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e - Camera dei Deputati

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quest'ultima dalla necessaria attesa del parere. Tale istituto, infatti,<br />

tende ad esaurire sul piano meramente procedurale la competenza<br />

consultiva della commissione, laddove la logica che informa la parti­<br />

colare regolamentazione <strong>dei</strong> pareri della I e della V Commissione è<br />

nel senso di attribuire ad essi rilievo determinante ai fini della defini­<br />

zione del contenuto dell'atto legislativo, non potendosi quindi in alcun<br />

modo rinunciare a quella garanzia del procedimento rappresentata<br />

dalla loro effettiva espressione (^^).<br />

Dal potere riconosciuto alle commissioni « filtro » di pronunciarsi<br />

con efficacia vincolante nel procedimento in sede legislativa deriva poi<br />

l'esigenza di motivazione <strong>dei</strong> pareri espressi quando essi contengano<br />

un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento o su singole<br />

sue parti, imponendo di conseguenza alla commissione di merito un<br />

intervento sul testo del progetto di legge che valga a superare le<br />

obiezioni formulate. Vi è infatti la necessità di evitare che un eventuale<br />

parere negativo si risolva in un potere di arresto immotivato, e per<br />

ciò stesso arbitrario, del procedimento, laddove la funzione specifica<br />

delle Commissioni I e V è quella di un accurato vaglio della legisla­<br />

zione in itinere che, senza sostituirsi alle scelte di merito, ne assicuri<br />

comunque la coerenza alla luce di determinati criteri ritenuti prevalenti.<br />

L'esigenza di motivazione <strong>dei</strong> pareri negativi rileva, per altro, anche<br />

sotto un diverso profilo, sempre ricollegato alla particolare incidenza<br />

riconosciuta alle valutazioni delle Commissioni I e V, vale a dire al<br />

fine di verificare il rispetto da parte di queste ultime della specifica<br />

sfera di competenza entro i cui limiti è ad esse riconosciuto il potere<br />

di pronunciarsi con effetti vincolanti. Si tratta di una questione assai<br />

delicata, poiché coinvolge il complessivo assetto <strong>dei</strong> rapporti tra<br />

commissioni di merito e commissioni « filtro » in relazione all'esercizio<br />

<strong>dei</strong> poteri ad esse rispettivamente attribuiti dal Regolamento nel quadro<br />

del procedimento legislativo.<br />

Non è questa la sede per una approfondita disamina <strong>dei</strong> problemi<br />

che possono sorgere, e che in effetti sorgono, a questo riguardo; va<br />

detto tuttavia che l'individuazione <strong>dei</strong> profili di competenza e, quindi,<br />

<strong>dei</strong> parametri di giudizio che giustificano la particolare efficacia <strong>dei</strong><br />

pareri in questione non è in concreto agevole, anche perché la prassi<br />

ha operato nel senso di una estensione dell'ambito delle valutazioni<br />

proprie delle Commissioni « filtro », in particolare facendo venir meno<br />

ogni significato alla pur rilevabile distinzione presente nel Regolamento<br />

tra i parametri di giudizio indicati per la sede referente e per la sede<br />

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