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e - Camera dei Deputati

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porti una taccia di mancanza di coraggio civile ». Quindi dichiarò-<br />

« Il nostro coraggio politico è fuor di discussione; tutt'al più noi<br />

possiamo sperare che vi sia della gente la quale voti secondo un<br />

giusto concetto, e che non voterebbe secondo questo giusto concetto<br />

appunto per mancanza di coraggio politico ».<br />

Sul piano regolamentare osservò che Tarticolo 97 non stabilisce<br />

affatto che la richiesta debba essere motivata o discussa, ma pre­<br />

scrive soltanto che debba essere presentata da almeno venti deputati<br />

e che prevale su tutte le altre. Queste furono le sue conclusioni :<br />

« Siccome quindi il numero prescritto di deputati ha chiesto la vo­<br />

tazione a scrutinio segreto, ogni discussione è superflua e l'Assem­<br />

blea non può nemmeno essere chiamata a decidere, in quanto la vo­<br />

lontà eventuale della maggioranza non può mai soffocare il diritto<br />

<strong>dei</strong> venti deputati — anche se restino soltanto venti — che hanno<br />

chiesto lo scrutinio segreto ».<br />

Sulle stesse posizioni, e quindi in difesa del rispetto del Regola­<br />

mento, che, sancendo il diritto di votare a scrutinio segreto, doveva<br />

essere senz'altro applicato, si schierò l'onorevole Lussu.<br />

Il breve e lapidario intervento dell'onorevole Togliatti pose fine<br />

al dibattito in maniera determinante. Egli terminò con queste parole:<br />

«Noi siamo 104 comunisti. Siamo una minoranza. Guai se ammet­<br />

tessimo che si violi il regolamento della <strong>Camera</strong>. Il regolamento<br />

della <strong>Camera</strong> è il presidio della nostra libertà. Per questo, se è stata<br />

chiesta la votazione segreta, la votazione segreta si deve fare » {^^).<br />

Pertanto il Presidente Terracini, dopo aver precisato che il suo<br />

atteggiamento di fronte alla domanda di scrutinio segreto era det­<br />

tato soltanto dall'opportunità, « che è sempre in relazione al tem­<br />

po », e che analoghi atteggiamenti aveva assunto in precedenza, in<br />

occasione di richieste di appello nominale (^•*), affermò di non sapere<br />

perché si fosse voluto trasferire la questione sul piano drammatico<br />

della tutela <strong>dei</strong> diritti delle minoranze. Diede quindi corso alla<br />

votazione a scrutinio segreto {^^).<br />

Dopo questa prima votazione a scrutinio segreto su richiesta, nel­<br />

la stessa seduta fu presentata un'altra domanda analoga (sull'emen­<br />

damento Zotta al terzo comma dell'articolo 24, concernente la fa­<br />

miglia), che fu però ritirata e trasformata in richiesta di appello<br />

nominale.<br />

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