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e - Camera dei Deputati

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inoltre respinta la proposta del gruppo PCI di stralciare i capi IV e V del provvedi­<br />

mento (ad eccezione degli artt. 37 e 39), affinché le norme già approvate po­<br />

tessero entrare immediatamente in vigore ai fini della salvaguardia <strong>dei</strong> valori<br />

del territorio e, viceversa, le norme per la sanatoria dell'abusivismo pregresso<br />

divenissero oggetto di separato provvedimento da esaminarsi in modo appro­<br />

fondito.<br />

(5) L'esigenza di consentire l'anticipata acquisizione al bilancio dello Stato per<br />

l'esercizio finanziario 1985 di una quota parte — valutata in circa 1000 miliardi<br />

di lire — dell'entrata di pertinenza dell'anno finanziario 1986 indusse il Governo<br />

ad introdurre nell'ambito delle norme recate dal D.L. n. 356 del 22-7-1985 in<br />

materia previdenziale nonché di proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali<br />

e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, la disposizione (art. 4) che modificava<br />

le modalità di versamento dell'oblazione per il rilascio della concessione in<br />

sanatoria, elevando da un terzo alla metà dell'intero la somma dovuta quale prima<br />

rata e, di conseguenza, diminuendo da un terzo ad un quarto la seconda<br />

rata. Tale misura avrebbe portato il gettito previsto per l'anno 1985 per il con­<br />

dono edilizio a complessivi 3000 miliardi di lire. Tuttavia il provvedimento,<br />

esaminato con esito favorevole ai sensi dell'art. 96 bis Reg., ed assegnato alle<br />

Commissioni riunite bilancio e lavoro, non è stato mai discusso ed è decaduto<br />

per decorrenza <strong>dei</strong> prescritti termini costituzionali.<br />

Con il D.L. n. 477 emanato il 20-9-1985, che reiterava il D.L. 366/85, decaduto,<br />

il Governo riproduceva all'art. 6 la norma contenuta nell'art. 4 del precedente<br />

D.L. Al provvedimento, esaminato dalle Commissioni riunite bilancio e<br />

lavoro della <strong>Camera</strong>, venivano presentati nel corso dell'esame in Assemblea, numerosi<br />

emendamenti aggiuntivi volti a prorogare i termini per la presentazione<br />

della domanda di concessione in sanatoria, per la denuncia al catasto delle opere<br />

ultimate prima dell'entrata in vigore della L. 47/85 e per la presentazione al<br />

sindaco della relazione sulle opere interne. Su proposta del Ministro del lavoro,<br />

l'Assemblea deliberava quindi, il rinvio del provvedimento in commissione.<br />

L'iter tuttavia non aveva seguito ed il decreto decadeva per decorrenza <strong>dei</strong><br />

termini.<br />

i^) Il 20-11-1985, infatti, in concomitanza con l'adozione del D.L. 656/85 sopra<br />

ricordato, la Commissione lavori pubblici della <strong>Camera</strong> iniziava l'esame, in<br />

sede legislativa, di tre proposte di modifica della L. 47/85, di iniziativa, rispettivamente,<br />

<strong>dei</strong> deputati Rocelli ed altri (C. 3206), Guarra ed altri (C. 3226) e<br />

Geremicca ed altri (C. 3283), alle quali, in tempi successivi, venivano abbinate<br />

le seguenti p.d.l.: Piermartini ed altri (C. 2393), Becchetti ed altri (C. 3307), Nicotra<br />

(C. 3476) e Lo Porto ed altri (C. 3508). Nella medesima seduta si deliberava<br />

la costituzione di un comitato ristretto per la formulazione di un testo<br />

unificato delle proposte stesse, testo sul quale tuttavia non riusciva a coagularsi<br />

un accordo politico sulla base di due questioni di principio affermate dalle<br />

forze di maggioranza: l'impossibilità di superare il criterio dell'identità della<br />

disciplina dell'abusivismo su tutto il territorio nazionale; la necessità che gli<br />

oneri previsti per la sanatoria non potessero in nessun caso essere inferiori agli<br />

oneri di urbanizzazione previsti per le iniziative non abusive. Nella successiva seduta<br />

il presidente Botta illustrava il testo predisposto dal relatore Piermartini,<br />

recante ampie modifiche alla normativa vigente concementi, in particolare, la<br />

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