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e - Camera dei Deputati

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Al riguardo occorre però sottolineare alcune differenze rispetto<br />

alle Giunte. Queste, infatti, non sono elettive, ma vengono nomina­<br />

te dal Presidente. Inoltre, per la Giunta per il regolamento, l'indica­<br />

zione regolamentare sulla rappresentatività appare prevalente sul cri­<br />

terio di proporzionalità. Il Regolamento, infatti, fissato in 10 il nu­<br />

mero <strong>dei</strong> componenti la Giunta, consente al Presidente, udito il pa­<br />

rere della Giunta stessa, di integrarne la composizione ai fini di una<br />

più adeguata rappresentatività, tenendo presenti, per quanto possi­<br />

bile, criteri di proporzionalità tra i gruppi.<br />

A favore della prevalenza del principio della rappresentanza di tutti<br />

i gruppi sulla esigenza di una composizione proporzionale dell'or­<br />

ano in questione, si è inoltre argomentato che nel sistema parla­<br />

mentare la tutela delle minoranze si è realizzata in riferimento non<br />

all'entità di questo o quel gruppo, ma alla funzione relativa rispetto<br />

al Governo.<br />

Per cui, essendo stata concepita la tutela delle minoranze come<br />

tutela delle opposizioni, le norme che nel nostro ordinamento tute­<br />

lano la funzione delle minoranze, facendo riferimento al criterio del­<br />

la proporzionalità, dovrebbero — si è sostenuto — rappresentare<br />

una garanzia ulteriore, rispetto a quella primaria delle minoranze<br />

intese come opposizione, perché, mancando tale garanzia primaria, il<br />

criterio della proporzionalità si svuota di significato (^^).<br />

A tale considerazione si può obiettare, sul piano formale, che al<br />

momento in cui si costituisce l'Ufficio di Presidenza, non si sa an­<br />

cora qual è la maggioranza e qual è l'opposizione. Occorre però aggiun­<br />

gere che i criteri in discussione sono applicati anche per la sostituzione<br />

di membri dell'Ufficio di Presidenza, successivamente alla sua costitu­<br />

zione, quando, cioè, possono esservi già gruppi costituiti su autorizza­<br />

zione dell'Ufficio stesso e non rappresentati al suo interno e sono già<br />

delineate la maggioranza e le minoranze, intese come opposizioni.<br />

La nomina <strong>dei</strong> nuovi segretari è rimessa ovviamente ad una deli­<br />

berazione dell'Assemblea. In prima istanza, però, la valutazione della<br />

questione, la decisione di accogliere o respingere le richieste di in­<br />

tegrazione avanzate dai gruppi, nonché la determinazione del numero<br />

degli altri segretari da eleggere (nel limite massimo di tre), spetta<br />

all'Ufficio di Presidenza, cioè allo stesso organo cui compete l'auto­<br />

rizzazione alla costituzione <strong>dei</strong> gruppi aventi meno di venti iscritti.<br />

Manca, dunque, una relazione automatica tra la richiesta di in­<br />

tegrazione e la deliberazione dell'Assemblea. Ciò dovrebbe evitare<br />

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