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e - Camera dei Deputati

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Questo tipo di ragionamento sembra esser stato accolto nel dise<br />

di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio (A.C., 1911)<br />

che all'art. 14, I co.) stabilisce che con d.p.r., previa deliberazione<br />

del Consiglio <strong>dei</strong> ministri, possono essere emanati regolamenti per<br />

disciplinare le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o<br />

di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun­<br />

que riservate alla legge.<br />

Un'altra impostazione, che potremmo dire prevalente, configura in­<br />

vece la delegificazione come riferentesi non già a materie astrattamente<br />

intese, ma ad oggetti definiti cioè a disposizioni o serie di disposizioni,<br />

individuate o individuabili che costituiscono una disciplina concreta e<br />

definita nell'ambito di una materia (^). Alla base di questa concezione sta<br />

la considerazione che la delegificazione implica una scelta politica che<br />

non può essere fatta in astratto, con riguardo ad argomenti o materie<br />

isolati dal sistema vigente, ma deve essere effettuata in concreto con<br />

riferimento alla loro disciplina. Solo il Parlamento può stabilire quaH<br />

aspetti debbano restare nell'ambito legislativo. In caso diverso, sarebbe<br />

il Governo a distinguere, sia pure nell'ambito degli aspetti non riservati,<br />

fra discipline essenziali e non essenziali, con possibilità di dubbi circa<br />

la estensione oggettiva della delegificazione. Dubbi che potrebbero essere<br />

di difficile soluzione: sia per l'impossibilità di intervento della Corte<br />

costituzionale, trattandosi di atti privi di forza di legge; sia per le diffi­<br />

coltà di ricorrere ai consueti canoni interpretativi essendo l'atto dele­<br />

gificante non un comune atto normativo ma un atto di disposizione di<br />

potere.<br />

Il profilo in esame (carattere e contenuti della legge autorizzante)<br />

risulta ulteriormente definito da quegli autori che, in base ad un prin­<br />

cipio generale contenuto nell'art. 76 della Costituzione, ritengono che<br />

non possa sussistere potere regolamentare senza che non si abbia da<br />

parte della legge la determinazione delle scelte normative di fondo.<br />

Infatti l'ammissibilità di ampie ed incondizionate attribuzioni di potere<br />

regolamentare al Governo, sia pur limitata agli ambiti in cui non esi­<br />

stono riserve di legge, risulterebbe comunque incompatibile con l'intera<br />

disciplina costituzionale della formazione della legge, delle garanzie con­<br />

nesse alla presenza di una disciplina legislativa, almeno per quel che<br />

attiene alle scelte fondamentali nei diversi settori dell'ordinamento, e<br />

<strong>dei</strong> rapporti tra legge parlamentare ed altri tipi di legislazione ('').<br />

Limite non discusso alla delegificazione è la riserva di legge, che<br />

dottrina e giurisprudenza costituzionale hanno classificato in « assolu-<br />

50<br />

iri<br />

^.

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