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e - Camera dei Deputati

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vigente, non necessariamente deve essere ignorata, posto che la sua<br />

mancata riproduzione nel nuovo Regolamento della <strong>Camera</strong> si collega<br />

a ragioni non di merito, ma di tecnica normativa — in quanto si<br />

ritenne che essa avrebbe dovuto essere ricompresa nel regolamento<br />

interno della Giunta — e posto, altresì, che essa non risulta comun­<br />

que contrastante con nessuna delle norme del Regolamento vigente.<br />

Secondo elemento. Nella circolare del 5 settembre 1950 (n. 3868)<br />

del Ministro di grazia e giustizia, diramata ai procuratori generali, si<br />

legge: « si prega ai fini della sollecita definizione <strong>dei</strong> procedimenti,<br />

di acquisire quanto è necessario per valutare la consistenza della de­<br />

nuncia o querela, specie se diretta contro un membro del Parlamento<br />

e, di conseguenza, di provvedere, se del caso, ai sensi dell'articolo 74,<br />

CPP, modificato dal DLL 14.9.1944 n. 288, o\^^ero ai sensi dell'ar­<br />

ticolo 152 CPP ». E tale circolare è stata poi confermata dalla suc­<br />

cessiva 553/345 del 12 agosto 1955, che recita « la diligente acqui­<br />

sizione agli atti di tutti gli elementi probatori, oltre che essere<br />

necessaria per la valutazione della consistenza della denuncia o que­<br />

rela, consentirà anche di provvedere, quando sia il caso, ai sensi<br />

dell'articolo 74 del codice di procedura penale, ovvero ai sensi del­<br />

l'articolo 152 dello stesso codice » (^'*).<br />

Fatte queste precisazioni, c'è da dire che il tema in esame tocca<br />

— anche se non ne presuppone una completa definizione — quello<br />

relativo alla configurazione giuridica dell'autorizzazione a procedere<br />

in giudizio, dall'angolo visuale del processo penale.<br />

Se essa, infatti, si configurasse effettivamente come una condizio­<br />

ne per il promuovimento (^^) dell'azione penale, le conclusioni circa<br />

l'applicabilità del primo comma dell'articolo 152 dovrebbero essere<br />

radicalmente negative: il giudice non potendo iniziare in alcun modo<br />

il processo, non si porrebbe neppure nella condizione di poter de­<br />

cidere se applicare o meno la norma in questione. Ma questa tesi,<br />

che ormai ha pochissimi fedeli, non sembra proprio da seguire.<br />

Essa, infatti, da un lato, contrasta con la disciplina comune del­<br />

l'istituto dettata dal codice di procedura penale — v. articoU 15 e<br />

— che, non solo collega, indirettamente, la richiesta di auto­<br />

rizzazione a procedere al possesso da parte dell'autorità giudizia­<br />

ria di sufficienti indizi di colpevolezza a carico dell'imputato C^)<br />

(ciò che evidentemente può aversi solo dopo l'inizio del processo) ma<br />

anche — e soprattutto — prevede all'articolo 17 che, in caso di<br />

mancanza di autorizzazione a procedere, il magistrato pronunci una<br />

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