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e - Camera dei Deputati

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legislativa rispettivamente dagli articoli 74 e 75 e 93 e 94. Si è inteso<br />

in sostanza privilegiare, in forza della crescente esigenza di coordina­<br />

mento dell'attività di produzione legislativa, l'aspetto di garanzia<br />

insito nella previsione di commissioni a competenza consultiva oriz­<br />

zontale, anche a rischio di incidere sulla sfera di attribuzioni riservata<br />

alle commissioni di merito. Ed in effetti, salvo talune eccezioni<br />

relative a casi di palese esercizio ultra vires delle proprie competenze<br />

consultive, si sono registrati assai raramente interventi censori, pur<br />

sovente sollecitati, del Presidente della <strong>Camera</strong> nei confronti delle<br />

pronunce delle Commissioni I e V.<br />

Per altro, una ricostruzione sistematica del ruolo e delle funzioni<br />

proprie delle commissioni « filtro » pone senza dubbio in luce la<br />

necessità di una scrupolosa attenzione da parte di queste ultime per gli<br />

specifici ambiti di competenza consultiva ad esse attribuiti dal Rego­<br />

lamento; i quali, se in taluni casi si estendono anche a valutazioni<br />

di merito — come avviene per la competenza consultiva della Commis­<br />

sione affari costituzionali in materia di pubblico impiego —, nelle<br />

altre ipotesi sono riconducibili a profili di carattere generale, relativi<br />

ad una complessiva esigenza di coerenza della legislazione rispetto ai<br />

princìpi costituzionali — tra cui quello relativo alla copertura finan­<br />

ziaria delle leggi recanti oneri alla finanza pubblica — ed ai princìpi<br />

generali <strong>dei</strong>rordinamento. È questo del resto che giustifica la particolare<br />

efficacia <strong>dei</strong> pareri in questione che, per assolvere alla loro specifica<br />

funzione di garanzia, non possono e non debbono interferire con le<br />

scelte di merito; ciò che si risolve a tutto vantaggio della stessa auto­<br />

revolezza delle pronunce provenienti da collegi la cui valenza non è<br />

solo politica, ma ai quali si richiede anche una particolare qualificazione<br />

tecnico-giuridica.<br />

4 - Uatiuale esperienza dell'attività consultiva delle commissioni<br />

permanenti e le sue possibili linee di evoluzione<br />

L'esame delle caratteristiche proprie dell'attività consultiva svolta<br />

dalle Commissioni I e V nell'ambito del procedimento in sede legi­<br />

slativa mostra come in realtà, accanto ad un modello riferibile in<br />

generale alla sede consultiva ed alla disciplina del relativo procedi­<br />

mento, sia possibile individuare un ulteriore modello (quello appunto<br />

delle commissioni « filtro » nel procedimento in sede legislativa)<br />

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