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e - Camera dei Deputati

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Conclusione<br />

L'indagine fin qui condotta consente, forse, di trarre alcune sinte­<br />

tiche conclusioni:<br />

a) il ruolo e l'efficacia <strong>dei</strong> testi unici sono tuttora da ritenersi<br />

fondamentali nel processo di semplificazione <strong>dei</strong> sistemi di norme, a<br />

condizione che si eliminino le incertezze sulla loro natura e valore,<br />

che, confondendone i contorni, tendono, di fatto, a limitarne la<br />

operatività;<br />

b) il testo unico con delega di coordinamento si presenta come<br />

il piìi idoneo ad operare con agilità ed efficacia nel senso indicato;<br />

e) in generale, il coordinamento legislativo non può prescindere<br />

dal raccordo costante e dall'unità di intenti fra Parlamento, Governo<br />

e Corte costituzionale ;<br />

d) relativamente all'emanazione <strong>dei</strong> testi unici, il ruolo del<br />

Governo, in qualità di legislatore delegato al coordinamento, sembra<br />

difficilmente sostituibile, sia per la maggiore vastità e varietà <strong>dei</strong><br />

suoi apparati tecnici, sia per la natura sostanzialmente interpretativa<br />

e, se così si può dire, di « presupposto dell'esecuzione », che gli atti<br />

in discorso mostrano di possedere;<br />

e) la partecipazione parlamentare, anche nella forma 'minima'<br />

del parere obbligatorio e non vincolante, svolge una funzione essenziale<br />

di « raccordo » prima ancora che di « verifica » e di « controllo »;<br />

inoltre, se correttamente intesa e puntualmente attuata, sull'accennato<br />

duplice presupposto della possibilità e della volontà, e, soprattutto se<br />

tenuta dal Governo nella considerazione dovuta, contribuisce non<br />

poco ad attenuare la « storica » diffidenza verso la normazione<br />

delegata, che, in definitiva, non è estranea a molte delle incertezze<br />

descritte ed, in particolare, all'uso di formule autorizzatorie improprie,<br />

forse ispirate da null'altro che da criteri prudenziali.<br />

Ne consegue che l'usuale procedimento di emanazione <strong>dei</strong> testi<br />

unici di coordinamento (sempre che ricorra la condizione indicata<br />

in ^), alla realizzazione della quale questo studio si è proposto di<br />

contribuire) sembra potenzialmente possedere tutte le caratteristiche<br />

che lo rendono idoneo allo scopo; si tratta solo di meglio puntua­<br />

lizzare la volontà delle parti che vi concorrono, talché, evitando<br />

sviamenti di attenzione verso interessi contingenti, possa tendere<br />

unicamente al fine della trasparenza dell'ordinamento.<br />

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