19.06.2013 Views

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

parte <strong>dei</strong> privati; tesi confermata, tra l'altro, dall'ordinanza 9 no­<br />

vembre 1982 n. 13923 del pretore di Roma in materia di «garan­<br />

zia » del diritto di accesso.<br />

II - Delimitazione della nozione di « atto politico ». Natura giuridica<br />

della Commissione<br />

Prima di esaminare particolareggiatamente le pronunzie giurisdi­<br />

zionali in materia — e quindi valutare le argomentazioni che pro­<br />

pendono per la politicità o meno degU atti della Commissione —<br />

sembra opportuno fare riferimento al regime <strong>dei</strong> ed. atti politici ed<br />

aUa natura della Commissione e delle funzioni da essa svolte.<br />

Quanto agli atti politici, deve ritenersi alla luce <strong>dei</strong> princìpi co­<br />

stituzionali che il loro numero rispetto al passato si è in qualche<br />

modo ristretto e che viene ad identificarsi con la funzione di supre­<br />

ma direzione dello Stato in coincidenza con la sfera della sovranità,<br />

in vista della tutela di un interesse unitario della società: sono in<br />

sostanza i ed. atti di governo, emessi da organi costituzionali nel­<br />

l'esercizio di funzioni direttamente previste e discipHnate dalla Costi­<br />

tuzione (^). Da tale definizione deriva evidentemente un ampliamento<br />

della nozione di funzione amministrativa, cosicché è in essa ricom­<br />

preso ogni comportamento lesivo di diritti e di interessi — anche da<br />

parte di organi costituzionali — non riconducibile ad uno specifi­<br />

co disposto della Costituzione (^). Ciò comporta che gli atti politici<br />

generalmente non sono idonei ad incidere — anche in modo inva­<br />

lido — nella sfera soggettiva <strong>dei</strong> destinatari, perché costituendo di­<br />

retta attuazione <strong>dei</strong> princìpi costituzionali sono investiti di una sorta<br />

di « legittimità necessaria » ed anche perché, risolvendosi in fun­<br />

zioni di indirizzo generale e supremo controllo dello Stato, sono<br />

naturaliter incapaci di incidere direttamente sulle situazioni sogget­<br />

tive (^).<br />

Quanto alla natura della Commissione, si è sostenuto negli armi<br />

scorsi dalla maggior parte degU autori C*) che essa non può rite­<br />

nersi un organo costituzionale non essendovi, in primo luogo, una<br />

espressa disposizione in tal senso nella Carta fondamentale, senza<br />

poterla assimilare alle commissioni di inchiesta previste dall'articolo<br />

82 della Costituzione considerata la notevole differenza qualitativa<br />

delle rispettive funzioni di indagine. Inoltre la sua composizione<br />

(membri delle due Camere) risulta strumentale per la gestione demo-<br />

280

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!