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e - Camera dei Deputati

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contrario al principio di legalità che informa gli atti della Pubblica<br />

Amministrazione) ;<br />

b) oltre all'eventuale controllo costituzionale-giudiziale sui decreti<br />

delegati — in parallelo a quello giudiziale-amministrativo (inteso<br />

all'annullamento) sulle norme secondarie (sempre disapplicabili, oltre­<br />

tutto, dal giudice ordinario quando le ritenga illegittime) — la fun­<br />

zione in esame risulta oggetto di valutazione e di controllo sia da<br />

parte del Capo dello Stato in sede di emanazione del decreto sia, nel<br />

caso di palese incongruenza (di immediato rilievo politico) con i<br />

princìpi fissati nella legge di delega o nello stesso ordinamento<br />

costituzionale (incongruenza grave, eppure sfuggita al controllo presi­<br />

denziale anzidetto), da parte dello stesso Parlamento per il quale<br />

allora, di fronte a tanto pericolo, si prospetterebbe anche se disciolto<br />

la possibilità (in forza della sua prorogatio) di ricorrere agli stru­<br />

menti del sindacato ispettivo idonei nella circostanza e perfino alla<br />

attivazione della responsabilità ministeriale attraverso l'apposito giu­<br />

dizio penale-costituzionale: in specie quando il suo ordine del giorno<br />

venisse deliberato all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari (come<br />

di recente si intendeva proporre perfino per la discussione di un<br />

disegno di legge, in mancanza <strong>dei</strong> requisiti che legittimano in materia di<br />

referendum abrogativi — a giudizio del Governo — l'emanazione<br />

di un decreto; e come si è fatto di recente, in considerazione del<br />

rilievo costituzionale dell'indirizzo della politica estera del paese a<br />

fronte di urgenti scadenze internazionali, in sede di commissione,<br />

nei due rami del Parlamento: rimanendo esclusa la possibilità però<br />

di porre in votazione una qualunque « risoluzione », d'altronde non<br />

all'ordine del giorno e difficilmente proponibile).<br />

A mali estremi, infatti, è lecito opporre estremi rimedi.<br />

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