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e - Camera dei Deputati

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scambio degli strumenti di ratifica e, quindi, l'entrata in vigore del­<br />

l'accordo di revisione del Concordato, del protocollo stesso e delle<br />

norme emanate in base ad esso.<br />

5 - Le disposizioni sugli enti ecclesiastici<br />

Il citato art. 7 dell'accordo di revisione del Concordato, nello sta­<br />

bilire che la materia degli enti ecclesiastici sarebbe stata sottoposta ad<br />

un'apposita Commissione paritetica e successivamente all'approvazione<br />

delle due Parti, lasciava impregiudicato il valore giuridico da attri­<br />

buire a tali norme e la loro collocazione nel sistema delle fonti. Nel<br />

corso del dibattito al Senato sui risultati <strong>dei</strong> lavori della Commissione<br />

(2 agosto 1984) il sottosegretario Amato chiarì: « Queste norme non<br />

verranno sottoposte al Parlamento né ai sensi dell'articolo 7, né ai sensi<br />

dell'articolo 80, in quanto, se è corretto quanto prima dicevo, non si<br />

tratta di norme concordatarie, né di trattato internazionale sottoposto<br />

a ratifica, ma si tratta di un disegno di legge ordinario, interno, a carat­<br />

tere rinforzato, che, come tale, è soggetto a normale procedimento<br />

legislativo, salvo le circostanze che prima enunciavo ». Quest'ultimo<br />

inciso faceva riferimento a quanto detto a proposito della intesa val­<br />

dese, dove il sottosegretario aveva mostrato di condividere la posizione<br />

espressa alla <strong>Camera</strong> dal relatore Galloni: il Parlamento è libero di<br />

approvare il disegno di legge o di chiedere nuove trattative, non di<br />

modificare singole disposizioni senza il consenso della controparte.<br />

Sulla base di queste dichiarazioni, sembrava delinearsi per le norme<br />

sugli enti ecclesiastici una posizione giuridica sostanzialmente simile<br />

a quella prevista appunto per le leggi emanate ex art. 8 Cost., anche se<br />

tale disposizione è dettata espressamente per le confessioni diverse da<br />

quella cattolica. Si parlò di « sette e mezzo », intendendo una disciplina<br />

intermedia tra quella dell'art. 7 e quella dell'art. 8 della Costi­<br />

tuzione.<br />

Ma, all'atto della firma del protocollo del 15 novembre 1984 e della<br />

presentazione <strong>dei</strong> due disegni di legge da esso derivati, si vide che<br />

quella previsione non era del tutto esatta. Ci si trovò di fronte a due<br />

disegni di legge: uno « a ricalco », che riproduceva articolo per articolo<br />

il testo uscito dalla Commissione paritetica e dalla successiva appro­<br />

vazione delle Parti; ed un altro che era un normale disegno di legge di<br />

ratifica e di esecuzione del protocollo stesso. Il protocollo, a sua volta,<br />

approvava il testo della Commissione paritetica, introducendovi però<br />

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