le vostre mogli per la durezza del vostro cuore. Ma in principio non fu così» (1. c).<br />

Quindi «Chiunque rimanda sua moglie e ne sposa un’altra commette adulterio» (1. c.).<br />

S. Paolo conferma questa dottrina: «A coloro che sono uniti in Matrimonio comando non io ma il<br />

Signore, che la moglie non parta dal marito. Che se si fosse allontanata rimanga senza sposarsi di nuovo o<br />

si riconcilii col suo sposo». Perchè «la moglie è legata al marito per tutto il tempo che questi vive». (1<br />

Cor. 7, 10 s., cfr. Rom. 7, 2-3).<br />

Il Conc. di Trento (D. B. 975-977) definisce che il Matrimonio non può essere sciolto.<br />

Dunque è chiaro che il divorzio, (che sarebbe lo scioglimento del Matrimonio per contrarre nuove<br />

nozze) è proibito esplicitamente dalla legge divina e naturale, e qualunque disposizione di leggi umane<br />

per renderlo valido è una legge iniqua e nulla. Il legislatore umano non ha nessuna autorità di stabilirlo,<br />

perchè ogni autorità viene da Dio e non può venire da Dio il potere di far leggi contrarie a quanto Dio ha<br />

comandato con la legge di natura, o positivamente con la sua parola.<br />

Perciò ogni legge che stabilisca il divorzio è assolutamente invalida e delittuosa e chi ne<br />

usufruisce commette gravissimo peccato, anzi tanti peccati quante volte usa di quei diritti che Dio non gli<br />

ha dato.<br />

Anche la stessa ragione fa vedere le terribili conseguenze che derivano dal divorzio come i danni<br />

incalcolabili nella educazione della prole e nell’abbandono di essa per parte di almeno uno dei coniugi, la<br />

ingiustizia che subisce la parte più debole, la instabilità della famiglia e 1a difficoltà quasi insormontabile<br />

per ristabilire la famiglia in caso di ravvedimento.

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