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IL POTERE DELLA CHIESA<br />

Il potere di governare del Sommo Pontefice<br />

I Gallicani, il Sinodo di Pistoia, alcuni Anglicani che si dicono cattolici ed altri hanno affermato,<br />

che il potere di governo del Sommo Pontefice è un potere di ispezione e di direzione senza una vera<br />

propria giurisdizione. Secondo costoro egli avrebbe giurisdizione sol tanto nella sua diocesi di Roma, e per<br />

gli altri sarebbe come un Patriarca o Metropolita, che può intervenire nei casi straordinari di negligenza<br />

dei Vescovi, ma altrimenti li può solo esortare e può intervenire soltanto per mezzo di loro e non<br />

direttamente e immediata mente nei compiti di giurisdizione, come ordinare sacerdoti, approvare il loro<br />

lavoro ecc. Contro questi errori enunciamo la seguente:<br />

TESI - Il Pontefice Romano ha pieno e supremo potere di giurisdizione ordinario e immediato in tutta<br />

la Chiesa e in tutti e singoli pastori e fedeli anche nelle cose disciplinari.<br />

É DI FEDE<br />

Dal Concilio Vaticano: «Se alcuno avrà detto che il Pontefice Romano ha soltanto l’ufficio di<br />

ispezione e di direzione in tutta la Chiesa non solo in quelle cose che appartengono alla fede o ai<br />

Costumi, ma anche in quelle che riguardano la disciplina e il regime della Chiesa sparsa in tutto il<br />

mondo; o che egli ha solo la parte principale e non tutta la pienezza di questo supremo potere; o che<br />

queste potere non è ordinario e immediato sia in tutte le singole Chiese, sia in tutti i singoli pastori e<br />

fedeli, sia scomunicato» (D. B. 1826,1831).<br />

SPIEGAZIONE E PROVA - Che la giurisdizione del Sommo Pontefice si estenda a tutta la Chiesa lo abbiamo<br />

già dimostrato parlando del suo Primato. Che questa è piena e suprema lo provano gli stessi argomenti del<br />

conferimento delle chiavi, del potere di pascere gli agnelli e le pecorelle cioè tutto quanto il gregge.<br />

Perciò tutti, pastori e fedeli, sono direttamente soggetti alla autorità del Romano Pontefice. Questa<br />

giurisdizione è ordinaria e immediata: ordinaria vale dire, che compete al Papa non come cosa delegata,<br />

cioè di cui abbia avuto incarico o potere da altri, o che possa esercitare solo in casi straordinari, ma che<br />

gli compete in forza del suo ufficio; immediata che cioè la può esercitare direttamente, intervenendo<br />

nelle diocesi, nelle parrocchie, sui singoli Vescovi, sui singoli Sacerdoti, sui singoli fedeli con autorità<br />

propria, indipendentemente dal Vescovo o da chiunque altro. Altrimenti egli non sarebbe più il Capo della<br />

Chiesa, se di pendesse da altri.<br />

Come esercita il suo potere<br />

Il Papa fa leggi per tutta la Chiesa. Egli può cambiarle, abrogarle, interpretarle autenticamente,<br />

dispensarne l’osservanza. Lo stesse può fare su ogni altra legge emanata dai Vescovi. Dai tribunali<br />

ecclesiastici locali si può perciò appellare al Papa, come supremo e definitivo giudizio. Egli istituisce i<br />

Vescovi e li depone, ove occorra. Manda i suoi Legati rappresentanti in ogni parte del mondo.<br />

Per esercitare il suo governo in tutta la Chiesa il Papa ha i suoi DICASTERI che sono le<br />

CONGREGAZIONI ROMANE per la parte amministrativa e disciplinare, i TRIBUNALI per la parte contenziosa<br />

e gli UFFICI.<br />

Essi sono:<br />

Congregazioni<br />

SANTO UFFICIO per la difesa della fede e i costumi; CONCISTORIALE per i Vescovi e le<br />

amministrazioni della diocesi; DISCIPLINA DEI SACRAMENTI per la legislazione circa i Sacramenti (non per<br />

la dottrina e i riti); CONCILIO, che cura il Clero e il popolo cristiano; RELIGIOSI per tutta la vita religiosa,<br />

cioè di coloro che esercitano i consigli evangelici; PROPAGANDA FIDE per l’ordinamento delle missioni fra<br />

gli infedeli; PRO CHIESA ORIENTALE, che cura i problemi particolari delle Chiese dell’Oriente; SACRI RITI<br />

per la liturgia e canonizzazione dei Santi; CERIMONIALE per le cerimonie pontificie e cardinalizie; NEGOZI<br />

ECCLESIASTICI STRAORDINARI per le relazioni con le Nazioni; SEMINARI e UNIVERSITÀ per la disciplina degli<br />

studi.<br />

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