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e - Camera dei Deputati

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atto bilaterale, non potrebbero essere abrogate le disposizioni attual­<br />

mente vigenti.<br />

Lo stesso discorso, mutatis mutandts e considerato che si tratta di<br />

un singolo disegno di legge, vale per le intese ex art. 8: per introdurre<br />

modifiche, bilateralmente accettate, ad un'intesa che è già legge dello<br />

Stato occorrerà l'approvazione di un progetto redatto in articoli, più<br />

aleatoria di quella di un articolo unico con il testo dell'intesa allegato.<br />

La procedura entrata nella prassi dà agli accordi con le confessioni<br />

religiose una resistenza alle modificazioni, anche consensuali, che è in<br />

pratica superiore sia a quella <strong>dei</strong> trattati internazionali che a quella<br />

delle norme concordatarie in senso stretto; un effetto che sembra con­<br />

trastare con le dichiarate intenzioni di partenza.<br />

Dal punto di vista più strettamente procedurale e parlamentare,<br />

l'enucleazione di un nuovo genus legislativo, da definire « leggi con­<br />

seguenti ad accordi con confessioni religiose » (e sarebbe da aggiun­<br />

gere: « esclusi quelli di tipo concordatario ») suscita altrettante per­<br />

plessità. L'inemendabilità di disegni di legge « a ricalco » sta nel ragio­<br />

namento stesso che ha presieduto alla loro presentazione; e corretta­<br />

mente le Presidenze delle due Camere si sono orientate in tal senso,<br />

pur se la decisione è stata formalizzata solo al Senato a proposito del<br />

disegno di legge sugli enti ecclesiastici. Per quanto riguarda i disegni<br />

ex art. 8, la presentazione di emendamenti tali da rendere il testo<br />

legislativo più coerente con l'intesa è stata giustamente ipotizzata nel<br />

caso dell'intesa con la Tavola valdese; ma sarà probabilmente resa im­<br />

possibile in futuro da una più accorta predisposizione del testo di altre<br />

intese. Entra quindi nella prassi parlamentare un nuovo tipo di disegno<br />

di legge inemendabile; e ciò proprio mentre sempre più largamente<br />

si ritiene che, entro certi limiti, il Parlamento possa intervenire sugli<br />

stessi disegni di legge di ratifica di trattati internazionali. Di più: l'emen­<br />

dabilità o meno <strong>dei</strong> disegni di legge « a ricalco » finisce per essere<br />

sottratta alla valutazione della Presidenza delle due Camere ed asse­<br />

gnata al Governo, che può scegliere quale strumento legislativo uti­<br />

lizzare.<br />

Mentre il vecchio concetto di legge formale è divenuto obsoleto nelle<br />

esemplificazioni che un tempo erano ritenute più evidenti (leggi di<br />

bilancio e trattati internazionali), ne nascono nuovi tipi, che per giunta<br />

non sono neppure caratterizzati dalla formulazione in articolo unico<br />

con testo allegato. Nel quadro della riforma <strong>dei</strong> regolamenti e del<br />

meccanismo lesislativo, sarebbe necessario ripensare la materia, definen-<br />

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