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e - Camera dei Deputati

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Amministrazione Pubblica (sez. II), al quale nella prassi odierna (che<br />

poi era anche quella esclusiva sul piano costituzionale, fino alla soglia<br />

delle Carte ottocentesche) e nella comune accezione (che al Governo,<br />

pur attraverso le sue crisi costituzionalmente tutte « registrate »,<br />

non disconosce uno storico retaggio di suoi poteri normativi in<br />

ambito amministrativo) si è intesa riferire la disciplina « abilitativa »<br />

di cui anche al II comma dell'articolo 76 ed al quale, dunque,<br />

non si comprende qui perché non possa essere riferita anche la<br />

disciplina del comma precedente. Oltretutto si consideri che non<br />

di « conversione » alcuna più qui si necessita, bensì semplicemente<br />

di una prima « applicazione », vale a dire — come già constatato<br />

nella tesi allegata — di una « specificazione » (ed oltre tutto di una<br />

prima specificazione: potendone seguire altre attraverso regolamenti,<br />

circolari, leggi regionali, ordinanze di quelle giunte o degli enti locali<br />

.: tutti atti aventi, nell'accezione già considerata e fino a quando<br />

non decadano a mero « provvedimento » perdendo ogni valenza nor­<br />

mativa, « forza di legge »), di una « specificazione » — si è detto —<br />

di norme di principio contenute in una legge vera e propria, come<br />

tale già approvata promulgata e pubblicata e sulla quale dunque il<br />

Governo, inteso come soggetto politico (titolare di uno specifico<br />

indirizzo nella sua partecipazione alla produzione di leggi del Parla­<br />

mento) ha già espletato a suo tempo tutte le funzioni proprie (dunque,<br />

legislativamente functus est munere suo...).<br />

Anche per i decreti-legge il Governo partecipa della funzione legi­<br />

slativa ma — si badi — non quanto alla emanazione delle norme<br />

decretali bensì, piuttosto, quanto alla successiva partecipazione al<br />

procedimento di valutazione parlamentare per l'eventuale conver­<br />

sione : partecipazione legittimata nella prassi costituzionale, come<br />

già si è detto, anche per l'ipotesi in cui esso si trovi dimissionario<br />

di fronte al Parlamento (perfino se disciolto: in applicazione del<br />

principio cosiddetto della prorogatio) e coerente con la legittimazione<br />

costituzionale a deliberare Quale vertice dell'^Amministrazione Pub-<br />

blica e massima responsabilità amministrativa a livello nazionale<br />

(sez. II del menzionato tit. Ili della Carta), e quindi anche nella<br />

condizione di « crisi » politica anzidetta (condizione per la quale il<br />

Governo come soggetto politico di fronte al Parlamento non esiste,<br />

ai sensi della predetta sez. I).<br />

A fortiori ne discende che l'esercizio della delega rimane una<br />

funzione amministrativa e cioè propria del Governo come sopra iden-<br />

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