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e - Camera dei Deputati

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Al di là, si ripete, della diversità e della maggiore ristrettezza, ri­<br />

spetto alla legge, del possibile spazio normativo regolamentare, ugua­<br />

le nel rispettivo ambito se ne rivela l'efficacia, con riferimento ai de­<br />

stinatari delle norme, ed alla loro capacità di incidere nell'ordine pre­<br />

costituito (innovandolo, riformandolo o abrogandolo), indipendente­<br />

mente dal livello, sovrano o meno, di loro produzione.<br />

Procedimenti rinforzati o delegati <strong>dei</strong> due tipi normativi conside­<br />

rati (leggi costituzionali, leggi comunque rinforzate in ragione della<br />

atipicità della fonte, leggi e regolamenti delegati), nel mentre soddi­<br />

sfano, anche attraverso la pluralità <strong>dei</strong> possibili organi di normazione,<br />

le più differenziate ed urgenti esigenze di innovazione ed adattamento<br />

giusta i differenziati livelli di autorizzazione costituzionale (v. ad es. i<br />

decreti-legge del Governo) con un disegno tutto inspirato ad impedire<br />

le deviazioni dallo Statuto prima verificatesi (e rispecchiato dalla rigi­<br />

dità imposta alla Costituzione odierna), non infirmano concettualmente<br />

la validità della bipartizione delineata: « comiziale » (e sovrana, al<br />

massimo livello dell'assemblea popolare) essendo in principio la na­<br />

tura degli organi ai cui atti è attribuito in esclusiva quel valore di<br />

legge che solo appare idoneo ad incidere sui diritti e sui doveri della<br />

collettività, e « magistratuale » (di governo) invece quella degli atti<br />

normativi posti in essere dai titolari degli uffici pubblici, al fine di di­<br />

sciplinare in positivo (e quindi con forza di legge) gli spazi residuali.<br />

2. Diritti ed interessi <strong>dei</strong> soggetti neWordinamento<br />

Quanto in titolo riflette in primo luogo considerazioni compiute<br />

dalla sociologia giuridica contemporanea, attraverso un'analisi sul pia­<br />

no storico <strong>dei</strong> fatti e delle fonti della produzione normativa dall'epoca<br />

classica, oltre il medioevo, fino allo stato assoluto ed alla progressiva<br />

limitazione <strong>dei</strong> poteri regi a garanzia <strong>dei</strong> sudditi per mezzo delle codi­<br />

ficazioni ottocentesche; oggi sovvengono i nuovi codici dello Stato as­<br />

sistenziale e di gestione dell'economia, secondo i moderni principi di<br />

(difficile) conciliazione della partecipazione il più possibile articolata e<br />

diretta <strong>dei</strong> cittadini, attraverso il moltiplicarsi degli organi elettivi,<br />

alla gestione della cosa pubblica; e dell'efficienza manageriale e ten­<br />

denzialmente, quindi, monocratica della gestione stessa.<br />

In questo profilo l'affossamento della autonomia regolamentare, de­<br />

terminatosi a cagione dell'esigenza di ampliare nel quadro normativo<br />

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