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Volume - Fondazione toscana sostenibile

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IL DISEGNO DI ATTUAZIONE LEGISLATIVA DELLA<br />

COSTITUZIONE SUL FEDERALISMO FISCALE: GLI SPAZI PER<br />

LA PROGETTUALITÀ REGIONALE<br />

Andrea MANZELLA - Senato della Repubblica<br />

Quella che doveva essere la legislatura di completamento della riforma regionale nel<br />

quadro della transizione italiana -ma che ormai si prospetta come la “legislatura perduta”consegna<br />

invece alle regioni italiane un panorama fallimentare fatto di cose incompiute e<br />

di salti di corsia costituzionale.<br />

Ancora non nato il disegno di attuazione legislativa dell’art. 119 della Costituzione sul<br />

federalismo fiscale (l’ultima proroga al 30 settembre 2005 dei lavori dell’apposita Commissione<br />

rischia di essere ancora penultima a qualche altra). Inattuato l’art. 11 della legge<br />

costituzionale n. 3, 2001, per astensionismi di maggioranza e connivenze istituzionali che<br />

hanno impedito l’integrazione, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, della<br />

Commissione parlamentare per le questioni regionali (una sperimentazione che sarebbe<br />

stata utilissima per prove funzionali di raccordo tra Camera “nazionale” e Camera delle<br />

regioni specie in riferimento ai problemi del federalismo fiscale). Completamente fuori segno<br />

la riforma costituzionale che, invece di perseguire la messa a regime (con correzioni)<br />

della riforma regionale del 2001, l’ha annegata, sotto il vessillo spurio della devolution, in<br />

un confuso disegno di sovranismo populista che ha riguardato 53 articoli della Carta costituzionale<br />

(un disegno che se non viene abbandonato nei prossimi mesi dai suoi promotori,<br />

non ha alcuna realistica possibilità di superare la prova del referendum confermativo).<br />

A fronte di questo scenario negativo vi sono però elementi politico-istituzionali che<br />

meritano di essere individuati come trends positivi lungo cui incanalare l’attività e il progetto<br />

regionale.<br />

Il primo di questi elementi è la cifra politica di grande omogeneità che ha caratterizzato<br />

le ultime elezioni regionali. Un elemento che, in una fase che ancora può definirsi costituente<br />

per la forma della Repubblica, può conferire alla compartecipazione delle regioni al<br />

definitivo assetto del sistema (costruzione della Camera regionale, aggiustamento delle<br />

competenze, “federalismo fiscale”) la particolare autorevolezza che deriva dall’univocità di<br />

impostazione in quelle necessarie -e ritardate- progettazioni.<br />

Il secondo degli elementi positivi, nell’attualità, è il lavorio che la Corte costituzionale<br />

ha, in contraddittorio con le regioni, compiuto intorno al sistema regionale introdotto nel<br />

2001, e in particolare sull’art. 119.<br />

Anche la Corte, ovviamente, ha dovuto prendere atto del ritardo nella determinazione<br />

da parte dello Stato dei principi fondamentali nella materia compresa nella endiadi<br />

“armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema<br />

tributario” (art. 117, 3; art. 119, 2 Cost.). E, per inciso, bisogna anche avvertire che già dalle<br />

sentenze della Corte, sia pure in un quadro ancora carente di elementi essenziali di riferi-<br />

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