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e - Camera dei Deputati

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semblea costituente votò a scrutinio segreto un ordine del giorno<br />

presentato dai gruppi minori per il non passaggio all'esame degli<br />

articoli. Il risultato fu il seguente: presenti e votanti 380, voti fa­<br />

vorevoli 194, voti contrari 186. In tal modo veniva annullata la pre­<br />

cedente deliberazione dell'Assemblea del 2 maggio, con cui la Giun­<br />

ta per il regolamento era stata invitata a presentare proposte per<br />

accelerare i tempi della discussione.<br />

Pertanto l'Assemblea costituente nella prosecuzione <strong>dei</strong> suoi lavori<br />

continuò ad attenersi alle norme del Regolamento della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

deputati in vigore nel 1922.<br />

Del resto l'approvazione, avvenuta il 14 giugno, della legge che<br />

prorogava al 31 dicembre 1947 {^°) la durata dell'Assemblea costi­<br />

tuente (^^), contribuì a rendere meno convulsi e più distesi i lavori<br />

per l'esame, la discussione e l'approvazione <strong>dei</strong> rimanenti articoli<br />

del progetto di Costituzione.<br />

Per altro il ricorso allo scrutinio segreto, pur senza raggiungere<br />

livelli altissimi, fu abbastanza frequente, superando ampiamente, come<br />

già rilevato, le richieste di appello nominale. E ciò avvenne per<br />

due m.otivi: la prevalenza, prevista dal Regolamento, del primo sul<br />

secondo in presenza di richieste concorrenti e, soprattutto, il minor<br />

tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. Infatti<br />

le votazioni a scrutinio segreto su emendamenti o su ordini del gior­<br />

no, effettuate all'Assemblea costituente a partire da quella del 23<br />

aprile, furono complessivamente 43, mentre le votazioni per appello<br />

nominale (la prima fu chiesta sull'emendamento Amendola all'articolo<br />

1 del progetto il 22 marzo 1947) furono in tutto 23; tre votazioni,<br />

inoltre, furono rimandate per mancanza di numero legale (^^).<br />

Un altro problema che trovò all'Assemblea costituente soluzioni<br />

contrastanti, fino alla defintiva e risolutiva presa di posizione del<br />

Presidente Terracini, fu quello dell'ammissibilità delle dichiarazioni<br />

di voto in caso di votazioni a scrutinio segreto (^^).<br />

Nella già ricordata seduta del 2 maggio 1947, agli onorevoli Lu­<br />

cifero e Gronchi, che avevano rinunciato a fare una dichiarazione<br />

di voto sull'ordine del giorno Rocco GuUo, in quanto, a loro giudi-<br />

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io, essa era incompatibile corv la sopraggiunta richiesta di scrutinio<br />

segreto, il Presidente Terracini rispose con queste parole: « A rigore<br />

di termini non c'è nessun articolo di regolamento che vieti le dichia­<br />

razioni di voto quando vi siano votazioni a scrutinio segreto » ^^). A<br />

suo sostegno venne l'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, con il<br />

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