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e - Camera dei Deputati

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Presidente del Consiglio, tutelando le esigenze di unità, omogeneità<br />

e stabilità della compagine governativa (^*^).<br />

Inoltre, la più recente dottrina che ritiene ammissibile la sfiducia<br />

individuale osserva che nel momento costitutivo del rapporto fidu­<br />

ciario le Camere non potrebbero discriminare fra i ministri conce­<br />

dendo la fiducia ad alcuni e negandola ad altri, perché in quel mo­<br />

mento la struttura del Governo e il suo indirizzo politico sono in­<br />

scindibilmente connessi in base alla proposta spettante al Presidente<br />

del Consiglio secondo la prescrizione dell'articolo 92 della Costitu­<br />

zione. Nel successivo atteggiarsi della dinamica fiduciaria, invece,<br />

la stretta integrazione che si instaura fra indirizzo parlamentare e in­<br />

dirizzo governativo consentirebbe sia al Presidente del Consiglio,<br />

attraverso la revoca, sia al Parlamento, attraverso la sfiducia indivi­<br />

duale, di valutare il rapporto fra l'indirizzo politico concordato e<br />

quello effettivamente perseguito dai singoli ministri (^^).<br />

A conforto di tale interpretazione viene invocata la disposizione<br />

dell'articolo 95, secondo comma, della Costituzione, che dichiara i<br />

ministri individualmente responsabili degli atti <strong>dei</strong> loro dicasteri: re­<br />

sponsabili, secondo l'orientamento dottrinale da ultimo richiamato,<br />

di fronte al Presidente del Consiglio e al Parlamento.<br />

È una tesi suggestiva, ma tutto sommato affermata e non dimo­<br />

strata, e che per di più contrasta — sia per quanto attiene alla re­<br />

vocabilità <strong>dei</strong> ministri da parte del Presidente del Consiglio, sia<br />

quanto alla sfiducia individuale da parte del Parlamento — con<br />

una prassi (ma forse è meglio dire con una consuetudine interpre­<br />

tativa della Costituzione) nettamente opposta, anche alla luce della<br />

novella regolamentare di cui ci stiamo occupando e della sua prima<br />

applicazione.<br />

Ma torniamo ancora una volta ai casi citati, senza più tener conto<br />

dell'ordine del giorno Covelli, assolutamente atipico ed irripetibi­<br />

le, per rilevare che tutti gli altri documenti (ad eccezione, forse,<br />

della mozione GuUo del 1962, che invita il ministro a dimettersi:<br />

se fosse stata approvata ma il ministro non si fosse dimesso, Tunico<br />

strumento attivabile per ottenere il risultato voluto sarebbe stato<br />

una mozione di sfiducia all'intero Governo) impegnano il Governo<br />

ad un facere, ad assumere cioè decisioni in ordine alla direzione e<br />

alla responsabilità del dicastero considerato.<br />

Ciò significa che, ove il ministro chiamato in causa, una volta<br />

approvata la mozione o la risoluzione, non si dimettesse sponta-<br />

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