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e - Camera dei Deputati

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e dai chiarimenti e memorie eventualmente forniti dai deputati in­<br />

teressati;<br />

b) la preclusione della votazione nell'esame referente di eccezioni<br />

pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'obbligo di<br />

riferire all'Assemblea (articolo 79, secondo comma, del Regolamento<br />

della <strong>Camera</strong>, e articolo 43, terzo comma, del Regolamento del Senato);<br />

e) il pericolo di un conflitto di poteri con la Magistratura, in<br />

particolare nell'ipotesi in cui questa rifiuti l'invio di alcuni atti proces­<br />

suali a tutela del segreto istruttorio;<br />

d) il pericolo di strumentalizzazioni dilatorie incontrollabili.<br />

A ben vedere, le due vicende in discussione sono molto diverse fra<br />

loro: nel primo caso (Doc. IV, n. 23) infatti il relatore davanti alla<br />

Giunta propose che il fascicolo processuale fosse restituito al magi­<br />

strato senza deliberazione in ordine alla concessione o al diniego del­<br />

l'autorizzazione a procedere; nel secondo caso invece (Doc. IV, n. 61)<br />

fu proposto di rinviare il seguito dell'esame della domanda di autoriz­<br />

zazione a procedere per acquisire ulteriori atti istruttori.<br />

Inoltre, m^entre nel primo caso si intendevano chiedere al magistrato<br />

chiarimenti che avrebbero comportato precisazioni da parte sua in<br />

ordine alla formulazione delle imputazioni: precisazioni per altro non<br />

ancora acquisite all'istruttoria; nel secondo caso si intendeva chie-<br />

dere la mera acquisizione di atti processuali già istruiti.<br />

In realtà, benché l'articolo 18 del Regolamento della <strong>Camera</strong> disponga<br />

che per ciascun caso al suo esame la Giunta formuli, con relazione,<br />

proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione a procedere,<br />

esistono tuttavia precedenti di restituzione tout-court degli atti proces­<br />

suali, nell'ipotesi di perdita dell'immunità (per dimissioni o annulla­<br />

mento dell'elezione), di estinzione del reato (per depenalizzazione o<br />

decesso dell'imputato), di non punibilità (per proscioglimento ai sensi<br />

dell'articolo 152 c.p.p.), di mancanza di presupposti processuali, ossia<br />

di legitìmatìo ad processum (per insindacabilità penale ai sensi del<br />

primo comma dell'articolo 68 della Costituzione), di nullità del rap­<br />

porto processuale (per competenza della Commissione parlamentare per<br />

i procedimenti d'accusa), di nullità infine dell'atto processuale, costi­<br />

tuito dalla domanda di autorizzazione a procedere (per m.ancanza <strong>dei</strong><br />

requisiti di validità).<br />

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