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e - Camera dei Deputati

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tazza dell'accusa. In secondo luogo, cesserebbe la disputa in merito<br />

al fumus persecutionis derivato dall'iniziativa di estranei al potere giu­<br />

diziario, dal momento che il magistrato inquirente non potrebbe più<br />

essere soltanto uno strumento passivo della persecuzione altrui, ma si<br />

renderebbe pienamente responsabile dell'azione penale intrapresa.<br />

Diversa è invece l'ipotesi opposta: di un ftimus persecutionis senz'altro<br />

attribuibile al magistrato procedente, laddove tuttavia le accuse risul­<br />

tassero fondate e corredate da sufficienti indizi di colpevolezza. Le<br />

Camere in tale ipotesi, soffermandosi esclusivamente sul dato formale<br />

dell'intento persecutorio, dovrebbero negare l'autorizzazione a proce­<br />

dere in giudizio. Tuttavia risulta difficilmente accettabile l'idea di impe­<br />

dire l'esercizio di un'azione penale giustificata, fondandosi su conside­<br />

razioni di natura meramente formale. Sembra più conveniente invece<br />

dare prevalenza — almeno in sede parlamentare — alla sostanza <strong>dei</strong><br />

fatti perseguiti perché costituiscono reato, e concedere la relativa auto­<br />

rizzazione a procedere in giudizio: sarà poi in sede processuale che<br />

potranno essere fatte valere le eventuali nullità formali e il giudice<br />

potrà essere ricusato ai sensi dell'articolo 64 c.p.p.<br />

4 - Applicabilità del proscioglim-ento di cui all'articolo 152 c.p.p. in<br />

pendenza della richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio<br />

o quando questa sia stata negata - Depenalizzazione - Amnistia<br />

Un ulteriore effetto del meccanismo procedurale qui patrocinato ri­<br />

guarda l'applicabilità in pendenza della richiesta di autorizzazione a pro­<br />

cedere in giudizio, ovvero quando questa sia stata negata, dell'articolo<br />

152 c.p.p., che prevede l'obbligo dell'immediata declaratoria di non<br />

punibilità in presenza di determinate cause,<br />

E' necessario in proposito fare una distinzione tra cause di non puni­<br />

bilità di merito: quando il giudice riconosce che il fatto non sussiste,<br />

o che l'imputato non lo ha commesso, o che la legge non lo prevede<br />

come reato; e cause di non procedibilità: quando il reato è estinto, o<br />

l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita.<br />

In relazione al proscioglimento nel merito, la dottrina prevalente<br />

esclude la possibilità di pervenirvi una volta sospeso il procedimento<br />

penale per richiedere l'autorizzazione a procedere in giudizio e fintanto­<br />

ché questa non sia concessa, ovvero l'imputato cessi di godere dell'im­<br />

munità parlamentare.<br />

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